Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 27 maggio 2010
Validità: Triennale
Parti: Anicta e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Coibentazioni, Industria

Sommario:

 

Premessa
Parte I Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro
• Premessa

• Informazioni a livello aziendale/territoriale
Parte I
Art. 8 - Orario di lavoro
• Premessa

A) (Dimensionamento organici)
B) Orari annui di lavoro
C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6
D) (Esposizione orario)
E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
F) Conto ore individuale
G) Premio presenza
H) Lavoro notturno
I) Lavoro festivo
L) Lavoro a turni
• Chiarimenti a verbale
• Dichiarazione delle Parti stipulanti
Parte II
A) Strumenti per favorire l'avvio e lo sviluppo dell'attività produttiva e dell'occupazione nelle "aree di crisi"

  Art. 9 - Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni
• Chiarimenti a verbale
• Dichiarazioni delle Parti stipulanti
• Schema riassuntivo delle maggiorazioni - Lavoratori giornalieri
• Schema riassuntivo delle maggiorazioni - Lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5,3x6
Art. 10 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
• Incrementi contrattuali
Art. 16- Minimi contrattuali
• Elemento aggiuntivo della retribuzione
• Norma transitoria in materia di assorbimento dei minimi contrattuali
• Nota a verbale
• Chiarimento a verbale
Art. 17 - Scatti di anzianità
Art. 25 - Trasferta
Capitolo VI Contrattazione di secondo livello
Art. 25 - CCNL e contrattazione aziendale
Art. 26 - Premio di Partecipazione
• Linee guida sul premio di partecipazione

Appendice.... (2) - Importi dell'indennità mensile sostitutiva dei premi di cui agli artt. …
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
• Chiarimento a verbale
Art. 51 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
• Chiarimento a verbale
Art. 52 - Licenziamento per mancanze

Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria chimica-farmaceutica, settore Coibentazioni Termiche Acustiche 10 maggio 2006 - 12 luglio 2006

In data 27 maggio 2010 a Milano tra Anicta e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilcem-Uil si è contenuto il presente accordo di rinnovo del CCNL sopra richiamato.

Premessa
Le Parti, premesso
- che le Parti stipulanti, nel corso della trattativa, hanno confermato che il settore della coibentazione termo-acustica presenta caratteristiche peculiari, cui deve essere attribuito il giusto rilievo nella ricerca di soluzioni compatibili con le esigenze delle imprese e dei lavoratori;
- che le Parti condividono pertanto l'esigenza di realizzare una regolamentazione autonoma di tutte le fattispecie caratteristiche del settore, da coordinare in maniera armonica con le più generali tematiche che regolamentano il rapporto di lavoro, acquisite dal contratto chimico-farmaceutico;
- che le Parti si riconoscono nel consolidato modello partecipativo di relazioni industriali finalizzato
- a sviluppare positive esperienze nell'ambito di organismi bilaterali
- a sostenere e sviluppare produttività, competitività e occupazione
- a valorizzare ed indirizzare la contrattazione aziendale
con l'obiettivo di favorire modalità di confronto e relazioni industriali ispirate a quanto sopra, ritengono opportuno istituire un Osservatorio di livello nazionale, prevedendo anche la possibilità che vengano istituiti osservatori di livello territoriale per sviluppare, in ambito non negoziale, un costruttivo e moderno modello di relazioni industriali.

Parte I Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale

Le Parti, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare e rendere coerente nei comportamenti l'azione dei propri rappresentati e l'applicazione a tutti i livelli delle norme contrattuali, convengono di istituire un Osservatorio Nazionale del settore della coibentazione termo-acustica, quale ambito di conoscenza, analisi e studio, a supporto dell'attività negoziale per assicurare coerenza tra i risultati dell'attività di approfondimento svolta nell'ambito dell'Osservatorio e le impostazioni adottate ai tavoli negoziali.
Le Parti ritengono inoltre necessario rafforzare la loro capacità di sensibilizzazione esterna sulle esigenze settoriali ed in particolare:
- una migliore attività di informazione ed indirizzo nei confronti delle più importanti società committenti;
- una più incisiva azione delle Parti nell'ambito dell'Osservatorio Permanente per l'Industria Chimica costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con il DM 12.11.1997.
L'Osservatorio nazionale - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
Le Parti, al fine di garantire lo sviluppo delle attività dell'Osservatorio Nazionale, convengono che siano calendarizzati, con cadenza annuale, almeno due incontri, fatta salva l'esigenza di ulteriori incontri per specifiche problematiche che dovessero insorgere.

