Responsabilità del Dirigente del Comune di Pergine Valsugana (TN), delegato in materia di sicurezza, perchè con negligenza, imprudenza ed imperizia, colposamente cagionava alla dipendente del Comune, in qualità di bidella di una scuola elementare, una lesione personale conseguente a caduta: infatti, mentre la lavoratrice si trovava a transitare sul piazzale esterno della Scuola Elementare G.Ro. inciampava in una buca cadendo a terra e procurandosi delle ferite al ginocchio destro.
 
 
Condannato in primo grado per avere omesso di verificare e mantenere le condizioni di sicurezza della pavimentazione del cortile della scuola elementare comunale, propone appello -  Accolto.
 
 
La Corte afferma che:
 
 
"Il Tribunale ha ritenuto l'imputato colpevole del reato ascrittogli sul presupposto ch'egli, essendo stato nominato con delibera della Giunta comunale "datore di lavoro agli effetti di cui agli artt. 2, 3 e 4 D.Lgs. n. 626/1994", era tenuto ad attuare le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, quella prevista dall'art. 8 comma 9 D.P.R. n. 547/1955, che stabilisce che i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche.

Sennonché il caso concreto esige un esame più approfondito di quello riservatogli dal Tribunale.

 
 

Occorre considerare che l'infortunio incriminato riguarda una bidella che, assunta in base a concorso indetto dal Comune, prestava servizio presso una scuola elementare sotto la direzione e sorveglianza di un dirigente scolastico che, a termini del D.M. 21/6/1996 n. 292, aveva la veste di "datore di lavoro" tenuto a garantire la sicurezza di tutti coloro che operavano in quell'Istituto."
Infatti, continua la Corte, il dirigente scolastico aveva predisposto il documento sulla valutazione dei rischi, aveva designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, aveva organizzato corsi per la formazione sulla sicurezza destinati anche ai bidelli.

"La bidella infortunata, pur assunta e retribuita dal Comune, non prestava attività lavorativa negli uffici comunali né prendeva ordini dall'ing. Mo.
Ella svolgeva le sue mansioni di bidella nella scuola elementare "Ro." alle dipendenze del dirigente scolastico prof. Se., il quale pertanto è stato giustamente ritenuto colpevole - con decreto penale non opposto - dell'infortunio occorso alla bidella, per non avere salvaguardato la sua incolumità messa in pericolo dalla pavimentazione deteriorata del cortile, omettendo di segnalare al Comune l'inconveniente e di richiedere gli interventi necessari per risolverlo.
Orbene, è illogico e irragionevole aggiungere alla responsabilità del datore di lavoro identificato nel predetto dirigente scolastico la responsabilità di altro presunto datore di lavoro individuato nel dirigente comunale ing. Mo."
 

 

 
"La qualifica di "datore di lavoro" responsabile della sicurezza dei lavoratori non viene dalla legge attribuita in base al dato formale di essere, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro subordinato, la controparte del prestatore di lavoro, ma poggia, secondo la definizione fattuale datane dall'art. 2 D.Lgs. n. 626/1994 di "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore", sulla concretezza della relazione che si stabilisce tra il lavoratore e colui che, avvantaggiandosi dell'attività lavorativa, ne organizza, dirige e sorveglia l'esecuzione."
 
 
Dunque il datore di lavoro, agli effetti dell'osservanza delle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso concreto era il dirigente scolastico, e non l'odierno imputato.

"Quest'ultimo, invece, nella sua qualità di dirigente dei Servizi tecnici comunali, era responsabile della conservazione e manutenzione degli immobili di proprietà del Comune e, quindi, poteva essere chiamato a rispondere dei danni eventualmente cagionati all'incolumità personale dei terzi e dovuti alla cattiva manutenzione degli immobili medesimi, a titolo di trasgressione della regola generale del neminem laedere, ma non di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, violazione quest'ultima che, se inerente al reato di lesioni colpose, integra una specifica circostanza aggravante rendendolo procedibile d'ufficio."
 
Vd. D.Lgs. 81/08 coordinato con le integrazioni e modifiche del D.Lgs. 106/2009. 

