CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
23/78/CU02/C7-C8-C17

 

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, RECANTE “MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO”
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 2) o.d.g. Conferenza Unificata
 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, a maggioranza, con il voto contrario delle Regioni Toscana e Campania sull'impianto complessivo del decreto - legge.
La Conferenza presenta, altresì, le proposte emendative condizionanti e le ulteriori proposte emendative e osservazioni, di seguito riportate.
 

OSSERVAZIONI GENERALI

La nuova misura esclude dal beneficio un target di persone fragili dal punto di vista psicosociale ed economico, che in base al mero dato anagrafico vengono considerate “attivabili al lavoro” ma che presentano fragilità non attestate che non renderanno possibili i percorsi di attivazione previsti (con particolare riferimento alle persone in condizione di grave emarginazione e senza dimora).
In alcune parti del DL si parla di progetto personalizzato in altre di percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Andrebbe individuata con un'unica definizione
 

ART. 6, comma 5, lettera c)
La disposizione prevede che sono esclusi dagli obblighi di attivazione, tra l’altro, i componenti affetti da patologie oncologiche. Questa previsione appare discriminatoria nei confronti di soggetti affetti da altre patologie invalidanti.
 

ART. 11 comma 5 non è chiaro se le Regioni rientrano tra le Istituzioni competenti nella composizione dell’istituendo Osservatorio sulle Povertà.
 

ART. 12
Il Supporto per la formazione e il lavoro è subordinato alla partecipazione a progetti di formazione, riqualificazione e a misure di supporto come i Progetti Utili alla Collettività (PUC). In molti territori i PUC non sono ancora molto diffusi e in ogni caso la loro distribuzione non è omogenea. Pertanto, vi potrebbe essere il problema sia nell’assorbire tutta la platea dei potenziali richiedenti, sia nel garantire che tutti ne abbiano accesso a pari condizioni.
Risulta necessario inoltre procedere ad una nuova definizione dei PUC, in quanto abrogata la normativa che li definiva in collegamento al RdC.
Care leavers
Si segnala il tema dei Care leavers che attualmente beneficiano del RdC quale “borsa per l’autonomia”. A seguito della abrogazione del RdC i progetti in corso sarebbero a rischio e quelli nuovi, appena definiti dalla nuova programmazione, non potrebbero essere avviati.
Donne vittime di violenza
Le donne vittime di violenza potrebbero accedere all’ADI solo se con figli minori. Ad esse rimarrebbe il solo accesso al reddito di libertà che però ha durata di soli 12 mesi non rinnovabili e garantisce importi tendenzialmente minori rispetto all’ADI.
 

PROPOSTE EMENDATIVE CONDIZIONANTI

1. Art. 2 comma 2 - lettera d)
Si propone di eliminare alla lettera d) il seguente periodo: “, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8, comma 3”.
Quindi la lettera d) verrebbe così modificata:
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione;
in subordine, si propone di abbassare a tre anni relativamente alle sentenze di condanna definitiva.
Relazione illustrativa:
Rispetto alla condanna definitiva, appare eccessivo e sproporzionato il termine di 10 anni, che non solo impedirebbe l’accesso alla Misura da parte delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione delle libertà personali (anche se non in regime carcerario) ma anche delle persone ex detenute, anche per piccoli reati molto lontani nel tempo, contro il principio costituzionale per cui la Pena ha funzione riabilitativa.
 