Art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro
Premessa

Le Parti condividono l'importanza di far coesistere una pluralità di strumenti contrattuali e normativi e di rendere gli stessi quanto più possibile funzionali e adeguati a dare risposte per una migliore organizzazione aziendale in relazione alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori.
L'applicazione di tali strumenti, che dovranno essere utilizzati coerentemente con le loro finalità, dovrà essere quindi funzionale al rafforzamento delle imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.
[...]
In relazione a quanto sopra le Parti convengono di realizzare nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di settore un monitoraggio sull'applicazione dei nuovi strumenti contrattuali e normativi al fine di realizzare, al termine dell'arco temporale in cui la norma esplica completamente i suoi effetti, una adeguata valutazione della loro applicazione a livello aziendale/territoriale.
Tale monitoraggio sarà in particolare finalizzato:
- alla preparazione di interventi di natura contrattuale anche in relazione ai decreti attuativi delle vigenti norme,
- alla definizione di pareri congiunti da proporre ai soggetti cui è demandata la definizione dei criteri attuativi delle norme di legge.
- alla verifica sulle aree di concentrazione nel ricorso al contratto a tempo determinato per le ipotesi specificatamente previste nella successiva lett. C) comma 4.

Informazioni a livello aziendale/territoriale
Le Parti, in considerazione della opportunità di una adeguata informazione a livello aziendale sulle modalità e grado di utilizzo delle diverse tipologie di rapporto di lavoro, convengono che semestralmente le imprese informeranno la RSU su:
1. il numero, la tipologia e la finalizzazione dei contratti
2. la durata dei contratti
3. la qualifica professionale dei lavoratori interessati
4. gli interventi formativi realizzati
5. i dati relativi ai contratti confermati
6. le prospettive complessive di stabilizzazione
Nel caso di Gruppi industriali o imprese/unità produttive con almeno 50 dipendenti l'informativa di cui sopra sarà effettuata secondo quanto previsto alla Parte II del CCNL relativa alle relazioni industriali.
Le imprese presso le quali non sono costituite rappresentanze sindacali potranno adempiere all'informativa facendo confluire i rispettivi dati alle sezioni territoriali dell'Osservatorio di cui alla Parte I, punto 2) del CCNL.

[...]

Parte I
Art. 8 - Orario di lavoro
Premessa

- La durata normale dell'orario è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
- Le esigenze di produttività e di competitività delle imprese richiedono anche un continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi di orario che realizzino il pieno utilizzo degli impianti e rispondano alle reali variabilità dei mercati cogliendone tutte le opportunità.
- I regimi di orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini tecnico-organizzativi.
- In relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e al comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 234/2007 si conviene che la durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali su un periodo di 12 mesi, 6 mesi per i lavoratori mobili per i quali si applica il D.Lgs. n. 234/2007.
- I diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente con le loro specifiche finalità.

A) Gli organici devono essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza delle attività di cantiere in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì conto dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze.

B) Orari annui di lavoro
1) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2x5 e 2x6.

L'orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su due turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti.
2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x5 e 3x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su tre turni per 5 o 6 giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 13, è di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio di riferimento è di 37 ore e 45 minuti.
3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue assunte pari a otto ore giornaliere.
La collocazione dei 28,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui all'Accordo interconfederale 22/1/1983 sia le ulteriori 6,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese - sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni tali che nel corso dell'anno consentano sia il godimento di tre settimane pro-capite di ferie in un periodo di quattro mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
L'utilizzazione delle giornate di prestazione dovute annualmente dal lavoratore turnista, eventualmente non ricomprese nello schema di turno adottato nell'impresa, sarà contrattata a livello aziendale e dovrà essere funzionale alle esigenze tecniche, produttive e organizzative dell'impresa. Per i lavoratori a ciclo continuo, fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera L) e dai trattamenti aziendali in atto, si considera prestazione straordinaria quella aggiuntiva alla prestazione effettuata sulla base del programma che consente il rispetto del limite annuo di 232,5 giornate lavorative.
Fermo restando quanto previsto alla lettera A) del presente articolo 8, fatte salve situazioni non prevedibili, la sostituzione di lavoratori turnisti a ciclo continuo dovrà prevedere un periodo di affiancamento tra lavoratore in uscita e lavoratore in entrata adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e qualità della prestazione.
A livello aziendale sarà effettuata una verifica con cadenza semestrale su quanto sopra.

