Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
 

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OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla circolare DCFORM-Areal prot. n. 12565 del 07-04-2014 concernente il sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impiegato nel servizio di soccorso e lotta antincendio nei distaccamenti aeroportuali.

Si fa riferimento alle attività intraprese, in ambito della formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relative all’adeguamento alle direttive europee, in quanto, con l’istituzione dell’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA), e con l’entrata in vigore dei due regolamenti: Regolamento (U.E) n. 139 del 12 febbraio 2014, e Regolamento (UE) n. 2018/1139, l’implementazione delle procedure di formazione del servizio antincendio aeroportuale ha richiesto un nuovo impulso.
Tale innovazione rende necessario adeguare la relativa circolare del settore aeroportuale formalizzata con la nota DCFORM Area I n. 12565 del 07/04/2014.
Pertanto, la circolare sopra citata viene così modificata:
- Il corso base per soccorritore aeroportuale sarà articolato in due moduli: Modulo Aeroportuale teorico e Modulo aeroportuale pratico per un periodo temporale di due settimane di corso (72 ore); il Modulo Aeroportuale di completamento da svolgere presso le sedi aeroportuali.
Pertanto nella circolare, e nei relativi allegati, la dicitura “108 ore” verrà sostituita da ora in poi con la dicitura “72 ore”.
- Alla pagina 3 penultimo capoverso la frase “Si rappresenta che l’abilitazione all’attività di Soccorritore Aeroportuale potrà essere conseguita dal personale VF solo al completamento, con esito positivo, dell’intero percorso di formazione sopra descritto.
Si evidenzia, altresì che il soccorritore Aeroportuale trasferito ad altro aeroporto dovrà svolgere un programma di ambientamento al nuovo sito, secondo le indicazioni che saranno impartite dal competente Ufficio della Direzione Centrale per l’Emergenza.”

viene ad essere così modificata:
“Si rappresenta che l’abilitazione all’attività di Soccorritore Aeroportuale potrà essere conseguita dal personale VF al completamento con esito positivo dei primi due moduli Aeroportuali ovvero del Modulo Aeroportuale teorico e del Modulo Aeroportuale pratico. Il Soccorritore Aeroportuale assegnato all’aeroporto in prima assegnazione o trasferito da altro aeroporto dovrà svolgere un programma di ambientamento al sito secondo quanto indicato nel punto “3” della presente circolare”:
- Alla pagina 3 dell’allegato Al ultimo capoverso la frase “La piena operatività potrà essere raggiunta solamente alla fine della terza settimana formativa”
viene ad essere così modificata:
“Alla fine della seconda settimana il “Soccorritore Aeroportuale”, nelle more dello svolgimento del terzo modulo di completamento (ovvero di ambientamento), non è impiegabile presso la sede aeroportuale nelle mansioni di ROS, addetto/responsabile di sala operativa e autista. ”
- Alla pagina 5 dell’allegato A1 ultimo capoverso la frase “Il superamento della verifica al termine del terzo modulo abilita all’espletamento dell’attività di “Soccorritore Aeroportuale”
viene ad essere così modificata:
Il “Soccorritore Aeroportuale” dovrà essere quanto prima avviato al terzo modulo di completamento (detto anche di ambientamento), il cui programma prevede anche l’introduzione di accenni sugli argomenti quali l’ADC e la Security.
- Alla pagina 5 dell’Allegato A1 ultimo capoverso la frase “Il superamento della verifica al termine del terzo modulo abilita all’espletamento all’attività di “Soccorritore Aeroportuale”
viene ad essere così modificata:
“Il superamento della verifica al termine del secondo modulo abilita all’espletamento all ’attività di “Soccorritore Aeroportuale”.
Pertanto, è riportato il testo coordinato della circolare in oggetto indicata con i relativi allegati, contenente le modifiche ed integrazioni introdotte sopra riportate.
Inoltre, ad integrazione della circolare in questione il personale attualmente in servizio presso la sede aeroportuale, da almeno 6 (sei) mesi alla data della presente nota, che non abbia ancora completato con esito positivo uno o più moduli Aeroportuali, in considerazione dell’esperienza maturata, potrà essere abilitato al servizio di "Soccorritore Aeroportuale” previo recurrent della durata di 2 (due) giornate (complessive 16 ore di istruzione professionale) e conseguente superamento di un test teorico-pratico analogo a quello effettuato al personale in ingresso. Nel caso in cui il personale sopra indicato risultasse non idoneo sarà necessario ripetere il recurrent ed il test teorico-pratico. Si fa presente che i contenuti didattici del recurrent sono riportati nell’Allegato B della circolare in questione.
Tuttavia, ciascun Comando sede di distaccamento aeroportuale - qualora il bacino di personale operativo, in servizio presso altra sede e già abilitato allo svolgimento della mansione di soccorritore aeroportuale, non fosse sufficiente ad assicurare i cosiddetti rimpiazzi presso la medesima sede aeroportuale - potrà avviare alla suddetta attività di recurrent il personale che, sprovvisto del corso base per soccorritore aeroportuale (Modulo Aeroportuale teorico e Modulo Aeroportuale pratico per 72 ore complessive), abbia svolto, anche in altri Comandi, almeno 6 (sei) mesi di effettivo servizio presso una o più sedi aeroportuali, ma non come singoli rimpiazzi. Quindi, tale personale operativo dovrà svolgere il Modulo Aeroportuale di completamento di 36 ore complessive presso la sede aeroportuale interessata.
L’Ufficio per la Pianificazione, il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione organizzerà le sessioni di aggiornamento per i formatori aeroportuali ai fini dell’erogazione del Modulo Aeroportuale di completamento e del recurrent.
Al termine delle suddette attività formative il personale in questione sarà registrato nell’applicativo informatico GIF come Soccorritore Aeroportuale.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)