Cassazione Penale, Sez. 4, 31 marzo 2023, n. 13510 - Caduta dalla scarpata con un carrello elettrico aziendale: omicidio colposo. "Periculum in mora". Sequestro conservativo dei beni del datore di lavoro


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DOVERE SALVATORE
Data Udienza: 20/12/2022
 

Fatto


1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Asti ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di B.G. avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro conservativo di somme di denaro, beni mobili, beni immobili e crediti dell'imputato sino alla concorrenza di un milione di euro, a tutela delle ragioni creditorie delle sette parti civili costituite nel procedimento per l'omicidio colposo del prossimo congiunto R.D., dipendente dell'Azienda Agricola E.G., di cui l'imputato era legale rappresentante. Il Tribunale ha ritenuto, quanto al fumus commissi delicti, che esso fosse stato correttamente ritenuto dal primo giudice in considerazione del fatto che la morte del R.D. era stata causata dalla caduta in una scarpata, adiacente ad un'area esterna di lavoro, mentre egli si trovava alla guida di un carrello elettrico aziendale intento a svolgere le sue mansioni. Quanto al pericolo di dispersione delle garanzie, premesso di dover considerare il solo patrimonio dell'imputato, essendo irrilevanti le eventuali responsabilità civile di altri soggetti, il Tribunale ha dato conto della evidenziazione nel provvedimento impugnato delle ragioni per cui vi era pericolo di dispersione del patrimonio; ragioni rappresentate dalla dismissione della quota societaria da parte dell'imputato, liquidata per un valore di 1.881.181 €, e dalla conclusione di alcuni atti di vendita di immobili a prossimi congiunti. Infine, il Tribunale riteneva corretta l'omessa riduzione del sequestro, in considerazione del prevedibile ammontare del danno da risarcire.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il B.G. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Sandri, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.
Rileva il ricorrente che il Tribunale non si è limitato, in punto di fumus commissi delicti, alla verifica della sussistenza della pendenza del processo penale ma ha operato una valutazione di tutti gli elementi acquisiti al fascicolo del giudice. Ad avviso del ricorrente il ragionamento esplicitato nell'ordinanza del riesame si pone al di fuori del perimetro delineato dal capo di imputazione, così determinando un vizio di motivazione che rende il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza necessaria per comprendere l'iter logico seguito. Il Tribunale poteva limitarsi a una mera valutazione generica delle ragioni di credito delle persone offese costituitesi come parti civili, alla stessa stregua del primo giudice, senza fare riferimento agli argomenti del consulente tecnico del pubblico ministero, alle asserite carenze del documento di valutazione dei rischi, alle caratteristiche del mezzo utilizzato dal lavoratore. Tutti aspetti estranei alla contestazione elevata all'imputato, il cui profilo di colpa, per come contestato, attiene alla violazione dell'articolo 64, comma 1 in relazione all'Allegato IV 1.8 del decreto 81/08.
Quanto alla motivazione in merito al periculum in mora, si lamenta nuovamente un vizio motivazionale assoluto. Il tribunale non si confronta coi temi posti della difesa nell'atto di riesame; e segnatamente con quanto è stato offerto o permane nell'interesse delle parti civili. In particolare, non ha considerato l'offerta di 200.000 € alle parti civili, occupandosene solo ai fini della domanda subordinata di riduzione dell'ammontare del sequestro e non in riferimento al complessivo atteggiamento dell'imputato. Del pari, non si comprende perché siano state trascurate le coperture assicurative che integrano la garanzia delle persone offese con i beni personali dell'ex datore di lavoro. La consistenza complessiva del patrimonio personale del B.G. è incompatibile con l'ipotesi di depauperamento, anche per la presenza di numerosi beni immobili di grande valore economico. La scelta di aderire al rito abbreviato accelera i tempi processuali e non può essere trascurata anche ai fini che occupano. Nulla si è detto quanto alla lamentata violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura reale. Non è stata valutata la garanzia patrimoniale offerta dal responsabile civile. La vendita della quota sociale ha arricchito il patrimonio del socio del denaro corrispondente all'introito; un importo superiore a quello posto sotto sequestro.

3. Con memoria a firma dell'avv. Maurizio Riverditi, difensore della già parte civile B.F., è stato rappresentato che è sopraggiunta la revoca della costituzione di parte civile, sicché non sono state presentate conclusioni in merito alla decisione del ricorso in esame.
 

Diritto


1. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
1.1. Non risponde ai principi formulati da questa Corte l'assunto del ricorrente secondo il quale il Tribunale si sarebbe potuto-dovuto limitare a rilevare la pendenza del processo penale. In realtà, l'insegnamento è che ai fini della legittimazione di misure cautelari reali non è richiesta la presenza di gravi indizi di colpevolezza, non trovando applicazione, in materia, il disposto di cui all'art. 273 comma primo cod. proc. pen., ma è sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria e cervellotica (nel qual caso si avrebbe violazione di legge), di una ipotesi di reato in relazione alla quale si appalesi la necessità di limitare o escludere la libera disponibilità di cose che a quel reato siano pertinenti (Sez. 1, Sentenza n. 4154 del 19/10/1992, Rv. 192370). Più di recente, si è precisato (in tema di sequestro preventivo) che non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, Sentenza n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069).
Ove la sussumibilità dei fatti nel reato contestato sia adeguatamente motivata dal Tribunale, con specifico riferimento alle circostanze del caso concreto, il tema del fumus commissi delicti è esaurito: come accaduto nella vicenda in esame, per implicita ammissione del ricorrente medesimo.
E', infatti, quanto ha fatto il Tribunale, che si è impegnato nel verificare che i tratti dell'accadimento descritto nella contestazione possa essere assunto nell'ipotesi di reato prospettata dall'accusa. Peraltro non rileva, il ricorrente, che la contestazione prospetta anche la colpa generica e che quella specifica è esposta 'a titolo indicativo'.
1.2. In merito alla motivazione concernente il periculum in mora, va in primo luogo rimarcata la correttezza del principio di diritto assunto a premessa dal Tribunale, ovvero che, in tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, il "periculum in mora" va valutato esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazioni ai patrimoni dei condebitori solidali. Ciò in quanto, in base alle norme del codice civile, spetta al creditore la libera scelta del debitore contro il quale agire (Sez. 2, Sentenza n. 51576 del 04/12/2019, Rv. 277813).
Ciò posto, è del tutto evidente che non assume alcun rilievo il fatto che esistano beni aggredibili facenti capo ad altri soggetti (il responsabile civile, ad esempio).
In via generale, la ricorrenza del "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, va apprezzata in relazione al rischio di perdita delle garanzie del credito, da desumere da concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Sez. 6, Sentenza n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252865). Tanto va coniugato con il limite del sindacato di legittimità, insito nel fatto che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti come quelli che qui occupano è ammesso solo per violazione di legge.
In altri termini, si tratta di verificare se il Tribunale abbia esposto una valutazione in ordine al possibile depauperamento del patrimonio del debitore, in ragione della composizione del patrimonio stesso, della capacità reddituale e dell'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. Orbene, non vi è alcun dubbio che tale motivazione sia stata resa e che essa abbia fulcro nel comportamento del debitore, giudicato propenso a disperdere le garanzie dei creditori, avendo convertito in danaro la quota sociale e venduto beni immobili.
I rilievi del ricorrente si muovono infatti tra la valorizzazione di dati che, per quanto si è appena esposto, non sono pertinenti, e la contestazione della valutazione operata dal Tribunale; censura non consentita in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/12/2022.