PROTOCOLLO D’INTESA
per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti
tra
INAIL - Direzione Regionale Emilia Romagna, ***, in persona del Direttore Regionale dott.ssa Fabiola Ficola, domiciliata per la carica in Galleria 2 agosto 1980 5/A, Bologna (BO);
E
Regione EMILIA-ROMAGNA, ***, con sede in Bologna (BO), Viale Aldo Moro 52, rappresentata dal Presidente dr. Stefano Bonaccini, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale;
di seguito denominati rispettivamente “INAIL” e “Regione” ovvero “Parti”.
 

PREMESSO CHE

- le vigenti leggi attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello amministrativo;
- la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, prevede, all’articolo 10, che le Regioni e altre Istituzioni ed Organismi, tra cui l'INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- la Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’IPSEMA ed all’ISPESL, divenendo l’Ente Pubblico Nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art. 9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il Piano triennale INAIL per la Prevenzione 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 15 del 28 dicembre 2022 - strumento di riferimento per attuare politiche di prevenzione partecipate in sinergia con le Istituzioni e le Parti Sociali - prevede la collaborazione con la Regione quale modalità primaria con la quale INAIL esercita, a livello territoriale, le competenze ex art. 10 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, approvato con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020, rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente (One Health) e, scegliendo di sostenere il riorientamento di tutto il sistema della prevenzione verso un approccio di Promozione alla Salute, intende consolidare l’attenzione sulla centralità della persona;
- nel PNP 2020-2025 sopra citato è stato individuato il Macro Obiettivo di Salute M04 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali” declinato in Obiettivi
Strategici di promozione e prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppati in Programmi Predefiniti (PP) con caratteristiche uguali e vincolanti per tutte le Regioni e le Province Autonome e monitorati attraverso indicatori e relativi valori attesi uguali per tutte le Regioni e le Province Autonome e Programmi Liberi (PL) che sviluppano Obiettivi Strategici non coperti dai PP o coperti solo in parte dai PP;
- l’Intesa Stato-Regioni concernente il "Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020¬2025" è stata recepita dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 14 dicembre 2020;
- la medesima Intesa prevede da parte delle Regioni la condivisione e l’impegno all’adozione, nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP), della visione, dei principi, delle priorità e della struttura del PNP;
- il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2144 del 20 dicembre 2021, riprendendo gli obiettivi, i programmi e le azioni previsti dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020¬2025, prevede quattro azioni trasversali: comunicazione, equità, formazione e intersettorialità, quest’ultima quale elemento cardine della pianificazione e dell’azione per lo sviluppo di un confronto e di una collaborazione strutturati con Enti e Parti Sociali, su obiettivi e strumenti per le attività di prevenzione, controllo e informazione, da attuare nell’ambito del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- con il documento regionale in materia di "Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro", quale strategia attuativa del Patto per il Lavoro e per il Clima, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1533 del 19 settembre 2022, la Regione e il Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale, condividendo un progetto di rilancio e sviluppo dell’Emilia-Romagna fondato sulla sostenibilità e volto prioritariamente a generare lavoro di qualità, hanno stabilito tre ambiti prioritari di interesse per la riduzione degli infortuni gravi e mortali: Edilizia, Agricoltura e Logistica;
- il suddetto documento conferma che l’Organismo di Coordinamento sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è il Comitato Regionale di Coordinamento, in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 21.12.2007, e che tale Comitato ha l’obiettivo di realizzare una programmazione coordinata di interventi di prevenzione e di vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale, ed è coordinato dall’Assessore alle Politiche per la Salute;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "Sistema" della Prevenzione e Vigilanza sui Luoghi di Lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fondato sulla compartecipazione di tutti i Soggetti Istituzionali e Organismi Sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province Autonome un ruolo centrale in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
 

