Tipologia: CIPL
Data firma: 8 giugno 1993
Validità: 31.12.1995
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Rieti
Fonte: viterbo-rieti.confagricoltura.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Contrattazione integrativa provinciale
Art. 2 Occupazione
Art. 3 Assunzione
Art. 4 Manodopera migrante
Art. 5 Riassunzione
Art. 6 Classificazione degli operai agricoli
Art. 7 Classificazione operai agriturismo
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Classificazione e retribuzione per età
Art. 10 Lavoro straordinario- festivo-notturno operai agricoli
Art. 11 Ferie - Festività - Riposi
Art. 12 Interruzioni - Recuperi
Art. 13 Ambiente di lavoro - Tutela della salute
Art. 14 Retribuzione operai agricoli e florovivaisti
Art. 15 Generi in natura
Art. 16 Corresponsione della retribuzione

 

Art. 16 Rimborsi spese
Art. 18 Manodopera addetta alle operazioni di raccolta - operai agricoli
Art. 19 Commissione provinciale
Art. 20 Commissioni intercomunali
Art. 21 Norme disciplinari
Art. 22 Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 23 Dimissioni giusta causa
Art. 24 Anticipazioni trattamenti assistenziali operai agricoli e florovivaisti
Art. 25 Extra - Legem (FIMI)
Art. 26 Diritti sindacali
Art. 27 Quote sindacali per delega
Art. 28 Libretto sindacale di lavoro
Art. 29 Condizioni di miglior favore
Art. 30 Decorrenza e durata
Allegati


Contratto integrativo provinciale di lavoro (8 giugno 1993)

Il giorno 8 giugno 1993 presso la sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Rieti si sono incontrate: l’Unione Provinciale Agricoltori […], la federazione provinciale dei Coltivatori Diretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Flai Cgil […], la Fisba Cisl […], la Uisba Uil […], per il rinnovo del contratto integrativo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Rieti, in ottemperanza dell’art.86 del CCNL del 27.11.1991