2. Art. 4 comma 4
La previsione normativa di assegnare ai Comuni l’obbligo di prendere in carico tutti i beneficiari dell’AdI entro 120 giorni (con contestuale decadenza dal beneficio in caso di inottemperanza) rischia di paralizzare i servizi sociali dei Comuni/ATS che, soprattutto nelle fasi iniziali in cui si prevede il maggior numero di istanze da parte dei potenziali beneficiari, molto difficilmente potranno riuscire rispettare i tempi previsti.
Anche i 90 giorni previsti per gli aggiornamenti periodici costituiscono un elemento di forte criticità nell’organizzazione delle procedure di presa in carico dei beneficiari.
Si propone inoltre di eliminare le parole “o presso gli istituti di patronato”.
Relazione illustrativa:
La valutazione multidimensionale del bisogno, propedeutica alla successiva presa in carico, è di competenza delle professionalità tipiche del Servizio sociale professionale e di altre figure specialistiche la cui presenza non può essere garantita dai patronati (soggetti di natura giuridica privata).
Inoltre, si pone anche un problema di trattamento e di protezione dei dati in una relazione (cittadino-patronato) non disciplinata nel dettaglio dal Decreto.
Si propone di sostituire le parole “entro 120 giorni” con le parole “entro 180 giorni”;
“A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centottanta giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale”
Il secondo periodo del comma 4 è così riformulato:
“Successivamente i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad-aggiornare la propria posizione secondo i monitoraggi previsti dai Servizi sociali nel patto per l’inclusione. In caso di mancato aggiornamento, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
 

3. Art. 5 comma 4
Si propone di aggiungere le parole “e con i sistemi informativi sociali territoriali e regionali” dopo le parole “con i sistemi in formativi regionali del lavoro”.
Relazione illustrativa:
La previsione normativa di interoperabilità delle Piattaforma digitale per l’inclusione sociale con i soli sistemi informativi reginali del lavoro è limitante rispetto alle funzioni sociali e relativi sistemi informativi che le gestiscono
 

4. Art. 6, comma 2
Abrogare le parole “del Comune”.
Relazione illustrativa:
La valutazione multidimensionale è un LEPS così come definito dal Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023 e quindi deve essere realizzato dall’Ambito territoriale sociale.
 

5. Art. 6, comma 4
Sostituire “progetto” con “percorso”.
Relazione illustrativa:
Non c’è coerenza tra la rubrica dell’articolo 6 che parla di percorso e il comma 4 che parla di progetto.
 

6. Art. 6 comma 6
Si propone di sostituire la parola “operano” con “possono operare”
Relazione illustrativa:
Si ritiene troppo vincolante l’obbligo di operare in stretto raccordo con il Terzo Settore. Più comprensibile rimane la seconda parte del comma dove viene specificato il coinvolgimento nella progettazione “ove opportuno”.
 

7. Art. 6 comma 9
Si propone di sostituire il primo capoverso del comma con il seguente periodo:
“Una quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché a quello di tutte le altre misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell’Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura”.
Relazione illustrativa:
Gli interventi e i servizi riferibili ai percettori della nuova misura sono quelli previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 147/2017, cioè gli stessi previsti attualmente per i percettori di RdC (Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale, sostegno socio-educativo, alla genitorialità ecc.). Tuttavia, come dimostra l’esperienza, sarebbe opportuno ampliare il ventaglio di servizi finanziabili, anche per rispondere più adeguatamente ai bisogni dei territori. Si pensi al favorevole impatto che potrebbero generare servizi quali i centri di aggregazione giovanile o l’affido di minori, servizi attualmente non previsti come finanziabili dal richiamato art.7. In ogni modo i servizi finanziabili dovrebbero coprire tutte le aree fragili suscettibili di essere interessate dal fenomeno delle povertà (anziani, non autosufficienti, disabili, minori e famiglia) e dovrebbero poter garantire non solo inclusione lavorativa ma anche una concreta inclusione sociale e socioculturale.


8. Art. 6 comma 11
Si propone l’eliminazione dell’intero comma 11.
Relazione illustrativa:
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha già evidenziato le criticità di rendicontazione connesse all’applicazione dell’art.89, comma 1, del DL 34/2020. Non si ritiene opportuno includere anche il Fondo per la lotta alla Povertà nell’alveo dei fondi per i quali già sussistono le criticità di rendicontazione.


