PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SICUREZZA E LA REGOLARITÀ NEI CANTIERI EDILI
 

L’anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di gennaio, presso la Sede della Prefettura di Cuneo- Ufficio Territoriale del Governo, sotto il coordinamento del Prefetto Fabrizia Triolo, presenti i rappresentanti degli Enti ed Istituzioni ispettive, le Categorie Sindacali e le Associazioni Datoriali della provincia di Cuneo, tra cui
Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ANCI Piemonte, Direzione provinciale Inali, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Camera di Commercio di Cuneo, Ispettorato Territotiale del Lavoro, Direzione provinciale INPS, SPreSAL ASL CN1, SPreSAL ASL CN2, ANCE Cuneo, Conf Servizi, Fillea Cgil Cuneo, Filca Cisl Cuneo, Feneal Uil Piemonte, Confcooperative Cuneo, Legacoop, CONFAPI Cuneo, CNA Cuneo, Confartigianato Cuneo, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Cuneo e Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Mondovì, Cassa Edile, Scuola Edile, CPT
 

PREMESSA

Il 29 Aprile 2022 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rincordato che la sicurezza sul lavoro "si trova alle fondamenta della sicurezza sociale, cioè del valore fondante di una società contemporanea ” Le politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro rispondono pertanto al necessario riconoscimento dei diritti fondamentali della persona previsti dalla Costituzione Italiana e dai Trattati europei e internazionali e contribuiscono a migliorare la salute, la sicurezza sociale ed il benessere di tutti i cittadini.
In questi ultimi decenni si è cercato di tutelare la salute dei lavoratori con richieste di nuove leggi, di maggiori sanzioni e di un aumento dei controlli con risultati importanti.
Tuttavia la salute e la sicurezza non vanno solamente tutelate invocando più sanzioni e più controlli, ma anche promuovendo la cultura aziendale ed incidendo sull’organizzazione di tutti i processi lavorativi.
Seppur molto lavoro sia già stato fatto, parecchio rimane ancora da fare, anche se il complesso dei dati, pur con variazioni annuali, ci descrivono, comunque, una tendenza alla diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali.
I dati europei di Eurostat dicono infatti che il Paese oscilla intorno alla media Europea.
Negli ultimi decenni la tendenza del numero degli infortuni è in calo grazie agli ingenti investimenti in formazione e prevenzione messi in atto, alle normative, all’evoluzione tecnologica, allo spostarsi delle attività produttive verso settori terziari e di servizio, rispetto a quelli industriali in cui sono presenti maggiori rischi lavorativi.
Sicuramente una particolare attenzione va rivolta ai comparti dell’edilizia, dell’agricoltura e della logistica dove le piccole dimensioni aziendali, gli appalti, il lavoro precario rendono difficoltoso lo sviluppo di una cultura orientata alla sicurezza e più complesso il sistema dei controlli sia da parte degli enti pubblici che dei sistemi interni alle stesse aziende.
Anche in Provincia di Cuneo l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali rispetta il trend nazionale che registra un progressivo calo.
Il presente documento di intesa vuole pertanto rappresentare uno strumento per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nel settore edile in Provincia di Cuneo nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza.
Con particolare riferimento agli organi di vigilanza deputati alla verifica dell’applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, igiene e sicurezza, l’adesione all’intesa avverrà nel aspetto dei propri compiti istituzionali, tenuto anche conto della disponibilità di risorse a disposizione e secondo i principi di equità, imparzialità e trasparenza che li contraddistinguono.
 

