Tipologia: CCNL
Data firma: 1° aprile 2023
Validità: 01.04.2023 - 31.03.2026
Parti: Unimpresa, Unimpresa-Federazione Nazionale Sanità e Welfare, Uniap, Unimpresa-Federambulanze Servizi Assistenza e Confail, Upla-Confcontribuenti
Settori: Sanità, Case di cura private laiche e religiose, centri di riabilitazione
Fonte: cnel


Sommario:

 

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1. Sfera di applicazione
Art. 2. Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Assunzione
Art. 3. Norme per l'assunzione in servizio
Art. 4. Documenti di assunzione
Art. 5. Visite mediche
Art. 6. Periodo di prova
Titolo III - Qualifiche e mansioni
Art. 7. Qualifiche ed attribuzioni
Art. 8. Mansioni e variazioni delle stesse
Titolo IV - Doveri del personale medico
Art. 9. Comportamento in servizio
Art. 10. Ritardi ed assenze
Art. 11. Codice disciplinare
Art. 12. Licenziamenti individuali
Titolo V - Rapporto di lavoro
Art. 13. Orario di lavoro
Art. 14. Caratteristiche del rapporto di lavoro
Art. 15. Lavoro supplementare e straordinario
Art. 16. Riposo settimanale
Art. 17. Festività
Art. 18. Ferie
Art. 19. Guardia medica
Art. 20. Pronta disponibilità
Titolo VI - Permessi
Art. 21. Permessi straordinari
Art. 22. Richiamo alle armi
Titolo VII - Malattia ed infortunio
Art. 23. Trattamento economico di malattia e infortunio
Art. 24. Assicurazione e infortuni sul lavoro
Titolo VIII - Responsabilità civile
Art. 25. Responsabilità civile
Titolo IX - Vitto e abiti di servizio
Art. 26. Vitto
Art. 27. Abiti di servizio
Titolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 28. Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 29. Preavviso
Art. 30. Trattamento di fine rapporto
Art. 31. Indennità in caso di morte
Titolo XI - Diritti sindacali
Art. 32. Rappresentanza sindacale medica

 

Art. 33. Assemblea
Art. 34. Permessi per cariche sindacali
Art. 35. Trattenute sindacali
Art. 36. Conservazione del posto
Titolo XII - Trattamento economico
Art. 37. Trattamento economico
Art. 38. Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 39. Stipendio base
Art. 40. Retribuzione individuale di anzianità
Art. 41. Indennità di medico di struttura sanitaria privata
Art. 42. Indennità professionale
Art. 43. Indennità di Direttore sanitario e di medico responsabile
Art. 44. Indennità medica per aiuti dirigenti, aiuti ed assistenti
Art. 45. Indennità di direzione sanitaria per medici responsabili
Art. 46. Indennità integrativa speciale - contingenza
Art. 47. Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 48. Indennità da rischio
Art. 49. Passaggio a qualifica superiore e trasformazione del rapporto di lavoro
Art. 50. Tredicesima mensilità
Art. 51. Assegni familiari
Art. 52. Part-time
Art. 53. Paga giornaliera ed oraria
Titolo XIII - Previdenza complementare
Art. 54. Fondo di previdenza complementare - MBA Mutua Unimpresa
Art. 55. Previdenza sanitaria integrativa - MBA Mutua Unimpresa
Art. 56. Fondo interprofessionale - Fonarcom
Art. 57. Ente Bilaterale - Ebinpmi - Unicoasco
Titolo XIV - Disposizioni transitorie e finali
Art. 58. Decorrenza e durata
Art. 59. Commissione paritetica nazionale di interpretazione
Art. 60. Condizioni di miglior favore
Art. 61. Premio di risultato
Art. 62. Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Medici dipendenti dalle case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione

Il giorno 01 Aprile 2023 in Roma presso la sede di Unimpresa, Via Pietro Cavallini, 24 - Roma, a conclusione delle trattative avviate il 19 dicembre 2019 e dei successivi incontri, si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni: le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Unimpresa, Unione Nazionale di Imprese […], con sede legale e direzione generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Unimpresa, Federazione Nazionale Sanità e Welfare - con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24, […], Uniap, con sede legale in Roma alla via Nomentana n. 873 […], Unimpresa Federambulanze Servizi Assistenza - con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24, […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], Upla/Confcontribuenti, con sede legale in Palermo alla Via Duca Della Verdura, 33 […], è stato stipulato il presente CCNL di lavoro per il personale medico dipendente della sanità privata. L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, 01 Aprile 2023

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1. Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le case di cura private, i centri di riabilitazione, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le strutture riconosciute Presidio (queste ai sensi del 2° comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni), e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.

