Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio I - Segreteria Generale


CIRCOLARE 3701/6151                                                                                                Roma, 3 aprile 2023

Ai Signori Provveditori regionali
Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari
LORO SEDI
e, per conoscenza,
Ai Signori Direttori Generali
Al Signor Direttore dell'ufficio III
Attività Ispettiva e di Controllo
SEDE


OGGETTO: Aggressioni al personale: ulteriori linee di intervento in materia di gestione della procedura disciplinare a carico del responsabile.

Il costante incremento di fenomeni di comportamento violenti all'interno degli istituti penitenziari da parte della popolazione detenuta, spesso indirizzati nei confronti del personale di polizia penitenziaria, costituisce un vulnus per l'intera comunità penitenziaria che richiede un impegno comune e continuo, con maggiore attenzione da parte di tutti gli operatori coinvolti.
È apparso evidente come gli interventi posti in essere fino ad oggi, pur essendo particolarmente attenti al fenomeno e rigorosi nell'indicazione delle iniziative da adottare, non abbiano ancora prodotto il ridimensionamento delle condotte violente negli istituti.
Pertanto, nel ribadire le indicazioni contenute nella circolare 22 luglio 2020, n. 3689/6139 recante Aggressioni al personale - Linee di intervento, si rinnova l'auspicio di un approccio integrato alla questione delle aggressioni violente, quale unica possibilità di azione di contrasto al fenomeno.
In tal senso, resta fondamentale tener conto sia del profilo della prevenzione, riguardo a tutti i fattori che possono incrementare il numero degli episodi di aggressioni, sia del profilo delle conseguenze, che possono scaturire dalla consumazione dei citati episodi di aggressione.
Quindi, pur rilevando come fondamentale la funzione dissuasiva che deve essere esercitata dal personale di polizia penitenziaria nella prevenzione delle condotte antidoverose, in particolar modo intendo soffermarmi sull'espletamento obbligatorio e sollecito delle procedure amministrativo- disciplinari. Ciò nell'ottica più generale che il principio di rieducazione della pena non può prescindere, come previsto dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, dall'ordine e dalla disciplina negli istituti penitenziari.
È mio intendimento rafforzare e sostenere l'azione e l'attenzione degli operatori sul tema, non solo nelle sedi territoriali ma anche presso le competenti articolazioni dipartimentali.
In tal senso, la Sala Situazioni, dovrà diventare il cardine del collegamento diretto dello scrivente con le articolazioni territoriali, fungendo da strumento di analisi e monitoraggio degli eventi critici predetti e dei conseguenti procedimenti disciplinari, anche al fine di elaborare proposte operative da sottoporre allo Scrivente.
Si chiede, quindi, ai Direttori degli istituti penitenziari di voler costantemente informare questo Dipartimento, contattando immediatamente, anche per le vie brevi, la Sala Situazioni in caso di episodi di aggressioni al personale di particolare gravità, comunicazione alla quale deve conseguire il celere inserimento dell'evento critico nell'applicativo informatico "EVENTI CRITICI".
E di tutta evidenza che l'azione disciplinare costituisce una risposta non solo doverosa, ma concreta e immediata ai comportamenti violenti dei detenuti nei confronti del personale.
Occorre, quindi, assumere rapidamente e in maniera incisiva le idonee determinazioni in ambito disciplinare conseguenti all'evento critico. Pertanto, in attuazione dell'art. 81 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, non solo il personale di polizia penitenziaria ma tutti gli operatori penitenziari, allorquando venga verificata la commissione dell'infrazione disciplinare, devono redigere nell'immediatezza il rapporto disciplinare e devono istruirlo prontamente e inviarlo nel più breve tempo possibile, per la via gerarchica, al Direttore.
Come già evidenziato nel 2020, una «perdita di tenuta del sistema sanzionatorio per perenzione delle procedure» finisce per vanificare gli obiettivi di "stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo dei ristretti", obiettivi che costituiscono la ratio dell'art. 36 dell'ordinamento penitenziario.
La redazione del rapporto disciplinare da parte di chi "constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa" è atto obbligatorio e non discrezionale e deve essere effettuata in modo tale che esso risulti chiaro, completo ed adeguato al procedimento, con una precisa descrizione dei fatti accaduti, oggettiva e priva di qualsiasi valutazione di carattere personale.
