Cassazione Penale, Sez. 4, 23 marzo 2023, n. 12130 - Mancata protezione della zona di lavoro in prossimità dell'impianto Batch-off 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente -

Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SERRAO EUGENIA;

udito il Sostituto Procuratore Dott. ROMANO GIULIO, che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore Avv. BONTEMPI MICHELE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

 

Fatto


1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia il 28/10/2020 aveva dichiarato A.A. responsabile del reato previsto dall'art. 590 c.p., commi 1 e 3, in relazione all'art. 583 c.p. per avere cagionato, in qualità di procuratore delegato per la sicurezza della DTR WMS ITALY Srl con sede legale e operativa in (Omissis), a B.B. lesioni personali gravi in quanto il lavoratore, mentre stava risolvendo un'anomalia al secondo mescolatore della "linea 6", come richiestogli da un collega, era stato colpito alle spalle e schiacciato al suolo dal nastro di trasporto del Batch-off, che si era abbassato automaticamente per la fine del ciclo mescola. Con colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonchè nell'inosservanza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, comma 1, in quanto non aveva provveduto a proteggere adeguatamente la zona di lavoro in prossimità dell'impianto Batch-off della linea 6 in considerazione delle parti in movimento del macchinario anzidetto. Fatto commesso in (Omissis).

2. A.A. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo, con unico articolato motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso, mancanza di motivazione relativamente alla concretezza di tale giudizio, anche in conseguenza della mancata valutazione di una prova decisiva, omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42 e 43 c.p. con riferimento al principio di concretezza del giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso.

2.1. La difesa ritiene che il giudice di merito abbia fornito una motivazione contraddittoria laddove, da un lato, ha affermato che il lavoratore avesse agito nell'ambito dei propri compiti di verifica e supervisione connessi al suo ruolo di capoturno, operando in modo del tutto prevedibile, mentre, dall'altro, ha accertato la sussistenza di una procedura aziendale secondo la quale l'infortunato avrebbe dovuto chiamare immediatamente il servizio di manutenzione senza alcun margine di discrezionalità, oltre che del divieto di intervenire su organi di macchine in movimento senza prima arrestarne il funzionamento.

2.2. Per altro profilo, inerente alla prevedibilità, la difesa lamenta che i giudici di appello abbiano formulato un giudizio puramente astratto affermando che l'imputato avrebbe dovuto prevedere che il capoturno, prima che intervenisse la squadra di manutenzione, avrebbe eseguito lo svuotamento del macchinario dalla sostanza gommosa a salvaguardia del macchinario stesso; mancherebbero la concretezza del pericolo dell'operazione preliminare alla manutenzione e la concretezza del giudizio di prevedibilità ex ante, in quanto non si ravvisa nella sentenza il richiamo ad alcun elemento probatorio a cui sia stato ancorato il giudizio circa la prevedibilità della pericolosità dell'operazione di rimozione della gomma. Sebbene la sentenza contenga un accenno al fatto che, per effettuare l'operazione di manutenzione, il B.B. avesse assunto una posizione del tutto innaturale, incuneandosi sotto il nastro, la Corte di appello non ha tratto da questo spunto difensivo le inevitabili conseguenze, cioè la constatazione che, ordinariamente, il movimento basculante del nastro non fosse affatto pericoloso per chi operava dalla postazione di lavoro ma lo era stato per la prima volta in occasione dell'infortunio per il fatto che il B.B. si fosse piegato con il corpo sotto il nastro, come nessun altro prima aveva fatto, quindi in modo del tutto anomalo e imprevedibile per il datore di lavoro. E' stata trascurata la prova decisiva che il movimento dall'alto verso il basso del nastro trasportatore, che è stato causa dell'infortunio, avviene lateralmente alla posizione dell'addetto alla macchina e ad altezza tale da non rappresentare alcun pericolo.

 

Diritto


1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente ritiene che la motivazione sia contraddittoria, sul presupposto, non corrispondente al tenore del provvedimento impugnato, che i giudici di merito abbiano ritenuto sufficiente per il delegato alla sicurezza emanare regole aziendali affinchè potesse considerarsi adempiente rispetto al debito di sicurezza. Correlativamente, ancora il giudizio di abnormità della condotta del lavoratore al mancato rispetto delle predette regole e individua una contraddizione nell'argomento portato dalla sentenza secondo il quale l'infortunato avrebbe agito nell'ambito dei suoi compiti di capoturno.

