PROTOCOLLO DI INTESA
tra

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) - Direzione regionale per il Veneto, Santa Croce 712, 30135 Venezia - ***, in persona del Direttore regionale Enza Scarpa,

e

Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura - EPACA (di seguito denominato EPACA), rappresentato da Antonino Vescio, *** in qualità di Coordinatore INAIL Veneto

per
la gestione dei flussi di trattazione delle malattie professionali
 

Premesso che

l’INAIL, con gli interventi legislativi degli ultimi anni, ha assunto il ruolo di Polo della salute e della sicurezza sul lavoro, integrando i compiti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di prevenzione, di riabilitazione e di ricerca;
alle funzioni istituzionali dell'istituto, svolte in materia assicurativa, di cui al T.U. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000, sono state aggiunte le specifiche prestazioni nei confronti dei lavoratori della navigazione marittima e aerea, a seguito dell'entrata in vigore della L. 122/2010, le competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, di cui alla L. 190/2014;
il D.Lgs. 150/2015 annovera l'INAIL tra gli Enti che costituiscono la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
l'INAIL pertanto contribuisce all'attivazione di sinergie tra soggetti istituzionalmente preposti all'attuazione di politiche attive del lavoro, finalizzate a delineare percorsi integrati che consentano agli attori coinvolti di mettere in comune risorse, strumenti, metodologie operative;
l'INAIL, in linea con le più recenti innovazioni normative che prevedono, tra l'altro, modalità telematiche per lo scambio di dati, attua una progressiva digitalizzazione e semplificazione delle comunicazioni con l'utenza;
l'INAIL intende accrescere l'efficacia e la qualità dei servizi erogati attraverso la consolidata interazione con gli Istituti di patronato e il costante confronto, anche preventivo, su temi di comune interesse;
gli Istituti di patronato, nell'esercizio del ruolo attribuito dalla normativa vigente, da ultimo con L. 152/2001, perseguono l'obiettivo di garantire un'effettiva tutela dei diritti dei propri utenti, infortunati e tecnopatici, nell'ambito del sistema di protezione sociale, anche attraverso la collaborazione e il raccordo diretto con gli Enti erogatori delle prestazioni;
l'INAIL e gli Istituti di patronato hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa nazionale in data 24 luglio 2012 per la gestione dei rapporti ai vari livelli di responsabilità sul territorio nazionale, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, con l'obiettivo di dare risposte adeguate e tempestive agli assicurati.
 

Considerato che

La trattazione delle domande di riconoscimento di malattia professionale ha da sempre presentato aspetti di particolare complessità soprattutto negli ultimi anni, rilevata l'evoluzione del quadro delle patologie denunciate e dei rischi per la salute cui i lavoratori possono essere esposti;
più frequenti e gravi sono oggi le patologie cronico-degenerative, quali le patologie muscolo-scheletriche e le forme tumorali, in cui la genesi multifattoriale e/o la lunga latenza creano non poche difficoltà nell'identificare il nesso di causalità lavorativa;
le condizioni di lavoro sono soggette a continui cambiamenti tecnologici e organizzativi, spesso i lavoratori passano attraverso diverse esperienze lavorative, con contratti di lavoro precari, flessibili, pertanto la ricostruzione e la valutazione dei rischi lavorativi può risultare particolarmente articolata;
nell'anno 2021 le statistiche hanno registrato un aumento delle denunce di malattia professionale, specie nel settore agricolo e della pesca,
 

le parti convengono quanto segue
 

Art. 1
Obiettivi condivisi

INAIL e EPACA della Regione Veneto condividono l'obiettivo di soddisfare in modo efficace ed efficiente i bisogni degli assicurati, pur nella diversità e specificità dei ruoli e delle relative responsabilità.
Entrambi gli Istituti riconoscono che ogni forma di collaborazione è strategica nel processo di erogazione di servizi di qualità, sia in termini di tempestività che in termini di uniformità e completezza dei contenuti di risposta alle denunce.
Il lavoro comune, gli intenti condivisi, costituisce una garanzia per la fruizione di diritti per le persone con disabilità.
La condivisione di criteri per la gestione dei flussi operativi migliora i livelli di tutela dei lavoratori e diminuisce il contenzioso amministrativo nonché il conseguente contenzioso giudiziario caratterizzato da gravami aggiuntivi anche economici per entrambe le parti.
 

