Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 30 marzo 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2026
Parti: Ancef e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Agroindustriale-Commercio, Fiori recisi


Sommario:

 

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 Struttura contrattuale
Art. 3 Decorrenza, durata del contratto nazionale, procedure di rinnovo
Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 6 Osservatorio Nazionale
Art. 7 Pari opportunità
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro - Collocamento e mercato del lavoro
Art. 8 Assunzione
Art. 9 Contratto individuale
Art. 10 Soggetti riservatari
Art. 11 Periodo di prova
Art. 12 Ammissione al lavoro e tutela delle donne dei bambini e degli adolescenti
Art. 13 Lavoro a tempo determinato e Lavoro Stagionale
Art. 14 Diritto di precedenza
Art. 15 Apprendistato
Art. 16 Apprendistato in cicli stagionali
Art. 18 Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 19 Lavoro intermittente
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 26 Passaggio di qualifica
Titolo V - Norme di organizzazione del lavoro
Art. 27 Orario di Lavoro
Art. 28 Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 28 bis Orario di lavoro e flessibilità
Art. 29 Riduzione dell’orario di lavoro
Art. 30 Riposo settimanale
Art. 31 Giorni festivi
Art. 32 Ferie
Art. 32 bis Ferie solidali
Art. 33 Lavoro straordinario - festivo - notturno
Art. 34 Sospensione del lavoro
Art. 35 Permessi per il diritto allo studio

 

Art. 36 Permessi straordinari
Art. 36 bis Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Art. 37 Permesso matrimoniale
Art. 38 Permessi per lutto
Art. 41 Doveri e responsabilità dei Conducenti
Art. 42 Ritiro della Patente di Guida
Art. 43 Trasferimento del lavoratore
Art. 44 Indumenti di lavoro
Titolo VI - Norme del trattamento economico
Art. 45 Retribuzione
Art. 46 13ª Mensilità
Art. 47 14ª Mensilità
Art. 50 Indennità percentualizzate
Art. 51 Indennità di Cassa
Art. 52 Prospetto paga
Art. 53 Trattamento di Fine Rapporto
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 54 Assistenza sanitaria
Art. 55 Fondo nazionale di previdenza integrativa
Art. 55 bis Assistenza integrativa
Art. 56 Malattia
Art. 57 Infortuni
Art. 58 Conservazione del posto
Art. 59 Tubercolosi
Art. 60 Ambiente di lavoro e Tutela della salute
Art. 61 Tutela e sostegno della maternità e paternità
Art. 61 bis Violenza di genere
Art. 62 Aspettative non retribuite
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione, provvedimenti disciplinari
Art. 63 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 64 Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 65 Servizio militare
Art. 66 Obblighi del Lavoratore
Art. 67 Norme disciplinari


CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali

Il 30 marzo 2023, si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative, composto da 81 articoli letti, 5 allegati approvati e sottoscritti da tutte le organizzazioni stipulanti.

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione del Contratto

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato e stagionale, per gli operai e gli impiegati, dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l’esportazione e l'importazione all’ingrosso di fiori recisi e verde o piante ornamentali, in qualunque forma costituite, tanto in imprese commerciali che consortili o cooperative e G.E.I.E. nonché le aziende dell’indotto del settore.
Il CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile e sostituisce, ad ogni effetto, le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini riferite alle medesime categorie, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Contrattazione nazionale

Art. 2 Struttura contrattuale
Oltre al presente CCNL le Parti stabiliscono, nel rispetto degli accordi interconfederali, che la contrattazione di secondo livello si dovrà svolgere a livello aziendale o territoriale.
La contrattazione a livello aziendale o territoriale riguarderà materie ed istituti delegati, in tutto o in parte, dal presente articolo.
Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale o territoriale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità e di altri elementi di competitività di cui le imprese eventualmente dispongano.
A livello aziendale o territoriale saranno inoltre regolate le seguenti materie:
- Esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro;
- Flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali;
- Salario di produttività;
- Altre materie espressamente demandate dal presente CCNL.
L’accordo di secondo livello avrà durata quadriennale.
Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazioni, consultazioni e verifica previste dalle leggi, dal CCNL dagli accordi Collettivi, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alle Leggi sulle pari opportunità.
I contratti aziendali stipulati fra le parti dovranno essere trasmessi all’Osservatorio di cui al successivo art. 6.

Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 6 Osservatorio Nazionale

Omissis
- Analisi del settore e del suo andamento in relazione alla situazione nazionale ed internazionale ed ai flussi commerciali e/o loro modificazioni.
- Analisi dei processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che influiscono sulle attività di commercializzazione.
- Analisi e proposte per l’incentivazione di un moderno sistema di commercializzazione del prodotto, con la previsione di promuovere incontri congiunti e/o disgiunti con i competenti ministeri, enti pubblici, regioni o enti locali in genere al fine di individuare forme opportune di sviluppo del commercio ed esportazione/importatone dei fiori.
- Analisi e proposte in ordine al mercato del lavoro o allo sviluppo dell’occupazione giovanile, del lavoro femminile, formazione lavoro, struttura occupazionale del settore, qualificazione e riqualificazione professionale.
Le Commissioni Paritetiche Territoriali, ove costituite, svolgono anche la medesima attività per i territori di rispettiva competenza.

Art. 7 Pari opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla L. n. 125 del 10 aprile 91 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni propositive e atte ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità uomo-donna nel settore.
Le parti demandano la questione di quanto previsto al primo comma, all’Osservatorio nazionale e alle Commissioni Paritetiche territoriali ove costituite.

Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro - Collocamento e mercato del lavoro
Art. 12 Ammissione al lavoro e tutela delle donne dei bambini e degli adolescenti

Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della L. 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 262.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque di età inferiore ai15 anni compiuti.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.).

Art. 15 Apprendistato
Le Parti riconoscono che l’apprendistato, caratterizzato da un percorso formativo personalizzato secondo l’area professionale e integrato nel rapporto di lavoro, è una forma contrattuale idonea e finalizzata all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un tirocinio di formazione per acquisire competenze di base, trasversali e tecnico - professionali.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. Per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, le parti fanno riferimento a quanto definito dalle Regioni in materia di alternanza - scuola lavoro;
b. Professionalizzante;
c. Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, in assenza di specifica regolamentazione regionale l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è disciplinata dal D.M. 12 ottobre 2015.
Per i contratti di apprendistato di cui alle precedenti lettere a) e c), le Parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni, anche all’esito della completa attuazione della L. n. 53/2003 e successive modificazioni e integrazioni per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, oppure dal compimento del diciassettesimo anno di età se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello d’inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria di rapporto di lavoro superiore a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale, secondo lo schema di cui all’allegato (1/C) al presente CCNL, dovrà comprendere:
- la descrizione del percorso formativo,
- le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali,
- le competenze possedute,
- l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a quindici dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal titolare dell’impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue ed è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali. Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e all’igiene del lavoro saranno erogate prioritariamente all’inizio del rapporto di apprendistato.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso d’interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.
La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Le ore di formazione a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria ed in affiancamento al tutor aziendale saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale.
In attesa dell’attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all’allegato (2/C) del presente CCNL.
Le Parti, al fine di dare piena ed immediata attuazione, su tutto il territorio nazionale, al rapporto di apprendistato professionalizzante, definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore commercio all’ingrosso ed esportazione e importazione fiori come da allegato (3/C) che costituisce parte integrante del presente CCNL.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni.
[…]
È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Il rapporto di apprendistato si conclude in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
1 livello 36 mesi
2 livello 36 mesi
3 livello 30 mesi
4 livello 30 mesi
5 livello 27 mesi
[…]
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati in numero inferiore a tre, può assumere fino a tre apprendisti.
Per quanto non regolamentato dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge vigenti. Contrattazione nazionale

