Tribunale di Milano, Sez. XI, 16 gennaio 2023, n. 14007 - La violazione dell'obbligo di formazione rileva solo ove possa dirsi causale rispetto all'evento infortunistico subito dal lavoratore. Assoluzione di un datore di lavoro


 



Nota a cura di Davide Pagani, in Cassazione penale, 5/2023, pp. 1733-1742 "Infortuni sul lavoro e omessa formazione: la corretta delimitazione del giudizio di responsabilità a carico del datore di lavoro in una pronuncia di merito"




In materia di responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose con violazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la violazione dell'obbligo di formazione rileva solo ove possa dirsi causale rispetto all'evento infortunistico subito dal lavoratore. Il nesso colposo va pertanto escluso quando l'evento costituisca la concretizzazione di un rischio immediatamente percepibile da parte del lavoratore e quando, sulla base di un accertamento controfattuale, la formazione omessa non avrebbe comunque evitato l'evento.





 

Fatto

 



A.M., conducente del veicolo utilizzato per la raccolta di immondizia e collega di lavoro dell'infortunato T.Z.; in Milano, all'interno della Stazione FFSS di Porta Garibaldi, più precisa­mente sulla piattaforma del binario 1, cagionavano lesioni personali, consistite in distorsione e distrazione di sito non specificato alla caviglia, infrazione del calcagno a sx, da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai giorni quaranta.
In particolare per colpa consistita in imperizia, imprudenza, negligenza ed inosservanza della norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare il L.D. per non avere formato il lavoratore T.Z. sul rischio specifico derivante dalla presenza del veicolo composto da trattore e rimorchio per la raccolta dei rifiuti, utilizzato sulle piattaforme della Stazione FFSS di Porta Garibaldi, l'A.M. perché durante la guida del veicolo indicato in precedenza, pur essendo in presenza del proprio compagno di lavoro, durante la manovra di inversione della marcia, non si prendeva cura della salute e sicurezza del proprio collega; talché il T.Z., dopo avere terminato le operazioni di pulizia della piattaforma, durante le manovre di inversione del treno di veicoli, costituiti da un trattorino elettrico e da un carrello in ferro, effettuata dall'A.in violazione delle procedure previste, mentre era a cavalcioni del trattorino , non essendo stato formato in relazione al rischio specifico, subiva lo schiacciamento della gamba sinistra tra il trattorino e gli elementi del rimorchio, con le conseguenze lesive sopra descritte. Con l'aggravante di avere cagionato alla persona offesa lesioni gravi per la durata della malattia superiore ai 4 gg nonché con la violazione delle nonne per la prevenzione degli infortuni. In Milano, accertato il 19 febbraio 2019.

Diritto

 