Premessa
Con riferimento all’art.86 del CCNL dei lavoratori agricoli le parti stipulanti il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro individuano, nel quadro degli indirizzi programmatici stabiliti mediante l’esercizio della delega regionale, le tendenze colturali per lo sviluppo dell’agricoltura della Provincia di Rieti che, in relazione alla politica agricola comunitaria, alle esigenze del mercato ed ai fini di una maggiore produttività complessiva da conseguire nell’interesse anche della collettività dei consumatori, di migliorare i livelli di occupazione degli operai a tempo determinato si da favorire, in correlazione al consolidamento dei livelli occupazionali sufficienti ad acquisire le disposizioni previdenziali in atto ed in particolare quelle della Legge n°37 del 16/2/1977, e n°457 del 8/8/1972, 160/88 e 638/83, un reddito annuo minimo. Tutto ciò premesso le parti individuano le seguenti tendenze colturali:
1° Zootecnia:
Sviluppo qualitativo del settore mediante la incentivazione delle colture idonee (foraggiere e cerealicole). In questo quadro si dovrà tendere a dar maggiore spazio agli allevamenti (di collina e di montagna) mediante l’utilizzo del prato-pascolo, il potenziamento e l’ammodernamento tecnologico degli impianti e delle strutture.
2° Viticoltura:
Consolidamento qualitativo degli impianti specializzati per una effettiva valorizzazione del prodotto, assistita da adeguate strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione.
3° Olivicoltura
salvaguardia delle colture mediante una ristrutturazione graduale degli impianti ove necessaria, prevedendo incentivazione per la zona sabina ed adeguati interventi per la lotta fitosanitaria o per la raccolta meccanica.
4° Ceralicoltura e Maidicoltura:
Sviluppo mediante la utilizzazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione scientifica in ordine alla individuazione delle varietà colturali.
5° Bieticoltura:
adeguata espansione delle superfici coltivate a bietola nelle valli irrigue della Provincia.
6° ortofrutticola:
Sviluppo delle colture orticole e frutticole specializzate qualificando la produzione, favorendo un aumento della parte di produzione da destinare alla trasformazione.
7° Floricoltura
Sviluppo della produzione delle piante ornamentali in serra, dei fiori e delle piante in terra, qualificando e specializzando le produzioni.
8° Forestazione:
Sviluppo delle attività forestali con particolare riferimento alla silvicoltura da legna e da frutta (castagneti) ed alla vivaistica.
Le parti inoltre seguiranno attentamente le sperimentazioni in atto per alcune colture quali apicoltura, tartuficoltura, castanicoltura e avicoltura. In questo quadro è opportuno migliorare il rapporto tra agricoltura e industria di trasformazione e commercializzazione, tenendo presenti le tendenze e le prospettive di mercato locale, nazionale, comunitario, ed extra comunitario, in una strategia che tenda a superare la subordinazione del settore e le strozzature ricorrenti. Le parti riconoscono che le tendenze di sviluppo sopra indicate comportano, a supporto del maggiore impegno richiesto agli imprenditori agricoli, l’intervento dell’azione pubblica per realizzare i presupposti indispensabili che assicurino la sostenibilità e la economicità degli investimenti finanziari necessari.
Le parti riconoscono altresì l’esigenza di una azione pubblica e privata volta alla creazione di infrastrutture quali la elettrificazione generalizzata, la viabilità ed i trasporti, le opere irrigue, gli impianti di valorizzazione dei prodotti, i servizi sociali e telecomunicazione, l’addestramento professionale. Nel quadro degli indirizzi indicati, le parti interverranno presso le sedi pubbliche competenti onde promuovere, ciascuno per conto proprio i provvedimenti necessari, mentre le Organizzazioni rappresentanti i datori di lavoro si interesseranno a svolgere le opportune azioni affinché le aziende compiano ogni sforzo possibile per orientare il piano colturale sulle linee di quanto previsto dal presente articolo.
9° Agriturismo:
Infine, sempre nell’ambito di una maggiore occupazione e di uno sviluppo economico della nostra provincia le parti concordano nel favorire la crescita dell’attività dell’agriturismo date le notevoli e favorevoli condizioni del nostro territorio.

Art. 1 Contrattazione integrativa provinciale
Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro, per i lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Rieti, è sviluppato nell’ambito delle materie demandate a livello provinciale dalla contrattazione nazionale sia sotto il profilo normativo che salariale, facendo salve le norme di miglior favore acquisite nel tempo dalla contrattazione provinciale dispiega la sua efficacia nei termini di cui all’art.1 del CCNL. Il presente contratto integrativo provinciale, limitatamente alla parte riguardante l’extra-legem (FIMI) di cui agli artt. 58 e 59, si applica rispettivamente anche agli operai agricoli florovivaisti, ai concedenti di terreni in compartecipazione e relativi compartecipanti, e piccoli coloni.

Art. 3 Assunzione
[…] Nel caso che, per la esecuzione dei lavori da svolgersi nell’ambito della fase lavorativa, siano assunti lavoratori da fuori provincia o da notevole distanza (superiore ai 30 km) tra luogo di residenza e luogo di lavoro per cui debbano pernottare in luogo, il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli stessi un alloggio idoneo.