C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6
Le modalità attuative dell'orario di lavoro annuo potranno comportare quanto segue.
Qualora il calendario di lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall'impresa comportasse una distribuzione dell'orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU.
1) Orari settimanali realizzati su un arco di norma di cinque giorni, oppure di quattro o sei giorni, di durata compresa tra 37 h e 45 m e 40 h medie settimanali.
2) Orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino ad un massimo di dodici.
Qualora il calendario di lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall'impresa comportasse una distribuzione dell'orario di lavoro settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU.
La contrattazione dovrà esaurirsi entro dieci giorni dalla comunicazione del calendario di avvio.
In relazione a esigenze organizzative non prevedibili i sopra indicati tempi dedicati alla contrattazione saranno dimezzati, fermo restando che saranno ricercate le modalità necessarie a realizzare un completo e corretto confronto.

D) L'orario di lavoro programmato, giornaliero, settimanale e pluriperiodale, sarà esposto in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati nel rispetto dei contenuti dell'art. ... (47) del CCNL chimico-farmaceutico e sarà fissato dalla Direzione aziendale, previa comunicazione alla RSU.

E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
In applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 è convenuto quanto segue:
1) Ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali è considerata eccedente la prestazione fornita oltre l'orario di lavoro settimanale medio di cui alla lettera B) punto 1).
2) A far data dal 1° giugno 2006 le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste dall'articolo 9 e, secondo quanto previsto dal successivo punto 3), con una delle seguenti opzioni:
-100% di riposi compensativi
- 100% di quote orarie retributive
- 50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi
3) Il lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito alle opzioni di cui al precedente punto 2)
I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore di cui alla successiva lettera F). La corresponsione delle quote retributive avverrà nel mese di competenza.
Il lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non avvenga si intenderà confermata per l'anno successivo l'opzione in essere.
4) Nelle ipotesi di orari pluriperiodali di cui alla lettera C), punto 2), non costituisce prestazione eccedente o straordinaria quella calendarizzata attuata oltre l'orario medio settimanale che realizzi corrispondenti compensazioni nell'ambito del calendario di lavoro definito.
5) Il ricorso a prestazioni eccedenti o straordinarie deve avere carattere eccezionale. Esso, al di là dei casi in cui le relative esigenze trovino specifiche risposte nell'ambito dei regimi di orario previsti, deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro.
In relazione alle caratteristiche del settore le aziende di coibentazione, in quanto aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio, nei casi sopra previsti sono tenute a comunicare eventuali ipotesi di prestazioni eccedenti e straordinarie alle RSU aziendali.
Per i casi di cui sopra, in deroga al trattamento previsto dall'art. 9, saranno previste le seguenti maggiorazioni …omissis…
6) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
7) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie nonché lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Le prestazioni eccedenti o straordinarie -fermo restando quanto previsto al precedente punto 6) - nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
8) Nel caso di regimi di orario su base settimanale le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti o straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto 5).
Nel caso di orari pluriperiodali le informazioni di cui sopra saranno fornite con cadenza quadrimestrale.
Le Direzioni aziendali entro il mese di novembre forniranno alla RSU in modo complessivo le informazioni di cui ai commi precedenti.

F) Conto ore individuale
Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento, convengono di istituire il "conto ore".
Nel conto ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lettera E), punti 2) e 3), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l'anno successivo a quello di maturazione è legittimo considerare utile per la fruizione stessa un ulteriore anno purché le relative intese per la programmazione dei riposi si realizzino entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori, oltre che per l'attività formativa di cui alla Parte X, potranno utilizzare i recuperi relativi ai diritti maturati anche per necessità personali e familiari.

A livello aziendale:
- saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati al monitoraggio dell'andamento del "conto ore" e ad un esame congiunto sui motivi che avessero reso reiteratamente impraticabile la fruizione individuale finalizzato all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione;
- sarà realizzata una informativa complessiva annuale in merito all'andamento del conto ore e alle opzioni esercitate dai lavoratori.
Nel rispetto dello spirito della norma, potranno essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per la utilizzazione dei riposi accantonati, finalizzate anche ad iniziative di responsabilità sociale, quali ad esempio:
> permessi per agevolare l'assistenza in gravi situazioni familiari;
> finanziamento del Fondo aziendale per l'integrazione al reddito di cui alla Parte IV;
> Iniziative formative di riqualificazione per l'occupabilità;
> altre iniziative convenute a livello aziendale.
Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nella busta paga.