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente Protocollo d’Intesa - le cui finalità sono state condivise in seno al Comitato di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.- si pongono l’obiettivo di realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell’ambito del “Sistema Regionale della Prevenzione sui Luoghi di Lavoro”;
- nell’ottica dell’intersettorialità, più volte richiamata dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, tali azioni potranno coinvolgere anche altri Soggetti Istituzionali e Intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una “Rete” integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il coordinamento e l’integrazione delle azioni che si intendono realizzare congiuntamente, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, trovano, pertanto, nel Comitato Regionale di Coordinamento il luogo di confronto e sintesi per individuare le priorità, i piani operativi e le risorse per l’attuazione e la valutazione delle politiche regionali di salute e sicurezza sul lavoro, partendo dai già citati programmi e relativi indicatori di risultato del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025;
- la Regione e l’INAIL riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di potenziare il Sistema Regionale della Prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di nazionalità;
- la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per la Regione e per l’INAIL e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il Sistema Regionale della Prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e ai temi del Piano Regionale della Prevenzione 2021¬2025.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative negli ambiti sottoelencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- formazione, assistenza, promozione e informazione nelle materie indicate all’art. 1 nei confronti di studenti, lavoratori e imprese, anche in partenariato con altre Istituzioni Locali;
- progetti di ricognizione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
- scambio di informazioni e dati in forma anonima e aggregata su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)” per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione;
- attività di promozione della cultura della salute e sicurezza nelle scuole, con l’obiettivo di favorire nei giovani l’acquisizione di competenze specifiche in materia di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2176 del 22 novembre 2019 “Approvazione Convenzione per attività di prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza agli studenti, con particolare riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”;
- attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro correlabili all’utilizzo di attrezzature, macchine ed impianti (Programma Predefinito PP6 “Piano mirato di prevenzione” - “Sicurezza di macchine, attrezzature e impianti per la prevenzione degli infortuni” e “Prevenzione degli infortuni da investimento e da movimentazione di carichi nel comparto della logistica”);
- attività di prevenzione in edilizia e agricoltura, con particolare riferimento al rischio di infortunio per cadute dall’alto e dall’utilizzo delle attrezzature, con particolare riguardo al trattore e alle malattie professionali frequenti in agricoltura, quali ipoacusie e patologie muscolo-scheletriche (Programma Predefinito PP7 “Prevenzione in edilizia ed agricoltura");
- attività di “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro” (Programma Predefinito PP8);
- attività di prevenzione mirate al tema della sicurezza di genere;
- attività mirate alla percezione e valutazione del rischio stradale in settori non professionali e professionali del trasporto con l’utilizzo di dispositivi elettronici alla guida, all’approfondimento dell’incidentalità stradale che interessa il genere femminile, specialmente nei percorsi casa-lavoro (Programma Predefinito PP6) e attività di prevenzione degli infortuni stradali in genere in sinergia con l’Osservatorio Regionale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale;
- attività di vigilanza, nell’ambito del coordinamento con gli altri Enti che a vario titolo hanno compiti di prevenzione e controllo negli ambienti di lavoro.
 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche Convenzioni (Accordi Attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d’Intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l’attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l’indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi artt. 4,5,6,7,8,9,10 e 11.
La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l’intera durata del Protocollo, da un Comitato Paritetico di Coordinamento composto da un uguale numero di membri qualificati per ciascuna Parte, che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l’elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l’altro, l’attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall’Accordo Attuativo che per i programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 dovrà essere compatibile con quanto previsto dalla Governance del Piano Regionale stesso approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 24 gennaio 2022 che, delineando l’organizzazione del Piano, ne definisce con chiarezza ruoli, compiti, interfacce ed elementi per lo specifico monitoraggio e la valutazione.
 

Art. 4
Accordi Attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei Gruppi di Lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato Paritetico di Coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo Attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel “prospetto di analisi preventiva” che formerà parte integrante dell’Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e la predisposizione di corrispondenti report;
- la durata che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’Intesa e comunque non superiore a tre anni;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all’utilizzazione dei risultati secondo le Linee Guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell’immagine e al trattamento dei dati delle Parti.
 

Art. 5
Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi posti nel presente Protocollo d’Intesa le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo dei progetti di cui agli Accordi Attuativi previsti all’art. 4.
Il presente Protocollo d’Intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri derivanti dagli Accordi Attuativi di cui all’art. 4 saranno regolati negli atti stessi.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali e dei prodotti

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi Attuativi di cui all’art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi Attuativi da esso derivati saranno di proprietà di entrambe le Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo e/o con gli Accordi Attuativi.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi Attuativi di cui all’art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie, agli studi e ai prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà degli eventuali prodotti elaborati, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli Accordi Attuativi.
 

Art. 7
Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di INAIL e della Regione saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi Attuativi.
Qualora le attività siano relative a programmi del Piano Regionale della Prevenzione, sarà utilizzato anche il relativo logo.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente Protocollo d’Intesa vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Protocollo d’Intesa.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
In caso di recesso unilaterale o di scadenza del Protocollo, le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso sulla base dei singoli Accordi Attuativi già stipulati in precedenza, fatto salvo quanto eventualmente disposto negli Accordi stessi.
 

Art. 10
Durata

Il presente Protocollo d’Intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile su espressa richiesta di ciascuna delle Parti.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’Intesa.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Bologna.
 

Art. 12
Sottoscrizione

Al presente Protocollo d’Intesa viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.