Alla luce degli atti di indagine e dei documenti - acquisiti al fascicolo del dibattimento a seguito della richiesta dell'imputato del rito abbreviato, condizionato all'esame del consulente di difesa e dell'acquisizione della relazione tecnica di rito che è stato ammesso - il fatto, oggetto del giudizio, può essere così ricostruito: il 19 febbraio 2019 , alle ore 11.00 circa, personale della P. presso la stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi, interveniva presso il binario 1, da dove proveni­vano alte grida di dolore. Sul luogo, gli agenti notavano da lontano che la persona che urlava era T.Z., dipendente della società M. SpA. aggiudicataria dell'appalto per l'effettuazione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale in diversi complessi ferroviari tra i quali la stazione di Porta Garibaldi. Costui era accanto ad un trattorino elettrico condotto da altro dipendente della Ma. SPA. AM.,che, udite, anche lui, le grida del collega, fermava immediatamente il mezzo. Gli agenti, raggiunto il T., si accorgevano che la sua gamba sinistra, poco sotto il ginocchio, era rimasta schiacciata ed incastrata tra le parti metalliche che collegano il trattorino mod Still Ro6-o6 e il rimorchio e, al fine di liberarlo, sganciavano il perno e invitavano A. a procedere in avanti con il mezzo. Costui effettuava la manovra e il ferito era immediatamente soccorso e riportava le lesioni gravi specificatamente indicate in imputazione.
La persona offesa è stata sentita il 15 maggio 2019 e ha dichiarato che, il giorno dell'infortunio, avrebbe dovuto, unitamente all'A., raccogliere i rifiuti presenti sulla banchina del binario I. Si era recato a piedi verso la banchina, unitamente all'A., il quale procedeva invece alla guida del trattorino con rimorchio; alla fine della banchina, A. aveva arrestato il mezzo e T., che in quel momento era fermo all'altezza del gancio traino, al fine di passare dal lato opposto della banchina, aveva inserito la gamba nello spazio libero tra e il rimorchio; senza accorgersi della sua posizione, A aveva ripreso la marcia e il piede del T. era stato schiacciato tra il trattorino e il rimorchio. T. ha successivamente cambiato la sua versione del fatto, dichiarando, il 5 agosto 2020, che dopo avere ricevuto l'incarico di aiutare il suo collega A.M. a pulire i marciapiedi al binario della stazione ferroviaria, era salito nella parte posteriore del trattorino condotto dall'A., con i piedi appoggiati sulla struttura e le spalle rivolte al collega, come aveva fatto anche in altre occasioni; quando erano giunti a destinazione, A. aveva arrestato il mezzo e l'infortunato aveva iniziato a discendere dal trattorino, ma in quel momento il suo collega era ripartito sterzando a destra e la sua gamba era rimasta incastrata tra il trattorino ed il rimorchio. Ha anche aggiunto, rispondendo alle domande postegli, di non avere mai frequentato corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Il conducente del trattorino, A.M., sentito il 6 mano 2019, dichiarava che era stato incaricato unita­mente a T.G. di recarsi presso il binario I della Stazione per pulirei marciapiedi. Si era recato sul luogo alla guida di un trattorino, munito di carrello appendice con cassone, mentre T. lo affiancava, camminando a piedi sul lato sinistro del trattorino. Al termine della banchina aveva effettuato una manovra di inversione del mezzo sterzando verso destra; il quel momento aveva udito il T. urlare e si era accorto che la caviglia del predetto era rimasta incastrata nello snodo che collega il trattorino con il rimorchio.
Sentito nuovamente il 24 agosto 2020, A. rendeva una diversa ricostruzione dell'infortunio.
Dichiarava infatti di essersi recato da solo, alla guida del trattorino, presso il luogo dove era avvenuto l'incidente. Sulla banchina aveva arrestato il mezzo e con il collega T., che aveva incontrato sul posto, aveva provveduto alta raccolta dei rifiuti. Risalito a bordo del trattorino, aveva sterzato a destra per invertire la marcia, ma aveva sentito delle urla e si era accorto che il suo collega era salito ed era seduto nella parte posteriore del trattore ed aveva il piede incastrato tra questo e il rimorchio.
A. ha dichiarato che, durante i corsi per il rilascio del patentino di guida del mezzo, gli era stato spiegato che le manovre di inversione potevano essere effettuate solo nelle apposite corsie di sicurezza presenti sui marciapiedi e previo sganciamento del rimorchio sul trattorino.
Sapeva altresì del divieto di trasporto sul motore di un'altra persona, non essendo dotato il trattorino del secondo sedile della gabbia di protezione, accessori necessari per il trasporto in sicurezza di un passeggero.
Non vi è dubbio che l'infortunio sia stato causato dallo schiacciamento della gamba del T. tra il trattorino e il timone del rimorchio, come evidenziato nell'inchiesta sull'infortunio trasmessa da personale dell'ATS Milano; nonostante le contraddittorie e contrastanti versioni rese da T. e da A., avuto riguardo alla sede delle lesioni riportate (la caviglia e il calcagno della gamba sinistra) appare plausibile e credibile la seconda ricostruzione resa dalla persona offesa e cioè che il sinistro sia avvenuto mentre T. era seduto nella parte posteriore del trattorino con le gambe posizionate vicino alla parte mobile, denominata timone di collegamento il veicolo e il rimorchio, anzi, come precisa nella relazione tecnica il consulente di difesa, a penzoloni tra le due ganasce, cosicché durante una manovra di svolta a destra effettuata dal conducente, la gamba sinistra dell'uomo era stata schiacciata tra gli elementi mobili del mezzo (fra trattorino e timone).