Art. 2
Malattie professionali

Con riferimento alle denunce di malattia professionale, INAIL e EPACA della Regione Veneto convengono nell'individuare alcune buone prassi, per semplificare l'istruttoria e definizione dei casi sia dal punto vista sanitario che amministrativo.
Pertanto, per poter inquadrare in modo più chiaro le richieste e rendere il relativo iter di trattazione più fluido e omogeneo, i due Istituti concordano sulla necessità di:
> individuare gli elementi indispensabili da acquisire, per ogni tipologia di richiesta di prestazioni afferenti a malattia professionale;
> specificare la documentazione probante la patologia e il grado di menomazione con i riferimenti precisati dall'art 13 del D. Lgs. 38/2000;
> specificare la documentazione che consenta di verificare la tipologia, la durata, l'intensità e l'idoneità lesiva del rischio lavorativo, a seconda della qualifica professionale rivestita dell'assicurato.
 

Art. 3
Richiesta di riconoscimento di malattia professionale - Intervento C1

L'Ente di Patronato, che chiede il riconoscimento di malattia professionale, presenta l'intervento C1.
A tal fine il Patronato EPACA si impegna a trasmettere all'INAIL la seguente documentazione:
> Mandato di assistenza;
> Documento di riconoscimento dell'assicurato;
> Certificato medico - modulo 5 SS-bis, compilato in ogni sua parte, compresa la sezione riferita all'elenco dei datori di lavoro con la descrizione sintetica delle attività lavorative/mansioni svolte dal tecnopatico (in caso di lavoratore marittimo la sezione può essere sostituita dall’estratto matricolare);
> Documentazione sanitaria specialistica relativa alla tecnopatia, referti di visita medica specialistica, esami strumentali, terapie effettuate;
> Copia dell'eventuale certificazione ASL di riconoscimento di invalidità civile;
> Anamnesi / storia lavorativa, sottoscritta dal lavoratore, che descriva in modo dettagliato l'intera vita lavorativa del tecnopatico, con la specifica dei datori di lavoro, relativa mansione svolta dei periodi di occupazione, precisazione delle attività anche secondo andamento stagionale e dei fattori concorrenti di rischio ritenuti rilevanti.
 

Art. 4
Richiesta di riconoscimento del danno biologico in capitale - Intervento C3

L'Ente di Patronato, che chiede il riconoscimento del danno biologico in capitale per malattia professionale, presenta l'intervento C3.
A tal fine il Patronato EPACA si impegna a trasmettere all'INAIL la seguente documentazione:
> Mandato di assistenza;
> Documento di riconoscimento dell'assicurato;
> Certificato medico che riporti obiettività, epicrisi della menomazione, stima del danno biologico permanente con voce di riferimento ex art 13 D Lgs 38/00, senza ricorrere a simbologia quali "maggiore di", che può dare diritto ad un indennizzo in capitale. Nel certificato deve essere specificato se il danno è conseguente al solo evento denunciato o se scaturisce dall'unifica di postumi di eventi pregressi (ex art 80 DPR 1124/1965);
> Documentazione sanitaria specialistica relativa alla tecnopatia, referti di visita medica specialistica, esami strumentali, terapie effettuate (se non già presentata con intervento Cl).
 

Art. 5
Richiesta di riconoscimento della rendita - Intervento C5

L'Ente di Patronato che chiede il riconoscimento del danno biologico in rendita per malattia professionale, presenta l'intervento C5.
A tal fine il Patronato EPACA si impegna a trasmettere all'INAIL la seguente documentazione:
> Mandato di assistenza;
> Documento di riconoscimento dell'assicurato;
> Certificato medico che riporti obiettività, epicrisi della menomazione, stima del danno biologico permanente con voce di riferimento ex art 13 D Lgs 38/00, senza ricorrere a simbologia quali "maggiore di", che può dare diritto a erogazione di rendita. Nel certificato deve essere specificato se il danno è conseguente al solo evento denunciato o se scaturisce dall'unifica di postumi di eventi pregressi (ex art 80 DPR 1124/1965);
> Documentazione sanitaria specialistica relativa alla tecnopatia, referti di visita medica specialistica, esami strumentali, terapie effettuate (se non già presentata con intervento Cl).
 

