PROTOCOLLO D’INTESA AL FINE DI POTENZIARE IL PROGETTO RETE REGIONALE RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).
tra
REGIONE TOSCANA
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO REGIONALE (CGIL)
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI REGIONALE (CISL)
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO REGIONALE (UIL)
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
 

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 13 del 7 giugno 2004 che ha approvato il progetto "Rete regionale dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza" nell'ambito del "Nuovo patto per lo sviluppo qualificato per maggiori e migliori lavori in Toscana (area progettuale 12 - sotto-progetto 4) volto a sostenere, con azioni informative e di assistenza, la figura ed il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
Atteso che il progetto di rete regionale RLS del “Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato per maggiori e migliori lavori in Toscana” prevede la realizzazione:
- dell’anagrafe regionale dei RLS, articolata per aree geografica e per comparti produttivi;
- di bollettini di informazione e comunicazione della rete di RLS in tutte le Aziende USL del territorio regionale;
- di iniziative specifiche con finalità informative e di confronto tra operatori, quali convegni e seminari territoriali, di supporto al ruolo dei RLS;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018/2020 approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 9 ottobre 2019, n. 73 ed in particolare il capitolo relativo alle azioni che il SSR promuove a favore di tutti i lavoratori, laddove si prevede tra l'altro: il potenziamento della condivisione delle conoscenze sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro; l'adozione di buone pratiche per la loro prevenzione; la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali anche attraverso azioni mirate e condivise con gli attori del sistema; il miglioramento della capacità comunicativa e dell'empowerment dei lavoratori più giovani per partecipare attivamente alle dinamiche aziendali;
Tenuto conto che il Programma di Governo per la XI Legislatura della Regione Toscana, approvato con Risoluzione del 21 ottobre 2020, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo 2020-2025), al fine di garantire una maggiore diffusione della cultura della sicurezza, prevede azioni di miglioramento della capacità comunicativa e dell’empowerment dei lavoratori con il supporto delle organizzazioni sindacali e datoriali, affinché i lavoratori siano in grado di partecipare attivamente alle dinamiche aziendali, nella consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
Tenuto conto, altresì, che il citato Programma di Governo per la XI Legislatura della Regione Toscana promuove l'attuazione di misure di contrasto agli infortuni sul lavoro attraverso piani e progetti mirati da rivolgere ai comparti e ai territori maggiormente a rischio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 13 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione delle Linee di indirizzo per l’attività di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende Sanitarie Territoriali”, che all'Allegato A dedica il paragrafo 3.4 al Progetto Rete Regionale RLS (Regione Toscana, Aziende USL, parti sociali) quale Progetto/strumento finalizzato a supportare, attraverso iniziative di assistenza, formazione e informazione, i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, i RLS, RLST e i RLSS (articoli 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/08);
Visto il decreto n. 5575 del 9/04/2021, avente ad oggetto “Riorganizzazione dei gruppi di lavoro regionali finalizzati all'attuazione delle linee di indirizzo di cui all’Allegato A della DGR 231/2021”, che nell’Allegato A “Gruppi di lavoro regionali e interregionali Funzioni, obiettivi e loro composizione”, istituisce il “Gruppo Rete Regionale RLS”, composto dal personale individuato dai Servizi PISLL dei Dipartimenti di prevenzione, definendone gli obiettivi e gli indirizzi programmatici dell’attività;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 944 del 13 settembre 2021, avente ad oggetto“Piano formativo regionale 2021-2023 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - Assegnazione risorse, che nell’Allegato A tra i soggetti da coinvolgere nelle attività formative, prevede, tra gli altri, “i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST..)”, specificando “A? questo caso la formazione dovrebbe puntare all’acquisizione da parte loro di maggiori conoscenze tecniche, per una più efficace valutazione dei rischi lavorativi e individuazione delle possibili soluzioni, ma anche promuovere la collaborazione con le altre figure della prevenzione aziendale, quali ASPP/ RSPP, medico competente ecc. L’attività formativa nei confronti di RLS/RLST sarà progettata in collaborazione e sinergia con la rete regionale RLS”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025”, che nell’Allegato A “Piano regionale della prevenzione 2020-2025”, riporta i programmi predefmiti PP06, PP07 e PP08, specificatamente dedicati alle azioni di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che richiamano il sostegno da parte della Regione e delle Aziende USL al ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell’organizzazione della salute e sicurezza aziendale e prevedono attività di formazione e informazione nei confronti degli RLS;
 

PREMESSO CHE

Il Dlgs 81/08 assegna un ruolo di rilievo al RLS, individuando specifiche attribuzioni e compiti che hanno l’obiettivo di favorire il dialogo tra azienda e lavoratori. Infatti la consultazione dei RLS è prevista nella fase di valutazione dei rischi, nella elaborazione di specifici programmi di formazione nonché per la promozione e individuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori.
Occorre pertanto, in continuità con quanto già previsto anche negli atti regionali di programmazione, in attuazione degli articoli 49 e 50 del D.lgs. 81/08, potenziare ed aggiornare il Progetto Rete Regionale Rls. Tale progetto mette a disposizione una pagina web dedicata sul Portale della Regione Toscana con informazioni aggiornate periodicamente circa eventi formativi e informativi e ogni altra notizia che può essere di interesse per i Rls e la pubblicazione periodica del Nbollettino “Toscana Rls”.
Il potenziamento del Progetto Rete Regionale Rls può essere ottenuto ampliando il più possibile il numero dei RLS iscritti ed individuando strategie formative/informative più efficaci.
 