PREMESSO CHE

- il settore dell’Edilizia rappresenta uno dei comparti che presenta, tendenzialmente, una maggiore esposizione a rischio e che, anche m ragione dei recenti provvedimenti di incentivazione, sta evidenziando maggiori volumi di produttività,
- al momento, il suddetto comparto presenta una forza lavoro pari a circa
- 5.000 Lavoratori occupati in 1100 Imprese Edili regolari con il contratto nazionale e provinciale, la Cassa Edile, Formazione sulla Sicurezza, RLST,
- 3.000 Lavoratori occupati in almeno altre 400 Imprese potenzialmente m Dumping contrattuale, in quanto, pur lavorando nei cantieri, applicano alta CCNL non Edili, ma del Commercio, del global Service per forniture con posa in opera, dei Trasporti, dell’Agricoltura, senza il controllo del DURC Edile, dell’attestazione di congruità, senza RLST né formazione specifica sulla sicurezza,
- la Sicurezza nei cantieri edili assume centrale rilevanza per numero di addetti e imprese nel quadro generale della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
RITENUTO che il aspetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese che, operando nel aspetto delle regole, sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza del lavoro e contrattuali posti in essere da imprese concorrenti,
CONSIDERATO che il mancato aspetto delle normative in argomento determina m definitiva un peggioramento della qualità finale dell'opera,
PRESO ATTO che attraverso la collaborazione ed il coordinamento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza del lavoro e possibile pone in essere utili sinergie al fine di consentire la piena attuazione delle norme in argomento nel settore edile e quindi della riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro,
VISTO il Protocollo sulla Promozione della Legalità e della Regolarità nell’Edilizia dell'11/03/2021 tra l1 Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) per la collaborazione sistemica, anche a livello territoriale, per la promozione della regolarità dei rapporti di lavoro, nella lotta all’evasione e al dumping contrattuale con buone prassi in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori,
VISTO il Protocollo siglato il 13 maggio 2019 tra la Regione Piemonte, FILLEA Cgil, FILCA Cisl, FENEAL Uil per lo sviluppo di collaborazioni nell’ambito della materia della salute e sicurezza nei cantieri,
VISTO il protocollo siglato il 28 luglio 2021 fra la Cassa Edile di Cuneo e 1TTL di Cuneo,
VISTO l’art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed il discendente Decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017, che attribuiscono all’Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via preminente, dei compiti nel comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale, CONSIDERATO che in materia di formazione antincendi lo svolgimento dei relativi corsi e disciplinato dall’art. 14, comma 2, lett. G) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dai relativi decreti del Ministero dell’interno 2 settembre 2021 e 14 marzo 2012,
 

CONVENGONO

- di sottoscrivere il presente Protocollo e si impegnano a
- predisporre iniziative formative e di sensibilizzazione, fra le quali rientra la prossima organizzazione di un Convegno che analizzerà nel dettaglio con il metodo scientifico dell’epidemiologia, gli accadimenti infortunistici degli ultimi anni, tenendo conto delle specificità territoriali e temporali. Il Convegno coinvolgerà professionisti dell’epidemiologia del Dors Regionale e dell’Osservatorio degli infortuni mortali e gravi della Regione Piemonte
- porre in essere ogni attività ed iniziativa di rispettiva competenza volte a fare applicare quanto convenuto con il presente Protocollo alle imprese affidatarie ed esecutrici operanti nel settore edile, nonché alle Stazioni Appaltanti, per quanto concerne il comparto delle opere pubbliche e private,
- sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in argomento e favorire così la riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e del dumping contrattuale,
- promuovere l’informazione alla Committenza privata circa gli adempimenti e le responsabilità in materia di affidamento dei lavori