E dunque pacifico che:
- la persona offesa è salita sul trattorino, per farsi trasportare, nonostante il veicolo fosse sprovvisto dei necessari elementi di protezione e non fosse abilitato al trasporto di un secondo operatore;
- la persona offesa ha posizionato le gambe, lasciandole penzoloni tra le due ganasce, in una condizione di evidente pericolo, immediatamente percepibile poiché una delle due parti - il timone - entrava in movimento per consentire la rotazione dell'intero convoglio, mentre il rimorchio rimaneva fermo e proprio in tal modo avrebbe reso inevitabile il cesoiamento, di fatto avvenuto;
A ha pacificamente consentito al collega di posizionarsi sul trattorino, pur essendo consapevole del divieto, e ha effettuato una manovra di retromarcia senza sganciare preventivamente il rimorchio dal trattorino, pur essendo ben a conoscenza della necessita e doverosità di tale condotta di guida.
E contestato all'odierno imputato, quale datore di lavoro di non avere sufficientemente formato l'in­fortunato in materia di salute e sicurezza del lavoro e che proprio l'omessa formazione abbia determinato l'incauto comportamento del T. che ha dato luogo al sinistro.
Deve essere innanzitutto evidenziato, come dalla relazione di consulenza tecnica e dai documenti in atti, che L.,D. Presidente del Consiglio di Amministrazione della M. SFA. società che opera in tutto il territorio nazionale, impiegando oltre 1500 dipendenti, avesse predisposto il documento di valutazione dei rischi delegato, in data 5 luglio 2017, all'ing. Rossi, tutti gli obblighi in materia di sicurezza compresi la formazione e informazione del personale e gli avesse assegnato la necessaria autonomia di spesa, con atto notarile del 1 agosto 2017. Il delegato aveva accettato la delega e provveduto a gestire l'informazione formazione ed addestramento dei lavoratori, come emerge dalla documentazione allegata.
La delega, precedente all'evento, è valida ed efficace e in quanto tale esclude la responsabilità dell'im­putato in ordine alla causazione del sinistro. Sotto questo profilo il p.m. ha richiesto l'assoluzione del L. per non avere commesso il fatto.
Ritiene il tribunale che, aldilà di quale sia la figura operativa responsabile, non sia configurabile una condotta colposa del datore di lavoro nella causazione del sinistro.
Deve essere premesso che Z. Z. è stato assunto quale addetto alle pulizie ed adibito, in quanto tale, a mansioni di pulizia e sanificazione dei locali e delle aree della stazione: ferroviaria Porta Garibaldi. Tali mansioni sono classificate a basso rischio e non prevedono certamente l'utilizzo di macchine motrici quali il trattorino che ha causato l'incidente. Il documento della valutazione dei rischiadottato da M. Spa per la stazione di Milano Garibaldi riservava espressamente l'uso delle macchine al solo personale addestrato,
La necessaria formazione in merito alle caratteristiche del trattorino, le sue componenti e il suo funzionamento, per la prevenzione del rischio specifico, era stata adeguatamente fornita al soggetto che avrebbe dovuto utilizzarlo quale conducente, MA., dotato di apposito patentino di guida e dipendente specializzato nell'utilizzo del macchinario.
In quanto tale, A era chiamato a svolgere un'attività di sorveglianza e di controllo sull'effettiva osser­vanza delle norme in materia di sicurezza, legate all'utilizzo del trattorino, che non era adibito al trasporto di passeggeri; in tale veste ha sicuramente posto in essere due gravi violazioni alle regole di condotta per la circolazione del mezzo: ha consentito o comunque non ha impedito che il collega salisse sulla parte posteriore del trattorino; ha effettuato una manovra di retromarcia, sterzando a destra e così cagionando il sinistro, senza prima sganciare il rimorchio, come previsto dalla procedura, pur essendo assolutamente consapevole che tali regole avrebbe dovuto seguire ("quel giorno non ho seguito la procedura per rispar­miare tempo...").
L'incidente è dunque da imputarsi, oltre che alla condotta dell'A, anche al comportamento del tutto eccentrico, rispetto alle sue mansioni, e alle direttive organizzative ricevute, dell'infortunato. Costui non avrebbe mai dovuto prendere posto sul trattorino perché, oltre a non essere in alcun modo consentito, non era necessario all'espletamento delle mansioni affidategli che riguardavano la semplice raccolta de rifiuti dalla banchina; tale comportamento non era dunque prevedibile da parte del datore di lavoro.
Deve aggiungersi che la manovra posta in essere dal lavoratore, quella di posizionarsi, senza alcuna ragione, su un mezzo quale quello descritto, composto da un trattorino e da un rimorchio collegati da uno snodo mobile, con le gambe posizionate vicino a tale snodo, è all'evidenza percepibile come pericolosa non solo da parte di un operatore esperto, ma anche di un lavoratore alle prime armi e di qualunque persona, senza necessità di formazione o informazione alcuna.
Nessuna rilevanza in termini causali può dunque essere attribuita all'omessa frequentazione del corso di formazione obbligatoria per gli addetti alle pulizie da parte del T. che non avrebbe peraltro riguardato condotte quali quella che determinato l'infortunio. Non si ritiene dunque che siano sussistenti profili di colpa in capo del datore di lavoro e che i comportamenti negligenti e imprudenti tenuti dai due operai che hanno determinato l'evento fossero prevedibili e prevenibili.
L.D. deve dunque essere assolto dal reato ascrittogli con la formula di cui al dispositivo.