2.1. Ma la prospettiva dalla quale viene letta la motivazione è errata in quanto tende a porre l'accento su obblighi di generica diligenza correlati all'emanazione di regole aziendali che informino, avvertano, ammoniscano o vietino determinate condotte, destinate ai lavoratori al fine di prevenire o ridurre al minimo i rischi inerenti alle loro mansioni. Così argomentando, la difesa sottace il cuore dell'addebito colposo sul quale i giudici di merito hanno fondato la decisione di condanna, consistente nella mancata protezione della zona di lavoro in prossimità dell'impianto di raffreddamento, dotato di un elemento mobile che si abbassava automaticamente alla fine del ciclo di mescita.

2.2. La censura difensiva trascura, dunque, la distinzione da operare tra i casi nei quali le disposizioni aziendali che impongono cautele ai lavoratori siano idonee a prevenire rischi genericamente inerenti alle procedure di lavoro dalle ipotesi nelle quali, come accade nel settore delle macchine messe a disposizione dei lavoratori, la regola cautelare sia rinvenibile in una specifica disposizione diretta a prevenire un rischio già predeterminato per legge.

2.3. Esaminando, dunque, la specifica disciplina attinente al caso, viene in evidenza il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, che introduce gli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro, al comma 1, con una regola generale secondo la quale "Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie". L'art. 70 del medesimo testo normativo, quindi, prevede, quale requisito delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, la conformità "alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto" (comma 1) o, in mancanza di tali disposizioni, la conformità "ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato 5". L'art. 71 cit., al comma 3, dispone, poi, che "Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato 6". Il par. 1.1. di tale allegato prevede una regola cautelare che disciplina l'allocazione delle macchine, statuendo che "Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente Spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro".

3. La pubblica accusa aveva addebitato all'imputato la violazione di regole cautelari specifiche, individuando la causa dell'infortunio nell'inadeguata protezione della zona di lavoro in prossimità dell'impianto Batch-off della linea 6, data la presenza di parti in movimento del macchinario, dunque mutuando, secondo il giudice di primo grado, tale requisito di sicurezza dalle dettagliate regole previste nell'All. 6 e, per il giudice di appello, anche nell'All. 4, che prescrive al datore di lavoro di adottare misure di sicurezza anche nel momento manutentivo della macchina e di individuare procedure operative nei casi nei quali non sia possibile intervenire sui macchinari fermi.

4. La dinamica dell'incidente è stata descritta come segue: il (Omissis) B.B., dipendente della società DTR WMS Italy Srl dall'anno 1985, quale capoturno, era stato chiamato in aiuto da un operaio a causa di un'anomalia nel funzionamento del gruppo coltelli del mescolatore montato nell'impianto denominato "linea sei"; tale impianto era formato da tre macchinari distinti, ossia da un mescolatore primario, dove avveniva la prima mescola della gomma, da un secondo mescolatore dotato di un gruppo coltelli, in corrispondenza del quale era avvenuto l'infortunio, e da un macchinario di raffreddamento (c.d. Batch-off); il B.B., per verificare l'anomalia ed eventualmente chiamare la squadra di manutenzione, si era posizionato in uno Spa zio presente tra il secondo mescolatore e l'impianto di raffreddamento, ponendosi all'esterno di una balaustra; si era chinato a fianco dell'elemento basculante nel nastro trasportatore dell'impianto di raffreddamento, in una posizione da cui riusciva a vedere il gruppo coltelli del secondo mescolatore; aveva, quindi, chiesto all'operaio di azionare il nastro trasportatore al fine di scaricare la gomma nell'impianto di raffreddamento; dopo tale operazione, aveva notato che il difetto di funzionamento era causato da qualcosa di rotto nel gruppo coltelli, che necessitava dell'intervento dei manutentori; si era, quindi, alzato per allontanarsi ma era stato colpito da tergo all'altezza del collo dall'elemento basculante del nastro trasportatore, che si stava abbassando automaticamente proprio in quel momento.

5. I giudici di merito, con due sentenze conformi, hanno addebitato all'imputato la mancata protezione della zona di lavoro posta in prossimità dell'impianto di raffreddamento, dotata di un elemento mobile che si abbassava automaticamente alla fine del ciclo di mescola. Hanno ritenuto accertata l'esistenza di una situazione di pericolo non adeguatamente valutata e protetta dal delegato alla sicurezza, in quanto la collocazione dell'impianto di raffreddamento nelle immediate vicinanze del secondo mescolatore faceva sì che il nastro trasportatore dell'impianto di raffreddamento, quando sollevato, occupasse l'intero Spazio tra i due macchinari, interponendosi tra la postazione dell'operatore e il quadro comandi e muovendosi in modo automatico quando un sensore segnalava l'assenza di materiale sul nastro.

