Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2023, n. 66
Regolamento recante modifiche al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
G.U. 9 giugno 2023, n. 133

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza», e, in particolare, l'articolo 111;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Ritenuta la necessità di integrare il decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985 con norme volte a disciplinare le modalità di impiego del personale della Polizia di Stato che versa in condizioni temporanee di disagio psico-sociale;
Ritenuto altresì che occorre modificare la composizione dei Consigli per le ricompense, previsti dagli articoli 74 e 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985, al fine di assicurare, nell'ambito dei procedimenti per il conferimento della promozione per merito straordinario, un equilibrato apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni;
Considerato che appare opportuno introdurre un meccanismo partecipativo in grado di valorizzare il dialogo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di garantire l'effettivo riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità espressi dal personale della Polizia di Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
 

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Norme in materia di tutela del personale della Polizia di Stato nelle situazioni di disagio psico-sociale

1. Al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo IV è inserito il seguente:
 

«Titolo IV-bis
Norme a tutela del personale in condizioni di disagio psico-sociale
Art. 48-bis
Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale

1. Nei casi di cui all'articolo 48, quarto comma, nonchè nei casi in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, l'armamento individuale.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 48, quarto comma, per disagio psico-sociale si intende uno stato di perturbamento psichico reattivo, che consente lo svolgimento dei compiti non implicanti il porto dell'armamento individuale. Lo stato di cui al primo periodo è accertato, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43, comma l, lett. a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che, previo svolgimento degli accertamenti necessari, si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 accerti la situazione di disagio psico-sociale, fissa un termine non superiore a sessanta giorni per la revisione della condizione del dipendente. Qualora lo stato di perturbamento risulti persistere, il predetto medico può reiterare l'accertamento di cui al comma 2 con le medesime modalità e termini per una durata massima complessiva di centottanta giorni dalla data dell'accertamento dello stato di disagio di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 accerti un disagio psico-sociale ai sensi dei commi 2 e 3, l'armamento individuale e le ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, sono ritirati in via cautelare, con provvedimento del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, per il tempo indicato nei provvedimenti del predetto medico. Qualora l'appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, a seguito degli accertamenti di cui al comma 3, verifichi il venir meno della situazione di disagio psico-sociale, esprime il nulla osta alla riconsegna dell'armamento individuale.
5. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma 3, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la riconsegna dell'armamento, il procedimento è devoluto alla Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 48-quater. In tal caso, la misura del ritiro di cui al comma 4 è prorogata di ulteriori novanta giorni, entro i quali la predetta Commissione rilascia il nulla osta ovvero invia il dipendente alla competente Commissione medico-ospedaliera per l'accertamento dell'eventuale esistenza dei presupposti di cui all'articolo 48, quarto comma.
6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 4, sia stato disposto il ritiro di armi diverse dall'armamento individuale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto concorda le modalità di esecuzione del provvedimento con il questore competente per il luogo in cui il dipendente detiene tali armi, se diverso dalla sede di servizio. Il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto che dispone il ritiro cautelare delle stesse ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ne dà immediata comunicazione al prefetto per l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 39.
7. Quando, per la situazione di fatto, non sia possibile attendere il provvedimento dell'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto dispone il ritiro immediato dell'armamento individuale, delle ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, inviando il dipendente al predetto appartenente alla carriera dei medici per gli accertamenti di cui ai commi 2 e 3. Per il ritiro delle armi detenute in luogo diverso dalla sede di servizio si provvede con le modalità di cui al comma 6.
 

Art. 48-ter
Assegnazione a servizi interni non operativi

1. Nel periodo di efficacia del provvedimento di cui all'articolo 48-bis, commi 4, 5 e 7, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto assegna il dipendente, nei cui confronti è stato disposto il ritiro cautelare dell'arma ai sensi dell'articolo 48-bis, a servizi interni non operativi.
2. Nel periodo in cui è assegnato a servizi interni non operativi, ai sensi del comma 1, il dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, nonchè quello accessorio compatibile con le modalità di impiego di cui al medesimo comma l.
 

Art. 48-quater
Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato

1. La Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato è istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è presieduta da un dirigente superiore medico della Polizia di Stato ed è composta da un funzionario tecnico appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica dirigenziale, e da un funzionario appartenente alla carriera dei medici.
2. Nel rispetto delle dotazioni vigenti, possono essere istituite, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, fino a sette sezioni decentrate della Commissione di cui al comma 1.
3. Il presidente e i componenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, durano in carica dodici mesi e possono essere riconfermati, per egual periodo, anche più volte. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
4. L'incarico di presidente e componente della Commissione di cui al comma 1 non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
b) dopo l'articolo 61, è inserito il seguente:
 

«Art. 61-bis
Percorsi di sostegno psico-sociale

1. Nel caso in cui venga disposto il ritiro temporaneo dell'armamento individuale, ai sensi dell'articolo 48-bis, l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 del medesimo articolo che ha effettuato l'accertamento, in base alla disciplina ivi prevista, propone al dipendente appositi percorsi di sostegno psico-sociale.
2. Gli esiti del percorso di sostegno sono valutati ai fini dell'espressione del nulla osta di cui all'articolo 48-bis, commi 4 e 5.».
 

Art. 2
Modificazioni al capo I del titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in materia di tipologie e requisiti per il conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato

1. Al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74
Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali

1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza.
3. Il Consiglio è composto, per la parte pubblica, dal presidente e da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in numero non inferiore a due, e da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.
4. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla metà dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalità stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti. Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentatività dell'associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte pubblica, il 50 per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Nei soli procedimenti per il conferimento di promozione per merito straordinario il parere del Consiglio si considera negativo nel caso in cui gli aventi diritto al voto che rappresentino l'unanimità della parte sindacale convocata, oppure della parte pubblica convocata, abbiano espresso, rispettivamente, voto contrario.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e approfondimento necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
7. Il Consiglio è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.»;
b) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«Art. 75
Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento

1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è altresì composto dai seguenti componenti:
a) da rappresentanti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in numero non inferiore a tre, compreso il presidente, scelti uno tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, i restanti tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato;
b) da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime.
3. Il presidente, il supplente e gli altri componenti di cui al comma 2, lettera a), sono nominati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla metà dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalità stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti. Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentatività dell'associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte pubblica, il 50 per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le ricompense di cui all'articolo 74, comma 6.».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti relativi al conferimento di ricompense avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le articolazioni da esso comunque dipendenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2023

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1869