Art. 8 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, e fatte salve le attività zootecniche, l’orario di lavoro, ove possibile, potrà effettuarsi in 5 giorni la settimana:
per 8 ore lavorative dal lunedì al giovedì;
per 7 ore lavorative nella giornata di venerdì;
le parti, potranno decidere altresì, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, ove previste, una diversa regolamentazione dell’orario di lavoro.
Per quanto concerne la specificità dell’agriturismo lo svolgimento dell’orario di lavoro si intende concordato azienda per azienda.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro, inoltre, a seconda delle esigenze aziendali, esso potrà essere aumentato a 43 ore settimanali per 70 giorni lavorativi per tre mesi consecutivi all’anno, recuperando tale maggiore orario in altro periodo dell’anno stesso. La comunicazione dell’aumento e della diminuzione dell’orario di lavoro potrà essere preventivamente notificata al lavoratore e per conoscenza all’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O.
Gli addetti alle stalle dovranno provvedere alla custodia e pulizia del bestiame e delle stalle, alla preparazione e distribuzione dei mangimi e foraggi, assistenza ai parti della fattrici, una sorveglianza notturna e diurna in stalla, consegna del latte nonché scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni del regolamento di igiene e quanto altro necessario al buon governo dell’allevamento.
Per i lavori nocivi, costituiti da lavori eseguiti in acqua, pozzi e fossi di scolo, in fungaia nonché distribuzione e preparazione di antiparassitari di classe 1° e 2° prevista dalla Legge, l’orario di lavoro è ridotto di 2 ore e venti minuti giornalieri.
Gli operai che eseguono lavori su scala superiore ai metri 4,50 usufruiscono del trattamento previsto per i lavoratori che eseguono lavori nocivi. Per cui i lavoratori adibiti a lavori nocivi, non potranno superare un orario di lavoro giornaliero di 4 ore e 40 minuti.
Quanto previsto al comma precedente vale anche per gli operai florovivaisti che eseguono lavori di potatura di piante con il cesto appeso alla gru.

Art. 9 Classificazione e retribuzione per età
In base all’art.18 della legge 17.10.1967 n.977, l’orario di lavoro per i fanciulli liberi da obblighi scolastici non può superare le 6 ore giornaliere e le 30 settimanali e per gli adolescenti non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.
[…]

Art. 10 Lavoro straordinario- festivo-notturno operai agricoli
È consentito il lavoro straordinario, oltre l’orario normale di lavoro, in casi di particolare e riconosciuta urgenza nel rispetto della Legge.
Esso dovrà effettuarsi a richiesta del datore di lavoro, solo in casi di assoluta necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudicherebbe le colture e la produzione.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 200 ore.
[…]
Si considera lavoro notturno al coperto quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6.

Art. 11 Ferie - Festività - Riposi
Le aziende hanno l’obbligo di predisporre entro il mese di aprile modifiche alla organizzazione del lavoro per permettere ai lavoratori di usufruire dei riposi, ferie e festività.
In caso di disaccordo tra le parti per quanto concerne il periodo di godimento delle ferie, le stesse saranno stabilite al 50% da ciascuna delle parti, compatibilmente con le esigenze aziendali.
In relazione al 1° comma ove necessario si integrerà il carico di manodopera aziendale e, là ove le condizioni non lo permettano, occorre procedere alla sostituzione come da CCNL.
Ai fini di individuare la soluzione del problema, il compito in proposito può essere affidato alla Commissioni Intersindacali Provinciali e Comprensoriali.
In riferimento all’art.29 del CCNL i lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
In deroga alle suddette norme, i lavoratori a tempo determinato che, per le loro specifiche mansioni, (guardiani, allevamento e custodia del bestiame), non possono usufruire dell’intera giornata del riposo settimanale e delle intere festività stabilite, (escluse quelle nazionali che debbono essere retribuite a termine di legge) hanno diritto ad un periodo di ferie compensativo di giorni 12 oltre quelle fissate nel CCNL

