Tipologia: CPL
Data firma: 26 maggio 2023
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Impiegati aziende agricole e florovivaistiche, Varese
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Classificazione del personale
Art. 3 - Retribuzione
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Banca delle ore

 

Art. 6 - Indennità di casa ed annessi
Art. 7 - Trasferte
Art. 8 - Fondo integrativo
Art. 9 -Tutela della maternità
Esclusività di stampa


Contratto integrativo provinciale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Varese

Il giorno 26/05/2023 presso la sede di Confagricoltura Varese sita in Via Magenta 52, tra Confagricoltura Varese, Coldiretti Varese, Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia e il sindacato provinciale impiegati agricoli della Fai/Cisl dei Laghi, il sindacato provinciale impiegati agricoli della Flai/Cgil di Varese, il sindacato provinciale impiegati agricoli della Uila/Milano e Alta Lombardia, il sindacato Confederdia, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per impiegati agricoli del 07/07/2021, si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Varese.

Art. 1 - Oggetto del contratto
In applicazione a quanto definito dal Titolo X art. 69 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per impiegati agricoli siglato a Roma il 07/07/2021, il presente Contratto Integrativo regola i rapporti di lavoro in Provincia di Varese fra le imprese agricole e gli impiegati da esse dipendenti solo per quanto attiene alle materie previste dal sopra citato art. 69. Per quanto si riferisce ad altre materie non incluse nei disposti dell’art. 69 vigono le norme del CCNL per impiegati agricoli.

Art. 4 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali e può essere suddiviso in 5 giorni lavorativi corrispondenti ad un orario normale di 8 ore (7 ore il venerdì) oppure in 5 giorni e mezzo in relazione alle diverse necessità aziendali.

Art. 5 - Banca delle ore
È istituita, ai sensi dell’art. 20 del CCNL, la banca aziendale delle ore al fine di consentire ai lavoratori che nell’anno solare effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi che saranno utilizzati compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali. La scelta del lavoratore è annualmente revocabile entro il 31/12 dell’anno in corso per l’anno successivo. L’adozione della banca ore è a discrezione del datore di lavoro. Sarà cura delle parti o delle aziende fornire ai lavoratori informazioni sulle modalità attuative della banca ore, prima dell’avvio del nuovo istituto. La fruizione di riposi compensativi per le ore accantonate nella “banca – ore” avviene, entro il 30 aprile dell’anno successivo, d’intesa fra le parti fatte comunque salve le esigenze obiettive derivanti dall’organizzazione aziendale del lavoro. Per gli impiegati a tempo determinato il conguaglio delle ore avviene al termine del rapporto di lavoro o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.
Con la paga del mese di maggio al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruite relative all’anno precedente. Per la banca ore è stabilito il limite massimo di 80 ore annue. La fruizione del riposo compensativo da parte del lavoratore sarà richiesta con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi cui l’azienda risponderà nei due giorni successivi motivando l’eventuale rifiuto.

Art. 9 -Tutela della maternità
In applicazione alla Legge sulla maternità le aziende, subordinatamente alle proprie esigenze, si impegnano ad agevolare il passaggio a part-time al dipendente che ne faccia richiesta e si impegnano altresì che il rapporto di lavoro venga ripristinato a tempo pieno alla fine del periodo.