Titolo II - Assunzione
Art. 5. Visite mediche

Prima dell'assunzione in servizio del medico, la struttura sanitaria potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di strutture pubbliche o private a ciò accreditate. Comunque, il medico all'atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo IV- Doveri del personale medico
Art. 9. Comportamento in servizio

[…]
Il medico deve attenersi alle disposizioni che vengono impartite dall'amministrazione e dal Direttore sanitario, per quanto di loro specifica competenza, secondo l'organizzazione interna della struttura sanitaria, nel rispetto del codice deontologico, delle norme del presente contratto e del regolamento interno.

Art. 11. Codice disciplinare
I provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione debbono essere adottati in conformità dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al Medico un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del Medico di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
I) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
II) rilevanza degli obblighi violati;
III) responsabilità connesse alla qualifica occupata dal medico;
IV) grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
V) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al comportamento del medico, ai precedenti provvedimenti disciplinari adottati, al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il Medico che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 10, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati dal diretto superiore gerarchico o dalla Direzione sanitaria;
d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla legge n. 300/1970;
[…]
k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
l) ponga in essere atti e comportamenti lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
[…]
o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A) nei casi previsti dal capoverso precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
C) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione;
D) assenze per simulazione accertata di malattia;
E) introduzione di persone estranee nella struttura, senza giustificata motivazione;
F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
[…]
H) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali, svolgendo attività professionale a favore di pazienti privati all'interno della struttura;
I) per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all'amministrazione o a terzi;
J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti di cui venga a conoscenza;
[…]
M) compia volontariamente infrazioni alla legge sulla detenzione e sull'uso degli stupefacenti;
N) compia, all'interno della struttura, atti contrari alla pubblica decenza;
[…]
P) per accertato stato di ebbrezza alcolica durante il turno di servizio.
È in facoltà dell'amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. […]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo, non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

Titolo V - Rapporto di lavoro
Art. 13. Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo:
- tempo definito a 30 ore settimanali;
- tempo pieno a 38 ore settimanali.
Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell'arco dell'anno, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo definito.
Ai fini del calcolo della durata media di cui al comma precedente, il limite rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere riferito, a fronte di ragioni tecniche, obiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, in deroga al dettato dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, ad un periodo di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie.
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part-time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia e che dovrà comunque essere inferiore all'orario previsto per il tempo definito.
Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 3Oh settimanali, l'orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzioni del Direttore sanitario.
Durante l'orario di lavoro il sanitario è tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica.
La vigilanza sull'osservanza dell'orario è effettuata dall'amministrazione della struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di controllo unici ed uguali per tutti i medici.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, le parti convengono, al fine di garantire l'assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici e il loro diritto al riposo, di stabilire il più ampio termine di sette giorni sul quale calcolare come media il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 ore consentendo così la prestazione di un tetto massimo di 24 ore di lavoro notturno all'interno di un arco temporale di sette giorni, non potendo però superare il singolo turno notturno le 12 ore.

Art. 15. Lavoro supplementare e straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
[…]
L'orario di lavoro è determinato secondo i criteri indicati all’art. 13.
Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario possono, a richiesta del medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere sostituite con riposi compensativi (senza che con ciò il medico perda le eventuali indennità di turno) […]. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.
È ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l'interessato; con l'assenso del medico interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente e per iscritto dall'amministrazione.

Art. 16. Riposo settimanale
Tutti i medici hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che di norma deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione dell'indennità festiva.

Art. 19. Guardia medica
La guardia medica deve essere permanente ed interna alla struttura sanitaria e deve essere svolta dagli assistenti ed aiuti dei reparti e dei servizi. Ove la struttura sanitaria ravvisi discrezionalmente la necessità, la guardia medica può essere svolta da medici "ad hoc" con rapporto di lavoro dipendente o libero - professionale coordinato e continuativo.
La struttura sanitaria potrà organizzare il servizio di guardia come servizio interdivisionale per branche affini. Sono fatte salve, in caso di urgenza, le attribuzioni del Direttore sanitario.
I medici dipendenti, ad eccezione dei responsabili e degli Aiuto Dirigenti, hanno il diritto e il dovere di espletare paritariamente il servizio di guardia secondo i termini fissati dal Direttore sanitario. Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative possono essere esentati dalla Direzione sanitaria dal servizio di guardia, a domanda, i medici di età superiore ai 60 anni.
Il servizio di guardia medica viene regolamentato e retribuito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festive, dà diritto alle rispettive indennità, mentre, se effettuato oltre l'orario di servizio, viene retribuito in base a quanto previsto in materia di lavoro supplementare e straordinario dal precedente art. 15.
Il medico può essere chiamato di norma ad effettuare fino a cinque turni mensili di guardia di 12 ore.