5.1. I giudici di appello hanno escluso che la condotta imprudente del lavoratore fosse idonea ad escludere la colpa del datore di lavoro; in primo luogo perchè, sebbene la manutenzione dei macchinari fosse affidata ad esperti manutentori, che avrebbero dovuto essere allertati dal capoturno in caso di guasto, ciò non escludeva la prevedibilità di un'attività preventiva di verifica della tipologia e dell'entità dell'inconveniente; in secondo luogo, in quanto il capoturno B.B. era stato colpito dal meccanismo automatico del nastro trasportatore, attivato dall'operazione compiuta dal medesimo operaio di svuotamento del secondo mescolatore al fine di liberarlo dalla mescola della gomma, che si sarebbe rovinata se rimasta tra gli ingranaggi.

5.2. Nelle sentenze di merito è stato escluso che il B.B. avesse effettuato un'operazione di manutenzione sul macchinario, essendosi limitato a constatarne l'inceppamento e ad eseguire un'operazione di svuotamento dal macchinario della sostanza gommosa. Si è trattato, si legge, di un'attività prodromica alla chiamata dei manutentori che, seppure non prevista dalle regole aziendali, doveva ritenersi ragionevolmente prevedibile, essendo usuale che il capoturno accerti la tipologia di danno che gli viene segnalato. L'attività svolta dal B.B. non poteva ritenersi eccentrica rispetto alle mansioni assegnategli nel ciclo produttivo, essendo piuttosto direttamente volta alla verifica dell'esistenza di un guasto e alla salvaguardia della piena funzionalità del macchinario. Era, dunque, prevedibile che gli operai si attivassero per svuotare il macchinario onde evitare di far raffreddare il materiale lavorato prima dell'intervento dei manutentori. Trattandosi di fattori insiti nello stesso tipo di lavorazione produttiva della società datrice di lavoro, le regole aziendali li avrebbero dovuti prendere in considerazione, non essendo sufficiente imporre il dovere di allertare i terzi senza indicare se vi fossero operazioni preliminari da svolgere e a quali condizioni. In presenza di un inceppamento, era prevedibile che il lavoratore agisse verificandone la gravità e poi svuotando il macchinario, operazioni entrambe che non potevano essere svolte fermando del tutto la macchina; operando, pertanto, nell'ambito dei compiti di verifica e supervisione connessi al suo ruolo di capoturno.

5.3. La norma cautelare violata, si legge nella sentenza impugnata, riguarda le disposizioni che devono essere rispettate nel caso di installazione di macchinari con elementi mobili tra loro vicini e prescrive che tra gli stessi vi sia spazio adeguato al fine di ridurre il rischio per le persone che devono utilizzarle e i terzi. Indipendentemente, dunque, dalla natura dell'intervento del B.B., in ogni caso secondo i giudici di merito l'infortunio si è verificato per il movimento di un carrello basculante che andava ad interessare la zona di passaggio tra due macchinari, dunque in relazione a un rischio che la norma violata tende a evitare per tutti coloro che devono transitare e sostare nella zona di passaggio tra i due macchinari; transito e sosta non inusuali, anche perchè era necessario passare in quella zona per raggiungere il quadro di comando dei macchinari.

6. Il ricorso non è fondato in quanto le censure non tengono conto di alcuni passaggi decisivi dell'iter logico seguito dai giudici di merito.

6.1. Premessa come accertata e non più discutibile in fase di legittimità la dinamica secondo la quale il lavoratore infortunato si sarebbe collocato nella zona di passaggio tra il secondo mescolatore e l'impianto di raffreddamento per verificare se fosse necessario chiamare i manutentori, la difesa afferma che i giudici di merito avrebbero, altresì, accertato che il B.B. avrebbe eseguito una verifica non conforme alle direttive del datore. Tale assunto non trova riscontro nelle argomentazioni svolte nelle sentenze di merito, ove si afferma, al contrario, l'"assenza di specifiche procedure scritte di sicurezza, atteso che quella prodotta agli atti contiene unicamente prescrizioni funzionali alla migliore gestione burocratica e operativa dei guasti, senza alcuna indicazione delle cautele da adottare e dei comportamenti da evitare per non esporre a rischio la tutela della sicurezza dei lavoratori" (pag.9 sentenza di primo grado) e che i fattori di rischio insiti nella lavorazione produttiva non erano stati "adeguatamente presi in considerazione dalle regole aziendali, che si limitavano apoditticamente ad imporre il dovere di allertare terzi senza indicare se vi fossero o meno operazioni preliminari da svolgere e a quali condizioni" (pag. 8 sentenza di appello), oltre al rilievo per cui il datore di lavoro avesse omesso "di dare precise indicazioni ai lavoratori in ordine alla fase transitoria di svuotamento della macchina dal materiale gommoso in lavorazione, da effettuarsi a macchinario in funzione in via preliminare all'intervento manutentivo" (pag. 9 sentenza di appello). Laddove la Corte territoriale ha affermato che il B.B. aveva svolto un'attività prodromica all'attività dei manutentori "non prevista dalle regole aziendali" (pag. 7), ha inteso sottolineare che tale attività, piuttosto che vietata, fosse prevedibile, dunque da procedimentalizzare. Il Collegio non condivide, dunque, la lettura offerta nel ricorso di tale passaggio motivazionale; si tratta di una lettura distonica rispetto agli altri passaggi della sentenza sopra menzionati, peraltro in linea con quanto già accertato dal tribunale.