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

Dott. Tito Garribba - Presidente -

Dott. Mariano Alviggi - Consigliere -

D.ssa Anna Maria Creazzo - Consigliere -

ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

SENTENZA

 

nei confronti di

Mo.Lo. n. (omissis) residente a Palù del Fersina (TN) via (omissis)

Non sofferta carcerazione preventiva

Libero - presente

Imputato

Per il reato di cui all'art. 590 c.p. - 113 c.p. - 2087 c.c. perché in cooperazione colposa con Di.An., nella sua qualità di Dirigente del Comune di Pergine Valsugana (TN) Delegato in materia di sicurezza giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 681 del 09/07/1996, con negligenza, imprudenza ed imperizia, colposamente cagionava a Pi.Em. dipendente del Comune di Pergine Valsugana (TN), una lesione personale consistente in "contusione ginocchio destro - lacerazione corso posteriore menisco mediale, lesione del legamento crociato anteriore, condropatia femoro - rotulea" dalla quale ne derivava una malattia e l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 gg. (gg. 399).
Commettendo il fatto violando anche le norme di sicurezza di cui agli artt. 8 D.P.R. 27/04/1955 n. 547, in quanto mentre il lavoratore si trovava intento nel transitare sul piazzale esterno della Scuola Elementare G.Ro. di Pergine Valsugana (TN) inciampava in una buca cadendo a terra procurandosi le lesioni summenzionate.

L'infortunata era ed è dipendente del Comune di Pergine Valsugana (TN) in qualità di bidella.

All'epoca dell'evento infortunistico prestava la sua opera lavorativa presso la Scuola Elementare G.Ro. di Pergine Valsugana (TN). Nelle mansioni dell'infortunata era compresa anche l'operazione di chiusura della cancellata del piazzale esterno della scuola che da su via (omissis).

Tale operazione, come di prassi, doveva essere eseguita prima dell'uscita degli scolari per la ricreazione mattutina.
Nella mattinata in cui avveniva l'infortunio la Pi.Em., dopo aver chiuso la cancellata, percorreva il piazzale esterno per portarsi all'interno dell'edificio.
Giunta nelle vicinanze della scala in ferro di collegamento tra l'edificio ed il piazzale inciampava in una buca presente sul piazzale cadendo a terra.
Nell'occorso sbatteva il ginocchio destro procurandosi le lesioni di cui ai certificati medici.

Colposamente l'imputato emetteva di verificare le condizioni di lavoro della dipendente comunale, attraverso verifiche anche sugli immobili che ospitavano attività scolastiche, in presenza di dipendenti comunali. Ometteva inoltre di provvedere a sottoporre a regolare manutenzione il piazzale esterno della Scuola Elementare G.Ro. di Pergine Valsugana (TN).

Lo stesso piazzale infatti presentava delle buche ed avvallamenti pericolosi che pregiudicavano la sicurezza e la salute delle persone fruitici del piazzale stesso, luogo di transito e sosta per alunni, docenti e bidelli, questi ultimi dipendenti comunali.

Appellante

L'imputato avverso la sentenza del G.U.P. c/o il Tribunale di Trento n. 289/09 del 20/05/2009 che dichiarava Mo.Lo. colpevole del reato ascritto, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante lo condannava alla pena di Euro 150,00 di multa; spese e tasse; revocava il decreto.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Presidente Dott. Ti.Ga.

Sentito il Procuratore Generale dr. St.Di. che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.

Sentito il difensore di fiducia avv. Lu.Po., di Trento che chiede l'accoglimento dei motivi d'appello.
 
 
FattoDiritto

 

1. Con sentenza del 20 maggio 2009 il Tribunale di Trento dichiarava Mo.Lo. colpevole del reato di lesioni colpose, per avere, quale dirigente del Comune di Pergine Valsugana delegato in materia di sicurezza, omesso di verificare e mantenere le condizioni di sicurezza della pavimentazione del cortile della scuola elementare comunale, e per avere, in conseguenza di ciò, cagionato lesioni di durata superiore a quaranta giorni alla bidella Pi.Em. che, durante l'espletamento del servizio, inciampando in una buca, cadeva battendo a terra un ginocchio.

Avverso la condanna l'imputato propone appello e chiede l'assoluzione, deducendo:

- sotto il profilo oggettivo, che non sarebbero state accertate le circostanze in cui la bidella riportò lesioni al ginocchio, per cui mancherebbe la prova della loro riconducibilità all'omissione addebitata;

- sotto il profilo della colpa, che il dirigente dell'istituto scolastico, tenuto a norma dell'art. 4 comma 12 D.Lgs. n. 626/1994 a richiedere all'ente proprietario dell'immobile gli interventi di manutenzione, non aveva segnalato la presenza della buca, ed egli, dovendo occuparsi di un centinaio di immobili, non poteva personalmente verificarne giorno per giorno le condizioni di sicurezza.