1. SICUREZZA SUL LAVORO
Fatti salvi gli obblighi di legge previsti per i datori di lavoro ed 1 lavoratori autonomi, per ogni singola opera e compito del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove presente, la verifica della applicazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nei piani di sicurezza e coordinamento, nonché la applicazione delle relative procedure di lavoro da parte di ogni appaltatore e subappaltatore
Al fine di perseguire la Formazione e l’Informazione in materia di Sicurezza, di cui al decreto legislativo 81/2008 e smi, sarà coinvolto l’Ente Scuola Edile di Cuneo nel pieno rispetto degli accordi stato-regione sulla formazione
Le Parti sottoscrittoci si impegnano, nello svolgimento della rispettiva attività, a
1.1. Prevedere che il Committente pubblico e privato acquisisca certificazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese e dei lavoratori autonomi e che verifichi il rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro nei confronti dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi e di tutte le imprese edili a qualsiasi titolo presenti in cantiere con le modalità di cui all’art. 90 c. 9 lett. b).
L’ambito di applicazione dei C.C.N.L. adottati deve essere strettamente connesso con l’attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in caso di appalto di lavori edili, l’impresa appaltatrice e tutte le imprese subappaltatoci che svolgono attività edili, devono applicare il CCNL edile e industria o artigianato, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative nazionali e territoriali da Feneal-UIL, Filca- CISL e Fillea-CGIL con le associazioni datoriali di settore.
1.2. Prevedere che sia fornita al committente o al responsabile dei lavori, copia degli altri documenti previsti dalla normativa vigente – art. 90 etc TU 81/2008 - (tale documentazione prevede anche una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dei documenti previsti per la "verifica dell’idoneità tecnico- professionale” delle imprese/lavoratori autonomi con le modalità di cui all’Allegato 17 o art. 90 c. 9 lett. a)
1.3. Prevedere che tutte le imprese edili presenti in cantiere si impegnino a consultare il R.L.S. o l’R.L.S.T. in merito alla sicurezza e alla formazione, documentando tali attività ad essi
1.4. Le imprese affidatane dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del Preposto o dei soggetti con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 d.lgs. 81/2008 s.m.i.
1.5. Favorire l’attuazione di interventi di prevenzione indicati dall’INAIL per l’adozione da parte delle Aziende di modelli organizzativi come previsto dall’articolo 30 del decreto 81/2008 e s.m.i.
1.6. In caso di appalti e subappalti o subcontratti di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, le imprese devono applicare il DPR n 177/2011, recante il Regolamento in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei già menzionati ambienti