H) Lavoro notturno
1) Per i lavoratori non turnisti è considerato lavoro notturno quello effettuato nel periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e ore 8 antimeridiane. Per tale prestazione viene riconosciuta la maggiorazione del 50% di cui al punto 4 dell'articolo 9 del CCNL.
2) In caso di introduzione del lavoro notturno, secondo quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. n. 66/2003, l'impresa informerà preventivamente, anche nell'ambito di appositi incontri, la RSU costituita nell'unità produttiva sulle ragioni tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro dell'adozione del nuovo orario di lavoro e l'impatto sui lavoratori.
La fase di confronto va conclusa entro 15 giorni di tempo dall'informativa e per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.
Nel caso di mancanza di RSU l'informativa deve essere inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL per il tramite della locale Associazione territoriale e il relativo confronto dovrà esaurirsi entro 10 giorni dall'informativa. Per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.
3) In relazione all'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in caso di inidoneità al lavoro in orario notturno si richiama quanto previsto all'articolo 7 del presente Contratto.

L) Lavoro a turni
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'impresa.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
Nel caso di cui sopra e qualora situazioni eccezionali lo richiedessero ove il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire interamente del periodo di riposo giornaliero è possibile derogare alle previsioni dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003 relativo al periodo minimo di 11 ore di riposo.
Tale deroga è inoltre consentita alle condizioni di legge in termini di riposi compensativi, in caso di prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità, come definita a livello aziendale, per emergenze.
Quanto sopra non intende modificare prassi aziendali in atto.

Dichiarazione delle Parti stipulanti
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Parte I del presente Contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
In questo contesto, le Parti, a livello nazionale, esamineranno anche eventuali casi particolari in rapporto alla situazione di mercato, alle caratteristiche tecnologiche, organizzative e occupazionali delle imprese e con particolare riferimento a quelle dislocate nel Mezzogiorno, al fine di accertare la possibilità di conseguire una maggiore produttività tecnico-economica combinando una maggiore durata nel periodo settimanale di utilizzo degli impianti con diversi regimi dell'orario di lavoro del personale addettovi. Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (5 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.

Capitolo VI Contrattazione di secondo livello
Art. 25 - CCNL e contrattazione aziendale

Le Parti assegnano al CCNL un ruolo fondamentale e strategico non solo per l'evoluzione della normativa che regola i rapporti di lavoro del settore ma anche per lo sviluppo di relazioni e di politiche industriali funzionali alla crescita dell'impresa nel suo complesso.
Le Parti sono impegnate a rafforzare e sviluppare il sistema di relazioni industriali settoriale per renderlo sempre più funzionale a migliorare la competitività delle imprese e a rafforzare la professionalità dei lavoratori, l'occupazione e l'occupabilità.
In tale ottica, al fine di sostenere, anche a livello aziendale, un partecipativo modello di relazioni industriali finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise e ispirate alla discussione, al confronto ed al dialogo continuo e aderente alle effettive esigenze emergenti a tale livello, fermo restando quanto previsto nella Parte II - Relazioni Industriali a livello aziendale - in materia di informazione, il CCNL affida alla contrattazione di secondo livello la opportunità di prevedere, attraverso l'iniziativa delle Parti aziendali:
- la costituzione di Osservatori aziendali e/o territoriali (Capitolo I, Parte II, n. 3);
- la realizzazione di iniziative in tema di responsabilità sociale (Capitolo I, Parte III);
[…]
- la utilizzazione del conto ore, anche con modalità collettive, per finalità e modalità aggiuntive a quelle espressamente previste dal CCNL (Art. 8, lett. F).
- la realizzazione di accordi per la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti (Art. 45)
Fermo restando quanto sopra, le Parti hanno convenuto di rimandare alla contrattazione aziendale:
- la collocazione dei 28,5 giorni di riposo nell'orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7 (Art. 8, lett. B, n. 3, 2° comma);
- la definizione di modalità attuative per una diversa distribuzione dell'orario settimanale rispetto a quello in atto (Art. 8, lett. C);
- la definizione di eventuali ulteriori ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie, oltre quelle giustificate da necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico (Art. 8, lett. E);
[…]
- la individuazione di criteri e modalità per l'applicazione della contrattazione di secondo livello per contratto di apprendistato, contratto di inserimento, contratto a tempo determinato e prestatori di lavoro in somministrazione a tempo determinato (Art. 3, lett. A, B, C, D).