Art. 13 Ambiente di lavoro - Tutela della salute
Le parti stipulanti il presente Contratto Integrativo Provinciale di lavoro, premesso che il problema generale dell’ambiente di lavoro e della salvaguardia della salute dei lavoratori rientrano tra i compiti istituzionali delle OO.SS. e datoriali anche al fine di preparare, attraverso i propri Enti, corsi di addestramento e formazione professionale, affermano che debbono essere messe in atto le necessarie misure di prevenzione e difesa.
A tal fine si conviene:
- l’obbligo da parte dell’azienda e del lavoratore di rispettare le norme di prevenzione previste da leggi e contratti e di adottare tutte le misure necessarie, i cui strumenti saranno forniti dall’azienda;
- due visite mediche all’anno da effettuarsi possibilmente presso le U.S.L. e/o le strutture competenti per i lavoratori sistematicamente occupati in condizioni di lavoro nocivo con regolare corresponsione del salario; in tal caso il lavoratore è tenuto a provare di essersi sottoposto alle visite;
- il richiamo alle tabelle già predisposte dagli Organi di prevenzione riferite all’uso di antiparassitari e di sostanze tossiche di 1° - 2° - 3° classe.
Si prescrive inoltre un protocollo minimale, una visita annuale di accertamenti sanitari preventivi e periodici che dovranno essere effettuati a quei lavoratori addetti ai trattamenti in serre, o sul campo con fitofarmaci di 1 e 2 classe ed ha quei lavoratori addetti alle lavorazioni che prevedono l’utilizzo di sostanze ritenute particolarmente pericolose dalle autorità competenti.
L’onere derivante da detti accertamenti è posto a carico dell’azienda. Qualora le visite vengano effettuate durante il normale orario di lavoro, il lavoratore dispone di permesso retribuito.
Il lavoratore è tenuto a presentare certificato comprovante l’effettuazione della visita.
I servizi di medicina preventiva delle USL e/o le strutture competenti hanno la facoltà di integrare il protocollo minimale con ulteriori accertamenti che dovessero ritenersi necessari.
Per i lavoratori che sono adibiti a lavori considerati nocivi oltre alla riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore e 20 minuti sarà corrisposta una indennità rischio pari al 10% della retribuzione per le ore effettivamente lavorate in condizioni di nocività.
In dette giornate è vietato effettuare lavoro straordinario.
Nelle aziende agricole con oltre due operai stabilmente occupati che non usufruiscono dell’abitazione in azienda il datore di lavoro avrà cura di predisporre un locale atto alla consumazione dei pasti al riparo dalle avversità atmosferiche e per il riposo nell’intervallo tra il lavoro del mattino e del pomeriggio.
Nelle stesse aziende con oltre quattro operai con rapporto a tempo indeterminato oltre ai servizi di cui sopra dovranno essere predisposti, ove possibile, appositi locali spogliatoio forniti di lavandino e doccia.
Ai lavoratori dipendenti da aziende florovivaistiche dovranno essere concessi dei locali idonei alla consumazione dei pasti e al cambio del vestiario.
Ogni azienda dovrà essere dotata della cassetta di Pronto Soccorso.
Le parti convengono che in mancanza delle USL le visite mediche possono effettuarsi presso i Centri e gli istituti specializzati esistenti nella Provincia.
Ai lavoratori che sono adibiti a lavori nocivi, deve essere assicurata periodicamente la sostituzione con altri lavoratori adibiti a lavori non considerati nocivi.
Se il lavoratore a tempo indeterminato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 15 Generi in natura
[…]
Ai braccianti provenienti da altri comuni ed a quelli residenti nello stesso comune, ma che si trovassero nell’impossibilità di raggiungere il normale luogo di abitazione, il datore di lavoro è tenuto a fornire, gratuitamente, un alloggio igienico e la legna per cucinare.
[…]

Art. 21 Norme disciplinari
Le infrazioni disciplinari da parte del lavoratore danno luogo, a seconda della gravità delle stesse, all’applicazione dei seguenti provvedimenti conformemente alle procedure contrattuali e legislative vigenti in materia:
Richiamo scritto:
a) per chi senza giustificato motivo, si assenti dal lavoro, ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione.
Multa di due ore:
b) per chi per negligenza, arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine o agli attrezzi. Sospensione di tre giorni:
c) recidività o maggiore gravità nelle mancanze di cui sopra.
[…]

Art. 26 Diritti sindacali
I delegati aziendali, oltre a quanto previsto dal CCNL, hanno il compito della contrattazione e del controllo dei problemi riguardanti la salute dei lavoratori.
Nelle aziende con più di 5 operai a tempo indeterminato o 1.500 giornate di operai avventizi o per un complessivo di 1.500 giornate, potrà essere eletto un delegato di azienda, come previsto dal CCNL