2. REGOLARITÀ
Con l’articolo n. 39 del decreto legge n. 112/08 convertito con modifiche nella Legge n. 133/08, uno degli strumenti più efficaci per contrastare il lavoro irregolare diviene la comunicazione obbligatoria anticipata al Centro per l’impiego competente, cui sono tenuti tutti i datori di lavoro pubblici e privati e la conservazione di dette comunicazioni preventive presso la sede di lavoro, per poterne fornire immediata copia in caso di ispezioni
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori, le Stazioni Appaltanti territoriali della provincia di Cuneo, tenute al aspetto della normativa sui LL.PP., si impegnano ad inserire nella contrattualistica che regola l’esecuzione di opere pubbliche e nel capitolato speciale le seguenti condizioni
- inviare le notifiche preliminari allo SPRESAL dell’ASL competente per territorio, all’ITL e alla Prefettura per gli appalti pubblici competente, ex art.99, co. 1 dlgs 81/2008 e smi adoperando il sistema Regionale MUDE,
- per le lavorazioni edili richiedere all’appaltatore unitamente alla documentazione propedeutica alla consegna dell’area di cantiere, anche il numero di posizione Cassa Edile necessario per i successivi controlli prevedendo verifiche periodiche di regolarità, intervenendo anche con la risoluzione del contratto m caso di mancanza di versamenti,
- inserire nei capitolati d’appalto il riferimento a quanto previsto espressamente dall’art. 30 commi 5, 5 bis e 6 del d.lgs. 50/2016 e s m 1, nonché gli adempimenti di cui al DM 143/2021 in materia di congruità dell’incidenza della manodopera La Stazione Appaltante vincolerà il pagamento dei SAL e del Saldo finale dei lavori eseguiti dai subaffidatari alla regolarità delle retribuzioni, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e quelli relativi alla Cassa Edile tramite il DURC INPS - INAIL - Casse Edili,
- impegnarsi ad estendere l’applicazione del presente Protocollo anche alle Aziende Partecipate delle Amministrazioni e dei comuni della Provincia di Cuneo
2.1. Obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di opere edili ed affini (così come elencate nei C.C.N.L. del settore Edile, come individuati dall’art. 30 - comma 4 del decreto legislativo n 50/2016 - Codice dei contratti pubblici), il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. edilizia vigente e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori e il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di Cuneo, ferma restando la disciplina in materia di trasferta di cui all’art. 21 del C.C.N.L. per le imprese edili ed affini Allo scopo la Camera di Commercio di Cuneo, trasmette alla Cassa Edile, a cadenza mensile, l’elenco delle nuove iscrizioni di imprese i cui codici ATECO sono riconducibili all’Allegato A È compito della Cassa Edile informare tali imprese dell’obbligo di applicazione del C.C.N.L. edilizia vigente e dei relativi accordi territoriali
2.2. Premessa l’autenticità del distacco transnazionale, art. 3 del dlgs n. 136/2016, obbligo di applicare ai lavoratori comunitari, ai sensi dell’art. 4 del dlgs n. 136/2016, ed extracomunitari distaccati in Italia, nell’ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 TU 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative (incluse le norme in materia di orano di lavoro e di salute e sicurezza), regolamentari ed amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento (art. 30 - comma 4 del d.lgs 50/2016), applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l’iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo
2.3. L’impresa comunitaria distaccante lavoratori in Italia deve adempiere agli obblighi amministrativi indicati all’art. 10 del dlgs n 136/2016 (comunicazione al Ministero del Lavoro, nomina dei referenti, conservazione per 2 anni dalla cessazione dell’appalto - predisponendone copia in lingua italiana - della documentazione di lavoro, etc )
2.4. Obbligo da parte dell’affidatario di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 14 del vigente C.C.N.L. edilizia e affini
Analogamente per le Aziende Artigiane si applica quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. edilizia artigiana
2.5. In fase di attività ispettiva con conseguente rilevazione di assenza di effettiva organizzazione aziendale, rappresentata da significativi capitali investiti m attrezzature e dotazioni strumentali ed inequivocabile monocommittenza, m relazione alle prestazioni lavorative di artigiani singoli ma di fatto addetti a mansioni collegate alla realizzazione di opere strutturali, connotate da necessario coordinamento tra lavoratori per garantire un’attuazione unitaria ed organica delle attività (manovalanza, muratura, carpenteria, posizionamento ferro e ponti, addetti a macchine edili fomite dall’impresa committente o appaltatore), sarà accertata la natura del rapporto -circ 16/2012 del Ministero del Lavoro DGAI
