Tipologia: CCNL
Data firma: 7 maggio 1993
Validità: 01.01.1993 - 31.12.1996
Parti: Fanna, Ant, Aip, Fnaa, Antabb, Anpec, Unas, Aspel, Fna, Claii e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavorazioni varie (TAC), Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Parte Generale
Titolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del contratto
Art. 3 - Inscindibilità disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Esclusività di stampa
Art. 6 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Premessa
Art. 7 - Osservatori
Art. 8 - Azioni di concertazione sulle politiche di settore
Protocollo di intesa 6/5/1986
• Documento congiunto delle associazioni artigiane e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore tessile abbigliamento-calzaturiero per il Ministero del lavoro
Art. 9 - Lavoro esterno
Art. 10 - Lavoro a domicilio
Art. 11 - Sistema contrattuale
• Livello nazionale di categoria
• Livello decentrato di categoria
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
• Livello nazionale di categoria
• Indennità di vacanza contrattuale
• Livello decentrato di categoria
• Livello regionale di trattativa
Titolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo interconfederale
• Relazioni sindacali
• Dichiarazione a verbale del Ministro
• Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil
• Dichiarazione a verbale della Cgil
• Protocollo per il regolamento del fondo
• Procedure per l'accesso alla disoccupazione ordinaria
Art. 13 - Distribuzione del contratto
Art. 14 - Assemblea
Art. 15 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 16 - Delega sindacale
Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione
Art. 18 - Contratto a termine
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 25 - Lavoro straordinario
Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 27 - Lavoro a squadre
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale
Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 30 - Permessi
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Aspettativa
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Maternità
Art. 35 - Servizio militare
Art. 36 - Trasferte
Art. 37 - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 38 - Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa
Art. 39 - Indennità in caso di morte
Art. 40 - Disciplina del lavoro

 

Art. 41 - Trattenute per il risarcimento
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
• Rimprovero, multa, sospensione
• Licenziamento
Art. 43 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 44 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 46 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio
Art. 47 - Inquadramento unico
Art. 48 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Art. 49 - Pluralità e mutamento di mansioni
Art. 50 - Passaggio di qualifica
Art. 51 - Ambiente di lavoro
Art. 52 - Diritto allo studio
Art. 53 - Lavoratori studenti
Art. 54 - Assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica
Art. 55 - Apprendistato
• Formazione professionale (Insegnamento complementare)
• Regolamento (Apprendistato)
• Norma transitoria
• Norma transitoria CCNL 26/7/1988
• Progressione della retribuzione
• Dichiarazione delle parti
• Apprendistato "ultraventenni"
Titolo V Parte Operai
Art. 56 - Sospensioni e riduzione del lavoro
Art. 57 - Gratifica natalizia
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 59 - Trattamento economico per malattia infortunio non sul lavoro
Art. 60 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro
Art. 61 - Festività - Trattamento economico
Art. 62 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3. Libretto personale di controllo
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
5. Retribuzione
6. Maggiorazione della retribuzione
Titolo VI Parte Quadri - Impiegati - Intermedi
Art. 63 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro
Art. 64 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 65 - Trattamento economico per le festività
Art. 66 - Tredicesima mensilità
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 68 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
Art. 69 - Normativa quadri
Inquadramento Declaratorie
Parte retributiva (tabelle)
Incrementi retributivi
Tabella 1)
Tabella 2) = A
Tabella 2) = B
Tabella 2) = C
Una tantum
Previdenza complementare
Quote di servizio contrattuale
Allegati
Allegato 1 - Disciplina del trattamento di fine rapporto (Legge 29.5.1982, n. 297)
Allegato 2 - Accordo Interconfederale del 21.12.1983
Allegato 3 - Accordo Interconfederale - Intercategoriale del 3 agosto - 3 dicembre 1992
Allegato 4 - Legge 11.5.1990, n. 108 Art. 7 Legge 20.5.1970 n. 300


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori Dipendenti delle Imprese Artigiane dei Settori Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero

Stipulato in Roma, 7 maggio 1993 tra la Fanaa Federazione Autonoma Nazionale Artigiani Abbigliamento - Confartigianato, la Ant Associazione Nazionale Terzisti Tessile - Abbigliamento Calzature Confartigianato, la Aip Associazione Italiana Pellicceria - Confartigianato […] con l'assistenza della Confartigianato - Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato […], la Fnaa - Federazione Nazionale Artigiani Abbigliamento della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese - Cna […], l'Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del Tessile Abbigliamento Antabb/Cna […], l'Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle - Cuoio - Calzature - Anpec/Cna […], l'Unione Nazionale Artigiani sarti Unas/Cna […], l'Associazione Nazionale Pelliccerie Aspel/Cna […] assistiti da […] Cna, la Federazione Nazionale Abbigliamento - Fna-Casa […] e con l'intervento della Federazione Nazionale Abbigliamento […], la Confederazione delle Libere Associazioni artigiane Italiane - Claai […] e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e Abbigliamento - Filta […] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori - Cisl, La Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento - Filtea […], l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento - Uilta […]

Parte Generale
Titolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del contratto
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari ecc.)
- Alta moda.
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina tavola e letto.
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo.
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni.
- Lavorazione o confezione di pellicceria.
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo.
- Bottoni.
- Guanti, guanti industriali.
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero ecc.
- Modisterie.
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio.
- Ricamo.
- Rammendo.
- Merletti.
- Bomboniere in tessuto.
- Borse con lavorazione all'uncinetto.
- Retine per capelli.
- Fiori artificiali.
- Lavorazione e confezione arredi sacri.
- Scialli in genere, ventagli.
- Modelli in carta.
- Oggetti di cucito in genere.
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard.
Per imprese artigiane si intendono:
Le aziende aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443 e relativo regolamento, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964 n. 537 punti I e II e successive modificazioni relative a mestieri artistici e tradizionali.
In considerazione dell'entrata in vigore della Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 le parti convengono che per le imprese aventi i requisiti previsti dalla legge suddetta, confermati con il riconoscimento delta domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ma provenienti da diversa regolamentazione contrattuale, si procederà alla stipula di specifica intesa sulle condizioni contrattuali tra le organizzazioni sindacali e le associazioni artigiane a livello regionale.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che per quanto concerne il settore dei fiori artificiali, il presente contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già regolamentate da altri CCNL artigiani, e che per quanto concerne il settore alta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più favorevoli.
Per quanto attiene agli studi di disegni tessili, lucidi messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard, ai lavoratori verranno mantenute condizioni normative ed economiche di miglior favore già acquisite, derivanti da accordi migliorativi comunque stipulati.
Gli integrativi territoriali: per i settori di cui sopra sono assoggettati alle norme di cui all'Art. 8 del presente contratto.

Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità dì intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle Organizzazioni Nazionali stipulanti per la loro definizione.

Titolo II Relazioni sindacali
Premessa

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana dei settori del Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese; avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano su un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, ed in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, la acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsto dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese, fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.

Art. 7 - Osservatori
Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.
Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree-sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
[…]
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di formazione lavoro, occupazione femminile, lavoro a domicilio; contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
[…]
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente.
Le parti si impegnano in sede nazionale ad approfondire i temi riguardanti l'artigianato tradizionale su misura del settore di cui sopra, in ragione non soltanto dell'importanza economica che questo riveste, ma anche per lo specifico carattere di movimento culturale trainante e incidente sulla peculiare attività produttiva.
La funzione di queste produzioni anche realizzate nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale, ivi compresi alcuni aspetti contrattuali, che colgano gli elementi di peculiarità presenti in tali aziende.

Art. 8 - Azioni di concertazione sulle politiche di settore
Le parti convengono di conformare, in relazione al presente CCNL quanto convenuto nel Protocollo di Intesa del 6/5/1986 e nel documento congiunto presentato al Ministero del Lavoro il 7/5/1993.

Art. 9 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore TAC a lavorazione presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi - sia ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del contratto collettivo di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle loro competenze per il superamento di dette situazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l'azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all'impresa la possibilità di coprire i costi aziendali in connessione con il rispetto dei contratti e della legge.
Per esprimere questa volontà e per consentire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:
1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa, apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l'impegno alla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) a livello territoriale, e ove non possibile, a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dei processi di decentramento produttivo, dell'articolazione del lavoro esterno, dei flussi delle commesse in entrata e in uscita, della tipologia delle lavorazioni, della localizzazione sul territorio di tali fenomeni.
Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L'utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata - sempre nel rispetto della autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei contratti esistenti.
Nota a verbale
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale previsto dalla legge.