9. Art. 6
Dopo il comma 9 si propone di inserire il seguente comma 9 bis:
“Quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. A tale fine è destinata una quota del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”
Relazione illustrativa:
In riferimento all’art. 6 comma 9, così come attualmente formulato, si rileva che il riferimento è indirizzato unicamente ai percettori della nuova misura, mentre sembra opportuno prevedere la possibilità di ampliare la platea dei beneficiari, considerato che il fenomeno della povertà è molto più ampio e complesso, che le forme di povertà sono variegate e interessano anche individui che non necessariamente dispongono dei requisiti previsti dal DL.
Si propone di estendere il Fondo Povertà nei confronti dei medesimi beneficiari previsto dal PON inclusione (es. Avviso 1 Pais) ovvero:
- Beneficiari misura nazionale di sostegno al reddito
- Nuclei/persone in condizione di indigenza accertata dai servizi sociali dei Comuni o in base ad attestazione ISEE < € 6.000.


10. Art. 6 comma 10
Si propone di inserire, al primo capoverso, dopo le parole “Per le finalità di cui al comma 9”, le parole “e 9 bis”;
e di sostituire al medesimo primo capoverso le parole “sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9” con le parole “sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9 bis.”


11. Art. 6, comma 12
Si propone di sostituire le parole “con le risorse finanziarie di cui al comma 9” con le parole “con le risorse finanziarie di cui ai commi 9 e 9 bis”


12. Proposta parzialmente ablativa all’articolo 6
Al comma 7 sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Relazione illustrativa

Lo stralcio del riferimento alle province autonome è necessario e coerente con la proposta di inserimento del nuovo articolo 12-bis, contenente sia la salvaguardia delle competenze statutarie che la previsione di una autonoma erogazione dei servizi connessi all’assegno di inclusione, nonché con la proposta di soppressione fatta per l’articolo 16, volta ad evitare illegittime ingerenze nelle competenze statutarie.
 

13. Art. 8 comma 6
Si propone di sostituire la parola “decade” con “è sospeso”.
Relazione illustrativa:
La decadenza sembra eccessiva nei casi evidenziati dal comma, alla luce delle criticità sui tempi.


14. Art. 8, comma 10
Dopo le parole “dei Comuni” aggiungere “singoli o associati in ATS”.
Relazione illustrativa:
Si ritiene opportuno valorizzare nel testo la gestione associata a livello di Ambiti territoriali sociali dei servizi e degli interventi sociali dei Comuni per essere in linea con quanto dispone la legge quadro n. 328 del 2000 e il D.lgs. n. 147/2017, in particolare l’art. 23.


15. Proposta parzialmente ablativa all’articolo 12
Al comma 12 sopprimere le parole: «e le Province Autonome».
Relazione illustrativa:
Lo stralcio del riferimento alle province autonome è necessario e coerente con la proposta di inserimento del nuovo articolo 12-bis, contenente sia la salvaguardia delle competenze statutarie che la previsione di una autonoma erogazione dei servizi connessi all’assegno di inclusione, nonché con la proposta di soppressione fatta per l’articolo 16, volta ad evitare illegittime ingerenze nelle competenze statutarie.