6.2. Il ricorso, richiamando la corretta sistemazione dei macchinari rispetto alla postazione del lavoratore durante la fase di lavorazione attiva, omette, inoltre, di confrontarsi con il passaggio in cui la Corte territoriale (pagg. 8-9) collega il rischio non adeguatamente gestito alla sistemazione della zona di passaggio tra i due macchinari. La Corte di appello ha, infatti, ribadito che dalle fotografie in atti emergeva con chiarezza che l'impianto di raffreddamento fosse collocato nelle immediate vicinanze del secondo mescolatore e che tale ubicazione determinasse una situazione di rischio in quanto l'impianto di raffreddamento era dotato di un nastro trasportatore che, quando sollevato, occupava l'intero Spazio tra i due macchinari. Il giudice di primo grado aveva già individuato la collocazione dell'impianto di raffreddamento nelle immediate vicinanze del secondo mescolatore come rischio prevedibile, in quanto l'elemento basculante del nastro trasportatore del secondo mescolatore occupava, quando sollevato, l'intera zona di passaggio esistente tra i due macchinari, interponendosi rispetto alla postazione dell'operatore e abbassandosi automaticamente qualora l'apposito sensore avesse rilevato l'assenza di materiale sul nastro. La situazione di fatto era stata ritenuta non conforme alle regole cautelari previste dall'All. 6 par. 1.1.. Già in primo grado la difesa aveva sottoposto al giudice il tema della imprevedibilità in concreto della situazione di pericolo, ma nella sentenza (pagg. 6-7) era stata data idonea risposta, che ha trovato conferma nella sentenza di appello, evidenziandosi come la zona interessata dalla presenza dell'elemento basculante, sebbene collocata a qualche metro di distanza dal secondo mescolatore, fosse comunque prossima al quadro comandi dell'impianto di raffreddamento, che poteva essere raggiunto solo attraversando il passaggio sul quale interferiva l'elemento basculante. La sistemazione delle parti mobili del macchinario, secondo quanto si legge nella sentenza, rendeva concreta la possibilità di prevedere il pericolo derivante dalla presenza del nastro trasportatore e dal suo funzionamento automatico. Il giudice aveva definito "lampante" tale rischio già solo considerando le normali necessità di transito e le necessità operative del lavoratore adibito all'azionamento della "linea sei", ma comunque prevedibile anche in relazione al fatto che la zona sulla quale interferiva l'elemento basculante fosse area soggetta, in caso di guasti, all'accesso dei manutentori. La Corte di appello ha ulteriormente sviluppato il tema, evidenziando come la regola cautelare che si assume violata si estende a tutta la platea dei terzi che devono transitare e sostare nella zona di passaggio, da ritenere non inusuale. Non trova, dunque, riscontro nelle sentenze di merito l'assunto secondo il quale mancherebbe il richiamo ad elementi probatori ai quali sarebbe stato ancorato il giudizio circa la prevedibilità in concreto del rischio concretizzatosi. La difesa parte, inoltre, dall'errato presupposto che la prevedibilità del rischio tutelato da una regola cautelare possa essere definita in correlazione al comportamento del singolo, mentre ogni regola cautelare il cui contenuto precettivo sia predeterminato per legge è per sua natura diretta a prevenire il rischio lavorativo rispetto a tutti coloro che ne possano, a vario titolo, essere attinti.

7. Coerente con tale impostazione argomentativa è, dunque, da ritenere il giudizio negativo espresso dai giudici di merito con riguardo all'asserita abnormità del comportamento del B.B., essendosi non illogicamente rimarcato che il ruolo del capoturno, che è preposto a verificare eventuali malfunzionamenti e a decidere circa la necessità di fare intervenire la squadra di manutenzione, non consente di escludere dalle sue mansioni la verifica preliminare e il tentativo di risoluzione dell'anomalia verificatasi, fermo restando che, nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto che il lavoratore fosse intervenuto esclusivamente per verificare se fosse necessario l'intervento di personale qualificato e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, erano assenti specifiche procedure scritte di sicurezza concernenti tale verifica preliminare.

8. Conclusivamente, il ricorso non può trovare accoglimento. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p..

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2023