2. Il primo motivo di gravame è infondato, perché non v'è alcun motivo per dubitare della veridicità delle dichiarazioni testimoniali - precise, coerenti e costanti - rese dalla persona offesa in ordine alla causa e alle circostanze dell'infortunio occorsole.
E il ritardo con cui fu denunciato dipese soltanto dal fatto che l'infortunata, per la banalità della caduta, credette di avere riportato una semplice "botta" rapidamente riassorbibile.
Poi, per l'aggravarsi della sintomatologia, fu costretta a rivolgersi all'ospedale e soltanto allora seppe che aveva subito la rottura del menisco, lesione peraltro compatibile con la meccanica descritta dalla paziente.

E' invece fondato il secondo motivo d'appello, anche se le ragioni che conducono al proscioglimento sono accennate solo embrionalmente.

Il Tribunale ha ritenuto l'imputato colpevole del reato ascrittogli sul presupposto ch'egli, essendo stato nominato con delibera della Giunta comunale "datore di lavoro agli effetti di cui agli artt. 2, 3 e 4 D.Lgs. n. 626/1994", era tenuto ad attuare le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, quella prevista dall'art. 8 comma 9 D.P.R. n. 547/1955, che stabilisce che i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche.

Sennonché il caso concreto esige un esame più approfondito di quello riservatogli dal Tribunale.

Occorre considerare che l'infortunio incriminato riguarda una bidella che, assunta in base a concorso indetto dal Comune, prestava servizio presso una scuola elementare sotto la direzione e sorveglianza di un dirigente scolastico che, a termini del D.M. 21/6/1996 n. 292, aveva la veste di "datore di lavoro" tenuto a garantire la sicurezza di tutti coloro che operavano in quell'Istituto.
In effetti il dirigente scolastico prof. Di. aveva predisposto il documento sulla valutazione dei rischi, aveva designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, aveva organizzato corsi per la formazione sulla sicurezza destinati anche ai bidelli.

La bidella infortunata, pur assunta e retribuita dal Comune, non prestava attività lavorativa negli uffici comunali né prendeva ordini dall'ing. Mo.
Ella svolgeva le sue mansioni di bidella nella scuola elementare "Ro." alle dipendenze del dirigente scolastico prof. Se., il quale pertanto è stato giustamente ritenuto colpevole - con decreto penale non opposto - dell'infortunio occorso alla bidella, per non avere salvaguardato la sua incolumità messa in pericolo dalla pavimentazione deteriorata del cortile, omettendo di segnalare al Comune l'inconveniente e di richiedere gli interventi necessari per risolverlo.

Orbene, è illogico e irragionevole aggiungere alla responsabilità del datore di lavoro identificato nel predetto dirigente scolastico la responsabilità di altro presunto datore di lavoro individuato nel dirigente comunale ing. Mo.
La qualifica di "datore di lavoro" responsabile della sicurezza dei lavoratori non viene dalla legge attribuita in base al dato formale di essere, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro subordinato, la controparte del prestatore di lavoro, ma poggia, secondo la definizione fattuale datane dall'art. 2 D.Lgs. n. 626/1994 di "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore", sulla concretezza della relazione che si stabilisce tra il lavoratore e colui che, avvantaggiandosi dell'attività lavorativa, ne organizza, dirige e sorveglia l'esecuzione.

Quindi il datore di lavoro, agli effetti dell'osservanza delle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso concreto era il prof. Se., e non l'odierno imputato.

Quest'ultimo, invece, nella sua qualità di dirigente dei Servizi tecnici comunali, era responsabile della conservazione e manutenzione degli immobili di proprietà del Comune e, quindi, poteva essere chiamato a rispondere dei danni eventualmente cagionati all'incolumità personale dei terzi e dovuti alla cattiva manutenzione degli immobili medesimi, a titolo di trasgressione della regola generale del neminem laedere, ma non di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, violazione quest'ultima che, se inerente al reato di lesioni colpose, integra una specifica circostanza aggravante rendendolo procedibile d'ufficio.

Pertanto l'addebito colposo, che la farraginosa imputazione ascrive all'appellante in via residuale, di avere cagionato le note lesioni omettendo di verificare le condizioni della pavimentazione del cortile e di provvedere (pur in assenza della richiesta del capo dell'istituto scolastico) alla sua regolare manutenzione, ricadendo nel reato di lesioni colpose semplici, è sottratto alla cognizione di questo giudice per improcedibilità dell'azione penale dovuta alla mancata presentazione della querela.

 

 
 
P.Q.M.
 
 
La Corte d'appello di Trento, visto l'art. 599 cod. proc. pen., in riforma della sentenza impugnata, esclusa la circostanza aggravante della violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dichiara non doversi procedere contro Mo.Lo. in ordine al reato ascrittogli, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Così deciso in Trento il 15 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2010.