Art. 10 - Lavoro a domicilio
Le parti, nel sottolineare il ruolo propulsivo sociale ed occupazionale del sistema di impresa artigiane del TAC convengono sulla opportunità di favorire ogni forma occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio.
Le parti concordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche per una piena attuazione dei disposti contrattuali in materia. Le parti si impegnano, inoltre, ad intraprendere adeguate iniziative di razionalizzazione di alcune norme vigenti, al fine di:
- ridurre i costi contributivi datoriali con una diversa riparametrazione dei minimi salariali giornalieri rapportandoli alle reali prestazioni fornite dai lavoratori;
- ridurre e semplificare gli attuali documenti di controllo, superando la ripetitività degli stessi;
- sollecitare una chiara normativa sul trasporto del materiale che elimini le contraddizioni oggi esistenti in materia.
Le parti convengono, altresì, su una linea di impegno comune per superare i rischi insiti nell'attuale sistema legislativo in materia.
Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al lavoro a domicilio, alle commissioni paritetiche, che potranno essere definite a livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto o al sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei lavoratori assunti, articolati per singola azienda.
(Per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi Art. 62).
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.

Art. 11 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o omettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazioni
[…]
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
[…]

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
[…]

Titolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo interconfederale

Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7. 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese, categoriali, che si intendono da esso sostituite.

Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo Interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso Accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto fra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso:
le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di Sedi Bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuali;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
Al livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'Ente regionale e degli altri Enti pubblici territoriali anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'Accordo del 27.2.1987.
Le Organizzazioni Artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai, e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane verranno messi in condizioni di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nei Fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in impresa con meno di 5 (cinque) dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'Accordo del 21.12.1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
- a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono, per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra i lavoratori di imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo: analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che gli hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia (Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli Articoli 2118 e 2119 Codice civile).

Art. 14 - Assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. […]

Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 18 - Contratto a termine
[…]
Le parti convengono che la materia del contratto a termine potrà essere oggetto di confronto anche a livello regionale di categoria.
Le parti convengono di inserire, in sede di stesura, fra i compiti dell'Osservatorio di cui all'art. 7 CCNL 27/7/1988, anche l'acquisizione di informazioni relative all'andamento dei contratti a termine.

Art. 23 - Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico o orari regolamentati dagli Enti locali.
[…]

Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotto la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Le parti convengono che tra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 25 - Lavoro straordinario
[…]
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore con un limite massimo individuale di 220 ore annue di cui un terzo recuperabile tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La data di godimento dei riposi compensativi maturati verrà concordata tenendo conto delle necessità tecnico-produttive dell'impresa e delle esigenze del lavoratore.
[…]

Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed eccezionali.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne ed i minori.
[…]

Art. 27 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 23 e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 23, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro, finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, che comporti la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario settimanale contrattuale è di 36 ore con la retribuzione di 40 ore.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentate della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 23.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[…]
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al 1° comma del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.

Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[…]

Art. 34 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 40 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione e deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina del lavoro stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere disciplinata.

Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai tre giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione della infrazione commessa.

Rimprovero, multa, sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l'autorizzazione prescritta;
[…]
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro. La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.

Licenziamento
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con TFR può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[…]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, […] lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda;
[…]
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e sospensione", di cui al presente articolo, quando siano già stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo.
[…]

Art. 48 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto o a fronte di nuove organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da far assumere una diversa tipologia;
b) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti;
c) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e procederà all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo CCNL.
Inoltre, la Commissione, potrà condurre uno studio analitico e propositivo anche sulle declaratorie e i livelli.
Una volta l'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle parti stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte.
Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale le parti si incontreranno per una verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica per l'inquadramento.

Art. 51 - Ambiente di lavoro
I lavoratori - tramite le loro rappresentanze sindacali - hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire anche nell'ambito degli incontri fissati dall'Art. 7 del presente CCNL) di norma una volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli interventi nell'ambito della operatività della Legge 833/78 e successive. Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la USL e con gli Enti pubblici e Centri di ricerca.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 55 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato Tessile - Abbigliamento - Calzature è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della legge che venga assunto dall'impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
[…]
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre imprese verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del concepimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa attività di produzione e non siano intercorse, tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori ai 18 mesi.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.

Formazione professionale (Insegnamento complementare)
Le ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti in base alla Legge 19/1/1955 n. 25 sono determinate come segue:
- 1° gruppo 6 ore settimanali fino ad un massimo di 150 ore annuali;
- 2° gruppo 4 ore settimanali fino ad un massimo di 120 ore annuali;
- 3° gruppo 2 ore settimanali fino ad un massimo di 80 ore annuali;

Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle provincie di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Titolo V Parte Operai
Art. 62 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla Legge 1 gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5. Retribuzione
[…]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni - e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente contratto.
A tal fine: nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.