Art. 20. Pronta disponibilità
Ove ne ravvisi la necessità la struttura sanitaria può istituire un servizio di pronta disponibilità in base a criteri tecnici e modalità concordate tra il Direttore sanitario.
Il servizio di pronta disponibilità per il personale medico il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto non può superare i 10 giorni al mese; per esso va corrisposto un compenso fisso in misura indifferenziata e frazionabile di 35 euro per ogni 12 ore di servizio di reperibilità a far data dal mese successivo alla ratifica del presente CCNL. Il compenso per eventuali turni di durata superiore a 12 ore sarà proporzionato alla effettiva durata del turno di reperibilità richiesto ed espletato, maggiorato del 10% per la quota eccedente le 12 ore.
I turni di reperibilità devono comunque essere prefissati dal Direttore sanitario.
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato con le maggiorazioni previste dalla regolamentazione del lavoro supplementare e straordinario o come recupero orario su richiesta del medico.
Al servizio di pronta disponibilità sono tenuti di norma i responsabili, gli aiuti dirigenti, gli aiuti e, in caso di necessità, gli assistenti.

Titolo VI - Permessi

Art. 21. Permessi straordinari
[…]
3) Congedi per i genitori
Al personale medico dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151/2001.
[…]
Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 104/1992, la lavoratrice madre e il Medico padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il trattamento economico è previsto dall'art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la lavoratrice madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
Durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al Medico padre nelle ipotesi previste dall'art. 40 del cennato decreto legislativo. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal Medico padre.
Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al Medico padre, le assenze per malattia del bambino, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001. Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
[…]

Titolo VII - Malattia ed infortunio
Art. 24. Assicurazione e infortuni sul lavoro

Nei casi in cui non fosse obbligatoria l'assicurazione presso l’INAIL, l'amministrazione è tenuta ad assicurare i medici dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali presso una società assicuratrice di importanza nazionale, con polizza che preveda comunque prestazioni non inferiori a quelle erogate dall'INAIL.
Il medico è tenuto ad informare dell'avvenuto infortunio immediatamente l'amministrazione.

Titolo IX - Vitto e abiti di servizio
Art. 26. Vitto

Nelle strutture sanitarie ove esiste il servizio di mensa per il personale dipendente, il medico ha diritto di usufruire del servizio stesso nei giorni di effettiva presenza al lavoro.
[…]

Titolo XI - Diritti sindacali
Art. 32. Rappresentanza sindacale medica

L'Organizzazione sindacale medica firmataria del presente contratto promuove attraverso le proprie Rappresentanze aziendali, ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, art 19, lett. b), la costituzione di un Organismo unitario composto da non più di 3 membri, per la struttura sanitaria fino a 15 medici dipendenti, quale struttura sindacale unitaria di base, cui competono i compiti di tutela degli interessi dei medici per la corretta applicazione delle leggi e del presente contratto, nonché il mantenimento dei rapporti con l'amministrazione e il Direttore sanitario e lo svolgimento delle funzioni previste nella legge n. 300/1970.
[…]
Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni del suddetto Organismo a livello aziendale si terrà conto di quanto previsto dalla legge n. 300/1970.

Art. 33. Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/1970, i medici hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni sono indette dal rappresentante dell'organismo unitario, che dovrà darne comunicazione all'amministrazione con un preavviso di almeno 24 ore.
Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni all'organizzazione sindacale firmataria del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato in modo da non creare pregiudizi alle esigenze assistenziali.
Per tutta la durata dell'assemblea, i medici sono tenuti a mantenere i turni di guardia e a fornire le eventuali prestazioni di emergenza richieste nel corso della riunione stessa.

Titolo XII - Trattamento economico
Art. 47. Indennità di servizio notturno e festivo

Al personale medico il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne, spetta una "indennità notturna" […]

Art. 48. Indennità da rischio
Al personale medico classificato di categoria "A" da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari a 1.240,00 euro lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo servizio svolto.
Detta indennità è comunque riconosciuta al personale medico radiologo. Al personale medico sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario.

Art. 52. Part-time
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part-time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione vigente in materia.