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:


Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. Regione Toscana, Cgil, Cisl, Uil e Aziende USL toscane convengono che obiettivo del presente Protocollo sia potenziare il Progetto Rete Regionale RLS, ampliando il numero degli RLS iscritti alla rete e sviluppando congiuntamente strategie progettuali legate all’ampliamento delle conoscenze e delle competenze del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
 

Art. 2 - Impegni delle Parti

1. Allo scopo di dare attuazione al presente protocollo Regione Toscana si impegna, anche tramite i Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione e il “Gruppo Rete Regionale RLS”, di cui al decreto dirigenziale del 9 aprile 2021, n. 5575, e coordinandosi con le OO.SS, a:
• promuovere e realizzare, interventi formativi, informativi e di aggiornamento di sostegno al ruolo del RLS;
• promuovere azioni di divulgazione di iniziative di formazione, informazione ed eventi rivolte ai RLS;
• convocare periodicamente il Tavolo tecnico di cui all'articolo x., al fine di garantire il coordinamento nella programmazione delle attività oggetto del presente protocollo e monitorarne l’attuazione;
• sostenere e favorire l'aggiornamento periodico della pagina web dedicata.
2. Cgil Cisl, Uil si impegnano, relativamente ai RLS iscritti alle loro organizzazioni, a:
• informare i RLS delle opportunità derivanti dalla iscrizione alla rete regionale RLS e dalla fruizione dei contenuti del portale;
• promuovere l’iscrizione alla rete regionale RLS inviando tutte le informazioni utili alla iscrizione;
• verificare periodicamente il rapporto tra numero degli iscritti al portale con il numero dei RLS iscritti all'organizzazione sindacale al fine di effettuare specifiche campagne informative;
• promuovere, coordinandosi con Regione Toscana, azioni di divulgazione delle iniziative di formazione, informazione ed eventi rivolte ai RLS.
3. Regione Toscana, Cgil, Cisl, Uil e Aziende USL si impegnano altresì, a condividere i contenuti dei corsi di formazione specificatemene dedicati ai RLS, anche nell’ambito della attività programmata con deliberazione della Giunta regionale del 13 settembre 2021, n. 944.
 

Art. 3 - Tavolo tecnico

1. Per il perseguimento delle finalità evidenziate nel presente protocollo, le Parti istituiscono un Tavolo tecnico.
2. Il Tavolo è sede di interlocuzione di carattere permanente tra le Parti ed ha il compito di facilitare il processo di informazione e di scambio, in una logica di condivisione, delle esperienze e delle soluzioni più efficaci per offrire strumenti sempre più utili ed adeguati a supportare l'attività dei RLS. Le azioni del Tavolo hanno altresì, lo scopo di monitorare lo stato di avanzamento e il grado di raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.
3. Il Tavolo è convocato dal dirigente del Settore Prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro di Regione Toscana o da un suo designato, che lo coordina, e vi partecipano:
- un rappresentate del Settore Prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro della Regione Toscana;
- i componenti del gruppo regionale rete RLS;
- tre Rappresentati delle 00.SS, uno per ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo;
- tre Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, indicati pariteticamente e in accordo dalle OO.SS.
4. Il numero minimo di partecipanti per la validità delle sedute è pari a sette.
5. Il Tavolo si riunisce almeno due volte all’anno, nonché ogni volta che le Parti lo ritengano necessario.
6. Il Tavolo si riunisce di norma presso gli uffici della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale. Le sedute possono essere validamente tenute con il supporto di strumentazione telematica, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati (es. videoconferenza).
7. Per ogni seduta viene redatto un verbale sintetico che riporta i soggetti presenti e le attività svolte.
 

Art. 4 - Oneri

1. Le attività oggetto del presente protocollo non comportano alcun onere finanziario per Regione Toscana.
 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività prevista dal presente Protocollo.
2. Le Parti, qualora le attività di cui all'articolo 2 del presente Protocollo comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento potrà riguardare:
- tipologia dei dati personali - dati comuni;
- categorie degli interessati - RLS;
- tipologia del formato dei dati - testo.
3. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente protocollo contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.
 

Art. 6 - Durata, modifiche ed integrazioni

1. Il presente protocollo ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione della legislatura e può essere modificato e/o integrato e/o rinnovato, con atto scritto, con il consenso unanime delle Parti.
2. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate in maniera congiunta, salvo decisione diverse che potranno intercorrere di comune accordo fra le Parti.
3. Al protocollo potranno aderire successivamente ulteriori soggetti con il consenso delle Parti.

Letto e sottoscritto                                                            Firenze lì, 3 agosto 2022