2.6. Ferma restando la responsabilità m solido dell’affidatario dell’osservanza di quanto previsto al punto 21 da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, si consiglia, al fine di semplificare l’attività di controllo e di consentire una sempre più leale, equa e corretta concorrenza tra imprese, ogni Azienda presente m cantiere dovrà tenere un riepilogativo delle presenze giornaliere dei propri lavoratori, anche al di sotto del limite numerico previsto dall’art. 4 del D.M. 9 luglio 2008
2.7. Obbligo per le Stazioni Appaltanti pubbliche di verificare la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compresa la Cassa Edile, provvedendo, in caso di irregolarità, a trattenere sugli stati di avanzamento lavori la somma corrispondente all’irregolarità contributiva accertata, attivando l’intervento sostitutivo di cui all’art. 30, commi 5 e 5 bis del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
2.8. Obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. u) del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, contenente la foto del lavoratore le sue generalità e l’indicazione del datore di lavoro Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono tenuti a provvedervi per proprio conto
2.9. Obbligo dei committenti o dei responsabili dei lavori, ove incaricati ai sensi dell’art. 89 del d.lgs 81/2008, di trasmettere la notifica preliminare e le notifiche di aggiornamento di affidatari/esecutori e lavoratori autonomi, previste dall’art. 99 dello stesso Decreto, al fine di una maggiore possibilità di verifica da parte degli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro Le Casse Edili acquisiscono le Notifiche Preliminari tramite 1 servizi di interoperatività del sistema Mude Piemonte
2.10. Obbligo delle imprese affidatane ed esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, sedici ore di formazione preventive secondo quanto previsto dal C.C.N.L. edile vigente e in conformità all’accordo Stato Regioni Le suddette ore di formazione devono essere erogate interamente puma dell’ingresso in qualunque cantiere edile, anche nel caso in cui trattasi di una nuova assunzione
2.11. I lavoratori autonomi si attiveranno per acquisire la necessaria idoneità tecnico- professionale ai sensi dell’art. 90 comma 9 1ett. a) e art. 97 comma 2 dlgs 81/2008 smi in relazione alle funzioni o ai lavori da svolgere, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII e per quelli che accederanno per la puma volta al settore edile si raccomanda, in considerazione della specificità delle attività di cantiere, di effettuare sedici ore di formazione preventiva sulla sicurezza in cantiere, m conformità all’accordo Stato Regione
2.12. Per quanto previsto ai punti 210 e 211 raccomandazione per le imprese affidatane, esecutrici e per i lavoratori autonomi operanti nella Provincia di Cuneo a rivolgersi, per l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza, presso l’Ente Scuola Edile di Cuneo che rilascerà attestato di avvenuta formazione conservandone copia
2.13. Per le imprese che nell’ambito del cantiere svolgono attività non ricomprese nei contratti nazionali del settore edile
- La Cassa Edile, su analisi svolte da notifiche preliminari e/o segnalazioni pervenute di irregolarità sull’applicazione non coerente del C.C.N.L, inerente le opere svolte sui cantieri privati e pubblici di tutto il territorio della Provincia di Cuneo, effettuerà una serie di verifiche e, in base agli elementi raccolti, richiederà formali chiarimenti all’Azienda e all’Appaltatore / Stazione Appaltante.
2.14. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al contrasto di qualsiasi fenomeno di natura delittuosa che possa interessare i cantieri sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati e alle problematiche connesse (somministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori privi di titolo di soggiorno ed altre forme di illecito)
Le parti sottoscrittrici dovranno assicurare la tempestiva informazione degli Uffici competenti in mento a problematiche legate al mondo del lavoro sommerso
2.15. Le Stazioni Appaltanti pubbliche potranno introdurre, nell’ambito dei regolamenti dei bandi di gara, aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri valutativi premiali che tengano conto dell’adozione da parte delle imprese di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di favorirne la diffusione e per premiare le Aziende virtuose che maggiormente investono in Regolarità e Prevenzione.
Per garantire la corretta effettuazione degli interventi di prevenzione previsti da INAIL ai fini della riduzione del tasso assicurativo, l’Ente Bilaterale (CPT) svolgerà, supportato dall’istituto medesimo, attività di monitoraggio e di consulenza per le imprese del territorio che aderiranno a specifici programmi mirati
Il Committente/Responsabile dei Lavori, in relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, comma 3-ter, del d.lgs. 81/08 e s.m.i, deve acquisire, in sede di verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato XVII del medesimo decreto, il/i nominativo/i del/i soggetto/i dell'impresa Affidatari, incaricato/i all'assolvimento del suddetto obbligo. Deve, altresì, essere allegata la documentazione dell'avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

3. FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLA REGOLARITÀ SUL LAVORO
La diffusione della “Cultura della Sicurezza" e obiettivo condiviso dei firmatari del presente Protocollo e in tale ottica si riscontra l’esigenza di istituire un programma di informazione specialistica su tematiche correlate con la promozione della sicurezza nei cantieri e la cultura della salute e sicurezza dei lavoratori ed, in particolare, sui contenuti dell'art. 90 del TU 81/2008, in relazione agli obblighi previsti nel comma 9 e alle normative riguardanti il DURC e Congruità in Edilizia, indirizzati ai tecnici delle Stazioni Appaltanti, ai Comuni, Regione e Provincia, sostenuti dagli Enti aderenti al protocollo e tenuti da funzionari/professionisti INPS, INAIL, S.Pre.S.A.L, ITL, Cassa Edile e Ente Scuola Edile CPT.
Le parti convengono, inoltre, di promuovere incontri di Formazione/aggiornamento su “fenomeni e tendenze” nel settore dell’Edilizia tra Ispettori INL, S.Pre.S.A.L., Carabinieri, Polizia Locale con tecnici dell’Ente Scuola Edile, INAIL, RLST, rappresentanti imprenditoriali e sindacalisti

4. ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Le Parti sottoscrittrici convengono di mettere a disposizione dell’ispettorato Territoriale del Lavoro, degù S.Pre.S.A.L. territorialmente competenti, dell'INPS e alle altre Autorità di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, i dati delle imprese in possesso della Cassa Edile di Cuneo, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni interne relative alla gestione e salvaguardia dei dati delle imprese edili risultanti dai rispettivi archivi Quanto sopra al fine di dare applicazione alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ed alle Direttive del Ministero del Lavoro indirizzate ai Servizi Ispettivi e di Vigilanza che, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili, si doteranno di forme di controllo sociale come i sistemi di monitoraggio delle irregolarità attivati presso gli Enti Bilaterali, ed in conformità alle disposizioni statutarie degli Enti stessi, al fine di conoscere le situazioni che sono totalmente esenti da tale controllo, verso le quali potrà essere intensificata 1 attività di vigilanza da parte degli Enti preposti, nell'ambito delle risorse di personale e finanziane disponibili da parte di ciascun Ente
Le azioni di vigilanza degli enti preposti verranno effettuate nel rispetto della programmazione ispettiva di ciascun Ente nonché alla luce delle risorse disponibili e secondo le indicazioni ed i programmi nazionali e regionali in tema di vigilanza e applicazione dei Piani Mirati di Prevenzione, nonché in accordo con le strategie di politiche di prevenzione regionali espresse dal Comitato Regionale di Coordinamento articolo 7 del D.L.vo 81/08 e attuate dagli Organismi Provinciali di Vigilanza (DGR Regione Piemonte 30/07/2012 N 60 - 4263)