Art. 6
Coltivatori diretti

In caso di denuncia di malattia professionale di un coltivatore diretto, il Patronato EPACA si impegna a trasmettere all'INAIL ogni documentazione utile ai fini dell'accertamento dell'esposizione a rischio.
L'INAIL, a titolo esemplificativo, individua le seguenti informazioni rilevanti per la valutazione del rischio professionale:
Documenti generali
> Estratto contributivo Inps;
> Autodichiarazione iscrizione e regolarità contributiva ex-Scau;
> Anamnesi lavorativa, descrizione dettagliata dell'attività svolta nel tempo, epoca del relativo inizio e di eventuale cessazione;
Documenti per la descrizione della produzione per specifici settori, ad esempio:
> Piano Aziendale AVEPA (Agea) contiene informazioni quali: estensione fondi, tipologia di coltivazione, macchinari utilizzati e altre notizie utili. Il Piano potrà riferirsi all'ultimo anno di lavoro ma in tal caso dovrà essere specificato espressamente che non sono intervenute variazioni negli anni precedenti;
> Schede trattamenti con prodotti fitosanitari;
> Registri di stalla. I registri potranno riferirsi all'ultimo anno di attività se espressamente specificato che non sono intervenute variazioni negli anni precedenti;
> Libretto Uma (carburanti). II libretto potrà riferirsi all'ultimo anno di attività se specificato espressamente che non sono intervenute variazioni negli anni precedenti.
Documenti per specifiche tipologie di rischio (vibrazioni, rumore, MMC, agenti chimici, agenti biologici), ad esempio:
> Documenti dei mezzi agricoli e degli strumenti vibranti/rumorosi utilizzati (libretto di circolazione o libretto di manutenzione per individuare tipo, marca, modello, anno di immatricolazione, schede tecniche del costruttore con dati di emissione sonore e/o vibrazioni)
> Fatture di acquisto e schede tecniche di prodotti chimici (pesticidi, concimi, ecc.) utilizzati negli anni;
> Documenti sulle attrezzature di sollevamento utilizzate;
> Descrizione della movimentazione manuale dei carichi, se non attestata in modo particolareggiato in anamnesi lavorativa;
> Fatture di acquisto di seminativi, mangime;
> Questionario INAIL specifico per tipologia di rischio (allegato 1).
Il Patronato EPACA, al fine del riconoscimento delle prestazioni assicurative, si rende disponibile a inviare all'INAIL i suddetti documenti già in fase di apertura pratica, nonché a facilitare l'acquisizione di qualsiasi ulteriore diversa notizia o elemento probatorio, anche su richiesta dell'INAIL.
 

Art. 7
Coltivatori di vongole e cozze

In caso di denuncia di malattia professionale di un coltivatore di vongole e cozze il Patronato EPACA si impegna a trasmettere all'INAIL ogni documentazione utile ai fini dell'accertamento dell'esposizione a rischio.
L'INAIL, a titolo esemplificativo, individua le seguenti informazioni rilevanti per la valutazione del rischio professionale:
Documenti generali:
> Estratto contributivo Inps;
> "Tabulato di pesca" in cui risulta la cooperativa di riferimento, il socio conferente e la quantità conferita del pescato espresso in giorni/mesi/anno. Il Tabulato potrà riferirsi all'ultimo anno se specificato espressamente che non sono intervenute variazioni negli anni precedenti.
Documenti per la descrizione della produzione per specifici settori, ad esempio
> Anamnesi lavorativa dettagliata sull'attività del coltivatore con descrizione dell'estensione della area coltivata (per le vongole) e del numero di "reti" (entro le quali crescono le cozze);
> Dichiarazione dei giorni e delle ore lavorate settimanalmente - mensilmente e nel corso dei vari anni dal presunto tecnopatico, se non specificato meglio in anamnesi lavorativa;
> Elenco numerico di persone addette alla coltivazione per ore giorno/ore mese e anno, se non indicato in modo esplicito in anamnesi lavorativa;
Documenti per specifiche tipologie di rischio (vibrazioni, rumore, MMC, agenti chimici, agenti biologici), ad esempio:
> Descrizione delle attrezzature utilizzate, se non indicato in anamnesi lavorativa;
> Referti di indagini diagnostiche e terapie effettuate, se non allegate al certificato medico Mod. 5 SS.
Il Patronato EPACA, al fine del riconoscimento delle prestazioni assicurative, si rende disponibile a inviare a I l'IN AIL i suddetti documenti già in fase di apertura pratica, nonché a facilitare l'acquisizione di qualsiasi ulteriore diversa notizia o elemento probatorio, anche su richiesta dell'INAIL.
 

Art. 8
Lavoratori dipendenti

In caso di denuncia di malattia professionale di lavoratore dipendente (gestione Industria/Artigianato/Terziario/Altre attività) o malattia professionale di bracciante agricolo, il Patronato EPACA si impegna a trasmettere all'INAIL, fin da subito, ogni documentazione utile ai fini dell'accertamento dell'esposizione a rischio.
L'INAIL, a titolo esemplificativo, individua le seguenti informazioni rilevanti per la valutazione del rischio professionale:
Documenti generali:
> Estratto contributivo Inps;
> Libretto di navigazione/estratto matricolare
Documenti per la descrizione della produzione per specifici settori, ad esempio:
> Anamnesi lavorativa dettagliata sulle attività svolte alle dipendenze dei diversi datori di lavoro, con la specifica della relativa durata;
Documenti per specifiche tipologie di rischio (vibrazioni, rumore, MMC, agenti chimici, agenti biologici), ad esempio:
> Descrizione delle apparecchiature e/o delle sostanze presenti nell'ambiente di lavoro che possono esporre al rischio specifico;
Il Patronato EPACA, al fine del riconoscimento delle prestazioni assicurative, si rende disponibile a inviare all'INAIL i suddetti documenti già in fase di apertura pratica, nonché a facilitare l'acquisizione di qualsiasi ulteriore diversa notizia o elemento probatorio, anche su richiesta dell'INAIL.
 