Il Direttore dell'istituto, pur in presenza delle previsioni di cui agli artt. 79 e 80 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, da esercitare in via residuale, una volta ricevuto un rapporto per una condotta disciplinarmente rilevante, avvierà il procedimento disciplinare, specie se trattasi di aggressione violenta (verbale o fisica) nei confronti di un operatore penitenziario, non sussistendo, in tal senso, alcuna discrezionalità.
Nel contempo, si reputa opportuno rammentare che i direttori degli istituti penitenziari, considerato il carattere perentorio del termine di contestazione dell'addebito disciplinare previsto dall'art. 81, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, dovranno adottare ogni precauzione per prevenirne l'eventuale decadenza.
Ancora di più i dieci giorni entro cui il direttore deve provvedere alla contestazione dell'addebito, alla presenza del Comandante di Reparto, devono essere considerati come tempo massimo entro cui provvedere a tale fondamentale attività amministrativa, a prescindere dalle difficoltà (esempio: direttore e comandante con presenza in più sedi del territorio).
E' stata appositamente modificata la maschera di inserimento dell'evento critico "aggressioni fisiche al personale", inserendo uno specifico flag per segnalare l'avvenuta attivazione della procedura disciplinare a carico del responsabile dell'aggressione. Tale flag dovrà essere spuntato nei termini previsti dalla norma. Il sistema informativo avviserà la Sala Situazioni qualora stiano per essere superati i 10 giorni entro cui si deve effettuare la contestazione. Tale segnalazione sarà visibile anche dal Provveditorato regionale competente. Gli operatori della Sala Situazioni, quindi, provvederanno con apposita e-mail a sollecitare la Direzione all'adempimento, inserendo per conoscenza il Provveditorato regionale.
Qualora sia stato avviato il procedimento disciplinare, ai sensi del comma 4° dell'art. 81 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e il direttore ritiene di dover comminare una delle sanzioni previste nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 39 dell'ordinamento penitenziario, convoca entro dieci giorni dalla data di contestazione l'accusato per la decisione disciplinare. Qualora invece si intenda infliggere una delle sanzioni previste nei numeri 3, 4 e 5 del primo comma della legge citata, fissa, negli stessi termini, il consiglio di disciplina. Tali termini sono da intendersi perentori.
In prossimità della scadenza dei termini previsti il sistema informativo allerterà nuovamente il personale della Sala Situazioni, che avvierà la medesima sopra descritta interlocuzione con la Direzione ed il Provveditorato regionale.
L'attivazione del procedimento disciplinare e la decisione del direttore o del consiglio di disciplina dovranno essere inserite nella medesima maschera descrittiva dell'evento critico "aggressione fisica al personale".
Tali adempimenti produrranno la "chiusura" del medesimo.
Il Responsabile della Sala Situazioni procederà ad elaborare un report mensile da sottoporre all'attenzione del Capo del Dipartimento e del Direttore Generale della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, per le loro valutazioni.
Nella consapevolezza delle quotidiane difficoltà operative sul territorio, considerata la nota carenza di personale, che tuttavia può incidere sulla effettività dell'azione disciplinare, i Provveditori Regionali, con una attenta analisi e controllo delle differenti realtà penitenziarie, dovranno assicurare l'esercizio dell'azione disciplinare, anche attraverso specifici servizi di missione del personale necessario.
Infine, non può non esplicitamente richiamarsi il contenuto della circolare 23 luglio 2020, prot. m_dg.GDAP.23/07/2020.0262925.U anche in materia di « trasferimento dei detenuti per gravi e comprovati motivi di sicurezza » (art. 42 O.P.) e di « regime di sorveglianza particolare» (art. 14-bis O.P.), quali strumenti da attivare laddove la direzione dell'istituto penitenziario, in cui è avvenuto l'evento critico, ne valuti l'opportunità di fame richiesta ai superiori Uffici, per le valutazioni di competenza.
Confido nella consueta collaborazione per assicurare l'efficacia della risposta sanzionatoria dell'Amministrazione ai comportamenti violenti delle persone detenute.
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Russo