INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo


Circolare n. 12

        Roma, 30 marzo 2023
 

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi per il triennio 2023-2025 e misura della riduzione per il 2023 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Quadro normativo
Legge 27 dicembre 2013 n. 147
: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, comma 128.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, commi 1121 e 1122.
Decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: “Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147”.
Decreto direttoriale 14 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 327 del 3 novembre 2014 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015”.
Decreto direttoriale 30 settembre 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 283 del 27 luglio 2015 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2016”.
Decreto 9 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 307 dell’8 agosto 2016 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017”.
Decreto 22 dicembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 388 del 24 ottobre 2017 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2018”.
Decreto 22 ottobre 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 356 dell’8 agosto 2018 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2019”.
Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: “Approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività, nonché delle relative Modalità di applicazione”.
Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: “Approvazione della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, nonché delle relative Modalità di applicazione”.
Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: “Approvazione della nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione”.
Decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail n. 290 del 26 settembre 2019 concernente “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020”.
Decreto 23 marzo 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione della deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 29 settembre 2020, concernente “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2021”.
Decreto 1° febbraio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione della deliberazione n. 238 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 21 settembre 2021, concernente “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2022”.
Decreto 6 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione della deliberazione n. 157 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 26 luglio 2022, concernente “Revisione dei premi speciali unitari per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC”.
Decreto 20 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione della deliberazione n. 176 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 2 agosto 2022, concernente “Riduzione premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Fissazione Indici Gravità Medi (2023-2025) e misura riduzione per il 2023”.
Circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”.
Circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014: “Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”.
Circolare Inail 30 aprile 2015, n. 52: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015”.
Circolare Inail 17 dicembre 2015, n. 87: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016”.
Circolare Inail 25 gennaio 2017, n. 6: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017. Modalità applicative”.
Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 13: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2018”.
Circolare Inail 4 luglio 2019, n. 21: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2019 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.
Circolare Inail 30 aprile 2020, n. 15: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.
Circolare Inail 27 aprile 2021, n. 13: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2021 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.
Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 20: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2022 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.
Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45: “Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d’arte”.

Premessa
Con effetto dal 1° gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe.
La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
La riduzione non si applica ai premi assicurativi ordinari e speciali per i quali è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, vale a dire le tariffe approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019¹ e quelle approvate con il decreto interministeriale 6 settembre 2022 di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente “Revisione dei premi speciali unitari per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC”.
In merito alla revisione dei premi speciali unitari oggetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022 si rinvia alla circolare 16 dicembre 2022, n.45, nella quale per ogni premio è stato precisato che, a seguito dell’aggiornamento, dal 2023 sarebbe cessata l’applicazione della riduzione di cui l’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

A. Ambito di applicazione della riduzione per l’anno 2023
Per l’anno 2023 la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica esclusivamente:
1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
2. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
3. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

B. Misura della riduzione percentuale per il 2023
Per l’anno 2023 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,17% dal decreto 20 settembre 2022² del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail 2 agosto 2022, n. 176.
Con la stessa deliberazione, approvata con il predetto decreto interministeriale 20 settembre 2022, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023¬2025, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

C. Criteri di applicazione della riduzione
Per quanto riguarda i criteri di applicazione, stabiliti dal decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale.
Come specificato nella circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25 e nella circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014 riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

a) Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per i contributi della gestione agricoltura.
Per il 2023 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 176 del 2022 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022.
Per l’anno 2023, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2021.

b) Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, e per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, gli interessati (scuole non statali e possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile in www.inail.it - servizi online.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato in www.inail.it - atti e documenti - moduli e modelli - assicurazione - premio assicurativo.
Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2023 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2023 nella nuova misura del 15,17% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.
 

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

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¹ Tariffe ordinarie dipendenti per le quattro gestioni tariffarie Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività istituite con decorrenza 1° gennaio 2000 dall’articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nell’ambito della gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e Tariffa dei premi della gestione Navigazione.
² Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 14 ottobre 2022, numero repertorio 329/2022.


Allegati:

allegato 1

allegato 2