Art. 9
Artigiani autonomi

In caso di denuncia di malattia professionale di un artigiano il Patronato EPACA si impegna a trasmettere all'INAIL, fin da subito, ogni documentazione utile ai fini dell'accertamento dell'esposizione a rischio.
L'INAIL, a titolo esemplificativo, individua le seguenti informazioni rilevanti per la valutazione del rischio professionale:
Documenti generali e per la descrizione della produzione per specifici settori:
> Estratto contributivo Inps;
> Anamnesi lavorativa, descrizione dettagliata dell'attività svolta nel tempo, epoca del relativo inizio e di eventuale cessazione;
> Elenco delle macchine, apparecchiature/attrezzature, utensili utilizzati;
> Bilancino dettagliato dell'ultimo anno, se specificato che non sono intervenute sostanziali variazioni rispetto agli anni precedenti, se tale documentazione risulti obbligatoria per legge;
> Fatture afferenti all'attività prestata, negli ultimi tre anni n. 5 fatture per anno (in alternativa al bilancino), se tale documentazione risulti obbligatoria per legge.
Documenti per specifiche tipologie di rischio (vibrazioni, rumore, MMC, polveri, agenti chimici, agenti biologici), ad esempio:
> Documenti delle attrezzature vibranti/rumorose utilizzate (libretto di circolazione o libretto di manutenzione per individuare tipo, marca, modello, anno di immatricolazione, schede tecniche del costruttore con dati di emissione sonore e/o vibrazioni);
> Schede tecniche di prodotti chimici utilizzati negli anni;
> Documenti sulle attrezzature di sollevamento utilizzate;
> Descrizione della movimentazione manuale dei carichi; se non dettagliata in anamnesi lavorativa;
> Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), se tale documentazione risulti obbligatoria per legge;
> Questionario INAIL specifico per tipologia di rischio (allegato 1).
Il Patronato EPACA, al fine del riconoscimento delle prestazioni assicurative, si rende disponibile a inviare all'INAIL i suddetti documenti già in fase di apertura pratica, nonché a facilitare l'acquisizione di qualsiasi ulteriore diversa notizia o elemento probatorio, anche su richiesta dell'INAIL.
 

Art. 10
Provvedimenti INAIL

L'INAIL si impegna a comunicare al Patronato i provvedimenti negativi per carenza di documentazione, specificando espressamente i dati e le informazioni mancanti, necessarie per il riesame del caso ai fini del riconoscimento delle prestazioni.
Il Centro medico legale INAIL si impegna a consegnare all'assicurato il verbale della visita.
 

Art. 11
Opposizioni

L'opposizione, presentata ai sensi dell'art 104 D.lgs. n. 1124/1965, con richiesta di visita medica in collegiale, deve essere corredata di certificato medico, unitamente alla specifica dei motivi di riesame del provvedimento INAIL e l'indicazione del grado di menomazione che si ritiene debba essere riconosciuto.
Il Patronato EPACA si impegna a presentare interventi in opposizione supportati da nuovi elementi probatori per l'approfondimento dei quadri diagnostici e valutativi, anche sotto il profilo dell'esposizione a rischio.
 

Art. 12
Precontenzioso

Il precontenzioso dovrà essere un'attività straordinaria, che permetta la riduzione del contenzioso giudiziario, riferito a casi specifici per i quali non risultano valutati elementi documentali in fase di prima richiesta delle prestazioni.
 

Art. 13
Richiesta di revisione del danno - Intervento C6

Le richieste di revisione per aggravamento del danno devono essere corredate di idonea certificazione medica attestante espressamente l'aggravamento nei termini previsti dagli artt. 83 e 137 DPR 1124/1965.
 

Art. 14
Durata del Protocollo

Le parti si riservano di monitorare l'applicazione del presente accordo e di proporre revisioni e aggiornamenti dei contenuti, se ritenuti necessari, anche in occasione dell'eventuale approvazione di nuove tabelle di malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura di cui agli artt. 3 e 211 del DPR 1124/1965, in conformità alla procedura di revisione prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 38/2000.
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2024 ed è rinnovabile previa esplicita volontà delle parti notificata almeno 60 giorni prima della scadenza.

Venezia, data firma digitale