5. LAVORI PUBBLICI
Alla luce della generale condivisane di quanto emerso nel corso dei lavori preparatori del presente Protocollo, con specifico riferimento al settore delle Opere Pubbliche, appare essenziale che le Istituzioni in generale e le amministrazioni aggiudicataci, ciascuna in relazione alle proprie competenze, si adoperino per il perseguimento dei seguenti obiettivi
5.1. Programmazione triennale delle opere pubbliche
5.2. Progettazione delle opere comprensive del computo metrico estimativo che richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito farà parte integrante dei documenti contrattuali, il tutto in un’ottica di massima tutela dei principi m materia di sicurezza dei lavoratori.
In fase di progettazione le Stazioni Appaltanti si atterranno scrupolosamente, in materia di costo del lavoro, a quanto previsto dall’art. 23 comma 16 dlgs 50/2016 e smi e a quanto già richiamato nel presente protocollo in tema di applicazione dei C.C.N.L.
5.3. Nel caso di gare aggiudicate con il massimo ribasso, laddove non sia possibile applicare il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art 97, comma 8 del d.lgs n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti si impegnano a compiere una puntuale verifica delle offerte anomale finalizzata all’eliminazione dei ribassi temerari
5.4. Gare d’appalto: nell’ambito delle procedure di gare le Pubbliche Amministrazioni potranno prevedere l’opportunità di stabilire, sempre nel aspetto della normativa Nazionale e Comunitaria, quote di partecipazione per le imprese del territorio, attrezzate e strutturate, in regola con gli adempimenti di legislazione sociale, privilegiando o comunque riservando quote di partecipazione a quelle regolarmente iscritte alla Cassa Edile territorialmente competente da almeno 6 mesi e con sede operativa presente sul territorio della provincia da almeno 6 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando Le stazioni appaltanti si impegnano a dare tempestiva pubblicità sul proprio sito di tutte le procedure di gara avviate anche ove non sia prevista la pubblicazione di bando Si impegnano, inoltre, a dare adeguata pubblicità, entro 30 giorni dall’aggiudicazione degli esiti completi delle gare, con indicazione dei soggetti invitati, di quelli esclusi e dei ribassi presentati
5.5. Ritardi nei pagamenti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa sui LL.PP. si impegnano a aspettare il principio fondamentale del pagamento del corrispettivo dell’appalto nei tempi legislativamente previsti, vincolando le relative somme in termini di cassa nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente
5.6. Verifica della corretta applicazione di quanto previsto all’art. 105 comma 14 d.lgs. 50/2016 così come novellato dalla definitiva conversione in legge 29 luglio 2021, n. 108, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, c.d. decreto semplificazioni bis. Nello specifico viene introdotto l’obbligo, per il sub appaltatore, con riferimento alle prestazioni assunte in subappalto, di “garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’ oggetto sociale del contraente principale” A tale scopo si richiama la nota del 6.10.21 prot. n. 1507 dell’ispettorato Nazionale del Lavoro che ne chiarisce il perimetro di operatività
5.7. Dare maggiore importanza, nella fase di progettazione, alla nomina e all’azione del coordinatore per la sicurezza a norma del decreto legislativo n. 81/2008, assegnando al coordinatore stesso precisi e puntuali compiti di verifica e controllo delle fasi progettuali Redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), secondo quanto disposto dall’art. 91, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i, in parallelo con lo sviluppo del progetto e non ad ultimazione dello stesso, prestando la dovuta attenzione alla esatta definizione e perizia degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara
5.8. Verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del rispetto delle disposizioni presenti nel PSC e nei POS delle singole ditte esecutrici, attivando periodicamente il relativo coordinamento per minimizzare le situazioni di interferenza e garantire un costante adeguamento dei piani di sicurezza all’evoluzione della situazione m cantiere
5.9. Verifica, da parte delle Stazioni Appaltanti, dell’applicazione, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, delle norme contenute nei C.C.N.L. individuati ai sensi del citato art. 30 - comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località ove sono eseguiti i lavori, e nel rispetto di quanto previsto in relazione ai cd “contratti assimilati” (noli a caldo e fornitura con posa in opera) e più in generale del aspetto della disciplina del subappalto, così come previsto dalla normativa “antimafia”
5.10. Utilizzazione, da parte delle Stazioni Appaltanti di OO.PP., del prezzario di riferimento edito dalla Regione Piemonte
5.11. Garantire un costante aggiornamento dei dati relativi ai cantieri ed alla progressione dei lavori attraverso la regolare periodica comunicazione dei dati/eventi alla banca dati dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici

6. SISTEMA DI RELAZIONI
I sottoscrittori del presente Protocollo convengono di incontrarsi, in seno al “Gruppo Edilizia” o in appositi sottogruppi istituiti ad hoc, secondo le tematiche di interesse, anche solo su richiesta di singoli Enti, per esaminare problematiche di carattere generale relative al settore delle costruzioni o comunque ritenute significative dai componenti del suddetto Gruppo
Inoltre, per garantire un costante adeguamento del contenuto e delle finalità del presente Protocollo ai mutamenti del quadro normativo di riferimento, le parti convengono di incontrarsi m apposite riunioni, per apportare gli aggiornamenti necessari. La Regione Piemonte, nel corso delle attività di cui al presente Protocollo, sarà rappresentata dai Servizi S.pre.SAL. delle ASL competenti per territorio

7. COMPITI DELLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
In relazione ai contenuti del presente Protocollo, la Prefettura intende garantire, nella provincia di Cuneo, più elevati standard di prevenzione sulla sicurezza e sulla regolarità sui luoghi di lavoro, assicurando il necessario coordinamento delle iniziative poste in essere tra i soggetti istituzionali e sociali che hanno competenze nella protezione della salute, nel rispetto delle specifiche funzioni, al fine di consolidare un processo di “governance” intersettoriale in materia di prevenzione e promozione sui temi della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro

8. DURATA E RINNOVO
Il presente protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione, con durata quinquennale, e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti

9. ONERI
L’attuazione dell’allegato Protocollo di intesa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio delle parti firmatarie