Art. 26 - Premio di Partecipazione
Linee guida sul premio di partecipazione

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di facilitare la coerente applicazione della normativa di cui al presente articolo e di favorire il miglioramento e la diffusione di un sistema partecipativo di relazioni industriali.
1) Il premio di partecipazione è un elemento centrale all'interno di una costruzione contrattuale che vuole ispirare a logiche di coinvolgimento e di partecipazione la contrattazione di secondo livello. Come per numerosi altri aspetti del contratto, per la negoziazione di tale premio si assume a riferimento l'obiettivo del miglioramento della produttività e competitività delle imprese, condizione essenziale perché le stesse possano concorrere a realizzare condizioni di sviluppo economico e sociale.
In considerazione della volontà politica delle Parti sintetizzata con la particolare denominazione data al premio, è fondamentale l'adozione a livello aziendale di un metodo partecipativo per la contrattazione economica di secondo livello.
Tale metodo può delinearsi come segue:
- trasparenza nella considerazione delle condizioni specifiche dell'impresa e negli obiettivi di miglioramento;
- condivisione dei programmi di intervento da realizzare;
- chiarezza nei distinti ruoli tra le Parti necessaria per un corretto ruolo negoziale;
- credibilità reciproca e quindi coerenza di comportamenti.
2) La norma contrattuale indica chiaramente come il premio di partecipazione sia un istituto tipicamente aziendale. In questo senso le presenti linee guida e gli indirizzi che autonomamente verranno forniti dalle Parti nazionali hanno come obiettivo di fornire gli opportuni riferimenti generali per l'attività negoziale aziendale. Le soluzioni concrete vanno realizzate a livello di singole realtà adattando le norme e le indicazioni generali alle condizioni e caratteristiche specifiche.
Premessa l'esigenza di diversità applicative vanno però ribaditi alcuni concetti validi in ogni contesto. In particolare:
- il punto di riferimento per il premio di partecipazione è il raggiungimento di obiettivi concordati di miglioramento della produttività della singola realtà operativa e dell'andamento economico della singola impresa;
- lo sviluppo della logica partecipativa seguendo il metodo di cui al punto 1) presuppone la piena legittimazione dei soggetti aziendali e la capacità di:
- impostare confronti basati sui necessari elementi di conoscenza delle strategie aziendali secondo quanto previsto nella parte I del CCNL ;
- concordare gli obiettivi e programmi cui collegare il premio;
- seguire l'evoluzione dei conseguenti parametri di riferimento.
A tal fine, se del caso, si assumeranno iniziative di carattere formativo per quanti svolgano un ruolo importante nella negoziazione e nel monitoraggio del premio di partecipazione.
3) Diversamente dagli altri istituti retributivi correlati esclusivamente alla prestazione, il premio di partecipazione è per sua natura totalmente variabile in rapporto al raggiungimento dell'insieme degli obiettivi concordati. La relativa entità e la corrispondente erogazione è determinata a consuntivo, una volta cioè che siano verificati il miglioramento della produttività e dell'andamento economico aziendale.
L'effettiva variabilità è la condizione per beneficiare dei vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla legislazione per incentivare la contrattazione di secondo livello.
4) Rientrano a pieno titolo nel concetto di miglioramento della produttività programmi ed azioni che accrescano e consolidino la qualità delle prestazioni, riducano i costi e migliorino l'efficienza dell'Azienda nonché in programmi che in situazioni di congiuntura sfavorevole realizzino l'obiettivo di un miglioramento della situazione aziendale in atto.
In un settore tecnologicamente avanzato e fortemente competitivo la ricerca della "qualità" e dell'eccellenza assume infatti un significato particolarmente rilevante. La produttività poi è chiaramente il frutto dell'ottimale combinazione di più fattori. In tal senso è preferibile che, ai fini del collegamento con il premio, si faccia riferimento ad un insieme articolato di elementi sia pure attribuendo agli stessi, se del caso, un peso diverso in rapporto alla prevalenza degli obiettivi specifici che si intendono realizzare.
Di seguito alcuni esempi di possibili parametri di riferimento utili per misurare la produttività.
[…]
EFFICACIA SISTEMA PREVENZIONE SU SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA (ci si riferisce in particolare al miglioramento degli indici di frequenza e gravità degli infortuni)
[…]
6) Di seguito alcuni esempi di possibili parametri di riferimento utili per lo sviluppo della cultura della sicurezza:
• UTILIZZO DEI DPI (DISPOSITIVI PREVENZIONE INDIVIDUALI)
• SVILUPPO, DEFINIZIONE, RISPETTO E VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
• APPLICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (RESPONSIBLE CARE, ISO,ecc.)
[…]

Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
In mancanza di specifici regolamenti aziendali il presente articolo 50 e i successivi articoli 51 e 52 costituiscono le norme disciplinari e devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti ai sensi dell'articolo 7 della Legge 300/70.
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente Contratto e dell'eventuale regolamento aziendale di cui al precedente art. 49 potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale
2) ammonizione scritta
3) multa
4) sospensione
5) licenziamento
[…]

Art. 51 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
a) che utilizzi in modo improprio gli strumenti di lavoro aziendali (accesso a reti e sistemi di comunicazione, strumenti di duplicazione, ecc.):
b) che non osservi le prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza;
c) che non sia disponibile a frequentare attività formativa in materia di sicurezza;
d) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
e) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
f) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
g) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello;
h) che costruisca entro le officine dell'impresa oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'impresa stessa;
i) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'impresa, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
I) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente Contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene.
m) che introduca sostanze alcoliche
n) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza
[…]

Art. 52 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
[…]
c) inosservanza del divieto di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) indisponibilità a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria attuato in applicazione di norme cogenti o accordi sindacali;
e) furto o danneggiamento volontario di materiale dell'impresa;
[…]
g) costruzione, entro le officine dell'impresa, di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno dell'impresa stessa;
h) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa;
i) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti; comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
j) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
k) insubordinazione verso i superiori;
l) recidiva nelle mancanze di cui ai punti b), f), g), i), k), l), m) e n) dell'articolo precedente;
m) trasmissione o divulgazione di informazioni espressamente ricevute in via riservata e qualificate come tali;
[…]

Le Parti hanno convenuto di mantenere le specificità contenute nel CCNL coibenti 10.5.2006 -12.7.2006 e di recepire la normativa contenuta nel verbale di accordo chimico-farmaceutico del 18 dicembre 2009 (con le modifiche che interverranno in sede di stesura) per quanto concerne:

Capitolo I
- Relazioni Industriali - premessa
- Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale (con modifica Osservatorio Nazionale)
- Parte II - Relazioni industriali a livello aziendale
- Parte III - Responsabilità sociale dell'impresa
- Parte IV- Misure a sostegno del reddito e dell'occupazione
- Parte V - Welfarchim
- Parte VI - Diversamente abili
- Parte Vili - Previdenza complementare settoriale - Fonchim
- Parte IX - Assistenza sanitaria settoriale - Faschim (settore coibenti: decorrenza dal 1.7.2010)
- Parte X - Formazione
- Parte XI - Organismo Bilaterale Chimico per la formazione continua
Capitolo II
- Tipologie di rapporto di lavoro:
. apprendistato
. apprendistato professionalizzante
. contratto a tempo determinato:
(con modifica coibenti: "sono aggiunti i seguenti commi" anziché punti 5 e 6)
. contratto di somministrazione a tempo determinato
. rapporto di lavoro a tempo parziale

Capitolo V
- Elementi della retribuzione
- Indennità in cifra fissa per effettive prestazioni in turno notturno ex art. 9 CCNL
Capitolo VI

- Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati
Capitolo VII

- Permessi
- Malattia ed infortunio
Capitolo VIII
- Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente
- La gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente a livello nazionale
Capitolo XI
- Permessi per cariche sindacali Capitolo XII
- Reclami e controversie
- Decorrenza e durata
Appendici
- Linee guida sui criteri di gestione degli appalti - 2009
- Linee guida sulla gestione della sicurezza e salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente a livello aziendale - 2009
- Attestazione dell'attività formativa (curriculum formativo del lavoratore)

Inoltre si recepisce il verbale di accordo 24.3.2009 - Faschim in caso di mobilità ai sensi della L. 223/1991- con decorrenza 1.7.2010