Interpello n. 02 del 28 febbraio 2023

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento -  Note

 

Oggetto

Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08.

 

Ente proponente

ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola.

 

Quesito

Se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

 

Risposta

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente è obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e, pertanto, il medico competente collabora, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008, artt. 2, c. 1 lett. m); 17; 18, c. 1, lett. a); 25, c. 1, lett. a); 28, c. 1; 29, c. 1; 41, c. 1; ;

Interpello n. 2/2022; Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004; D. Lgs. n. 151/2001.

 

Note

- Articolo 2, D.lgs. n. 81/2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
- Articolo 3, D.lgs. n. 81/2008, rubricato “Campo di applicazione” al comma 10 prevede che: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali”;
- Articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 ”;
- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
- l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».
- l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;
- l’articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”;
- l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;
- la presente Commissione nell’interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41
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