Art. 16 Apprendistato in cicli stagionali
Per le aziende con cicli di lavoro stagionali, sarà possibile articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, nell’ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro per un periodo da 36 (trentasei) mesi a un massimo di 60 (sessanta) mesi dalla prima assunzione, per tutte le qualifiche previste dal presente CCNL
Le aziende potranno avvalersi delle suddette norme avviando specifica richiesta alla Commissione Paritetica Territoriale là dove costituita.
La Commissione Paritetica Territoriale provvederà, di norma, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ad esprimere il parere di conformità, verificato l’iter della stagionalità e il conseguente periodo di apprendistato, utile per le procedure di legge previste per l’avvio al lavoro.
L’azienda comunicherà alla Commissione Paritetica, al termine del periodo di apprendistato previsto, l’esito formativo dello stesso.
Omissis

Art. 18 Contratto di somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
Ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
In particolare, il ricorso alla somministrazione di lavoro è ammesso nelle seguenti ipotesi:
- temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
- aumento temporaneo delle attività derivanti da richiesta di mercato, dall’acquisizione di commesse, dalla commercializzazione di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;
- esigenze di lavoro temporaneo per partecipazione a fiere, mostre e mercati per la pubblicizzazione dei prodotti, direct-marketing;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate;
- inserimento di figure non comprese nell’organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità;
- assistenza specifica nel campo della sicurezza del lavoro, dell’ambiente e della prevenzione.
La durata massima del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è di un anno. Il contratto può essere prorogato:
- per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva non superiore a 24 mesi;
- in caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l’intera durata dell’evento che ha determinato la sostituzione.
I prestatori di lavoro somministrato non possono superare, nell’arco di dodici mesi, la media del 20% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, alla Commissione Paritetica Territoriale, ove costituita, o alle Segreterie territoriali delle organizzazioni firmatarie il CCNL, relativamente al numero dei contratti, cause, lavorazioni e/o reparti interessati e relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.

Titolo V - Norme di organizzazione del lavoro
Art. 27 Orario di Lavoro

La durata dell’orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali. Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continua; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero. Il nastro orario si intende fino ad un massimo di 12 ore giornaliere. Per i lavoratori inquadrati nei livelli di Quadro, 1° super e 1° si applicano, in materia di durata del lavoro, le norme di cui all’art. 3 del R.D.L. 692/23 salvo che non sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

Art. 28 Flessibilità dell’orario di lavoro
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento all’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 45 ore settimanali, per un massimo di 240 ore nell’anno solare.
L’azienda, agli O.T.I., entro 6 mesi dalla programmata flessibilità a fronte della, prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, riconoscerà in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Nel caso non avvenisse il recupero delle ore eccedenti nel periodo di 6 mesi dall’inizio della programmata flessibilità, le stesse saranno liquidate con la prima retribuzione dopo il sesto mese. Per gli O.T.D. il recupero delle prestazioni di ore aggiuntive di cui al presente articolo dovrà avvenire entro la scadenza di contratto; nel caso di mancato recupero entro tale scadenza, le ore residue saranno liquidate con l’ultima retribuzione.
Con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale, contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
L’azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto per la flessibilità dell'erario di lavoro, dovrà comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale i lavoratori ed il numero di ore effettuate in eccedenza nel mese, desumibili dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce la comunicazione. L’azienda dovrà altresì comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale l’avvenuto recupero, trasmettendo i dati del lavoratore ed il numero di ore recuperate estratte dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce tale comunicazione.
Nel caso in cui in determinati periodi dell’anno, si verificasse un calo improvviso e non programmato di lavoro, l’azienda potrà far effettuare ai lavoratori un orario inferiore rispetto all’orario previsto dal contratto di lavoro mantenendo la retribuzione relativa all’orario contrattuale; l’azienda potrà successivamente compensare le ore effettuate in meno, con le ore effettuate per prestazioni aggiuntive durante i periodi di maggior intensità lavorativa.
L’azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto dal paragrafo precedente, dovrà effettuare le comunicazioni alla Commissione Paritetica Territoriale così come inizialmente indicato.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità, in caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all’orario normale di lavoro previsto dall'art. 27 del presente CCNL, che a seguito del nulla osta necessario della Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati.
L’eventuale interruzione dell’orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe già previste e concordate in sede locale.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 28 bis Orario di lavoro e flessibilità
Fermo restando il successivo recupero così come previsto dal CCNL, nel caso in cui l'Azienda ricorra alla flessibilità dell'orario di lavoro, la stessa riconoscerà al dipendente una indennità di disagio nelle seguenti percentuali di maggiorazione su ogni ora lavorata oltre quelle contrattuali settimanali:
- giornate feriali 10% per ogni ora lavorata oltre quella contrattuale settimanale;
- nelle giornate prefestive 15% per ogni ora lavorata oltre quella contrattuale settimanale.

