Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’articolo 46, rubricato “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, l’articolo 47, rubricato “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” e l’articolo 71 rubricato “Modalità dei controlli”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” e, in particolare, l’articolo 138, del citato decreto legislativo, rubricato “Elenco dei medici autorizzati”;
VISTO il decreto 4 maggio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca;
VISTO in particolare, l’articolo 6, comma 1, del predetto decreto 4 maggio 2022, rubricato “Modalità per l’ammissione e lo svolgimento dell’esame di abilitazione” il quale prevede che, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati;
RAVVISATA la necessità di adottare il decreto direttoriale di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto 4 maggio 2022
 

DECRETA


Articolo 1
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Medici autorizzati”, pubblicato contestualmente al presente decreto, nella versione aggiornata alla data di presentazione della domanda.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2 del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
3. La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame a cui si intende partecipare.
4. Il modello di domanda di cui al comma 1 è utilizzabile per le domande da presentarsi dal 1° gennaio 2023.
 

Articolo 2
(Documentazione)

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda;
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) copia dell’attestato di conseguimento del corso di perfezionamento post-universitario di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto 4 maggio 2022, nel solo caso in cui tale titolo sia stato rilasciato da un’associazione di categoria dei medici o un’associazione scientifico-professionale di categoria nell’ambito radioprotezionistico.
 

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Per i requisiti necessari alla partecipazione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati e per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 4 maggio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione all’esame non conformi al modello di cui all’articolo 1 ovvero prive della documentazione richiesta.
 

Articolo 4
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 9 marzo 2023

Gennaro Gaddi