Art. 30 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, di norma in coincidenza con la domenica.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanali di cui alla L. 22 febbraio 1934 n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale mensile, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo entro la settimana successiva.

Art. 33 Lavoro straordinario - festivo - notturno
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
[…]
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito in visione, su richiesta delle organizzazioni, presso la sede della Commissione Paritetica Territoriale, il registro, di cui al precedente capoverso, può essere sostituito da altra idonea documentazione.
[…]

Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 57 Infortuni

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro: quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 60 Ambiente di lavoro e Tutela della salute
Al fine di migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro le parti convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema di prevenzione.
Le Parti, visto il D.Lgs. 81/2008 e le successive modifiche e integrazioni, convengono di dare avvio ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale.
Le Parti demandano alle Commissioni Paritetiche territoriali o, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, il compito di individuare le modalità di costituzione dell’RLST compatibilmente con le singole realtà territoriali o di aderire ad organismi di altri settori aventi i medesimi obiettivi.
Alla luce della nuova normativa sui controlli a distanza le parti firmatarie del presente CCNL, si impegnano a definire linee guida nazionali sulla materia, tenuto conto anche della normativa sulla privacy. A tale scopo entro il 31 dicembre 2026 verrà convocata una apposita riunione dell’Osservatorio di cui all’art. 6 del presente CCNL

Art. 61 Tutela e sostegno della maternità e paternità
I congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ammessi alla maternità o alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità sono disciplinati dalle seguenti norme:
L. 30 dicembre 1971 n. 1204;
D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026;
L. 9 dicembre 1977 n. 903;
L. 8 marzo 2000 n. 53;
D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario, o da un medico dell’U.S.L., ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
[…]

Art. 61 bis Violenza di genere
Con lo scopo di sostenere le donne lavoratrici, vittime di violenza, nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, in coerenza e continuità con quanto definito dalia Convenzione di Istanbul e dalla normativa nazionale in materia, si prevede quanto segue:
- per le lavoratrici a tempo determinato, vittime di violenza di genere vi sarà la garanzia al diritto di riassunzione per i successivi tre anni dal verificarsi dell’evento;
- per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, previsti nell’art. 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, vi sarà l’aumento da 3 a 6 mesi del diritto di astenersi da! lavoro per i motivi connessi a tali percorsi.

Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione, provvedimenti disciplinari
Art. 66 Obblighi del Lavoratore

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri ed il segreto d’ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di ottenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci ed i materiali e di cooperare alla prosperità dell’impresa.
È dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento del proprio domicilio abituale sia durante il servizio che durante i congedi e le assenze per malattia, maternità ed infortunio.
Il personale ha altresì l'obbligo rispettare ogni altra disposizione emanata dall’azienda, per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell’azienda.

Art. 67 Norme disciplinari
È vietato al personale di tornare nei locali dell’azienda oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’azienda, salvo quanto previsto dall’art. 74 del presente contratto.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
In tale caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto di alcuna maggiorazione.
Non sono ammesse tolleranze nell’orario di lavoro.
[…]