16. Articolo aggiuntivo all’articolo 12
Dopo l’articolo inserire il seguente: «Art. 12-bis. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell’Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell’Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell’Assegno.»
Relazione illustrativa:
Si ripropone la medesima clausola, già contenuta al comma 2 dell’articolo 13 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, istitutivo del reddito di cittadinanza: “2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.”
La proposta di emendamento è volta a inserire una norma che garantisca la tutela delle competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Con particolare riferimento alle Province autonome, lo Statuto attribuisce alle medesime la competenza legislativa di tipo primario e la corrispondente potestà amministrativa in materia di “assistenza e beneficienza pubblica” (articolo 8, n. 25, e articolo 16 dello Statuto speciale approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), di “costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l’assistenza e l’orientamento dei lavoratori nel collocamento” (articolo 8, n. 23, e articolo 16 dello Statuto speciale approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e di “addestramento e formazione professionale” (articolo 8, n. 29, e articolo 16 dello Statuto speciale approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Per le suddette province rilevano inoltre la competenza secondaria statutariamente prevista in materia di “costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento” (articolo 9, n. 5, dello Statuto speciale approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nonché la competenza terziaria nella materia del “collocamento e avviamento al lavoro” (articolo 10 dello Statuto speciale approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e la corrispondente potestà amministrativa (articolo 16 dello Statuto speciale approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Le competenze in materia di lavoro previste dallo Statuto e sopra richiamate sono state definite con relativa norma di attuazione, D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280. Alle province autonome sono altresì delegate le funzioni in materia ispettiva sul lavoro (d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197). Con d.lgs. 21 settembre 1995, n. 430, sono state poi delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative nel campo del collocamento al lavoro e inserite le relative disposizioni agli articoli 9-bis e 9-ter nel D.P.R. n. 280/1974. In aggiunta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, rientra tra la legislazione concorrente la “tutela e sicurezza del lavoro”.


17. Art. 13 comma 5
Laddove è riportato “Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunicano all’INPS, entro il 30 giugno 2023, l’avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023”
Si propone di eliminare le parole “entro il 30 giugno 2023”. In alternativa, si ritiene di dover posticipare la scadenza al 31 ottobre 2023.
Si propone inoltre che per la “presa in carico” si intenda l’effettuazione dell’analisi preliminare.
Pertanto, si modifica l’ultimo periodo del comma come segue:
“Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunicano all’INPS, entro il 31 ottobre 2023, l’avvenuta presa in carico, almeno sotto forma di analisi preliminare, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023”
Relazione illustrativa:
la scadenza al 30.06.2023 metterebbe i Comuni/ATS in seria difficoltà, essendo di fatto impossibilitati a sostenere un notevole carico di lavoro in un tempo così ristretto, alla luce dei report informativi sullo stato attuale delle prese in carico.
 

18. Art. 14 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All’articolo 14, comma 1, la lettera a) è sostituita da:
a) L’articolo 18, comma 1, lettera a) è sostituito dal seguente: “nominare il medico competente per la collaborazione alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla stessa valutazione dei rischi;”
Relazione illustrativa
L’apprezzabile modifica apportata dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.l. n. 48/2023 all’articolo 18, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - secondo cui il medico competente deve essere nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 - se consente giustamente di ampliare gli spazi della sorveglianza sanitaria ai c.d. “rischi non normati”, tuttavia non risolve uno dei nodi più stringenti dell’applicazione del d.lgs. n. 81/2008, in quanto, alla luce di tale disposizione, la valutazione dei rischi sarebbe comunque effettuata dal datore di lavoro solo con la collaborazione del RSPP ma senza la collaborazione del medico competente, vale a dire senza l’apporto fondamentale dell’unico soggetto esperto dei profili igienico-sanitari dei rischi da lavoro. Il che appare ancor meno comprensibile proprio nel momento in cui - come prevede l’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.l. n. 48/2023 - si prospetta l’apertura della sorveglianza sanitaria anche ad ulteriori rischi per la salute, individuabili soprattutto da parte di chi abbia le adeguate competenze mediche.
Viceversa, anche in coerenza con quanto prevede l’articolo 25, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, nonché della stessa definizione di “medico competente” di cui all’art. 2, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi dovrebbe essere sempre effettuata con la collaborazione del medico competente, fermo restando che, ove poi tale valutazione dei rischi non evidenzi alcuna necessità di sorveglianza sanitaria in azienda, il suo incarico potrebbe venir meno.
La proposta emendativa prevede l’obbligo di nominare il medico competente sempre e comunque per la collaborazione alla valutazione dei rischi.
Come è ovvio, ci si riferisce alle ipotesi in cui il medico competente non sia stato già nominato, giacché, ove sia stato già nominato, il suo obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi è in re ipsa.
 

19. Art. 14 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All’articolo 14, comma 1, lett. c), il punto n. 1 è sostituito dal seguente:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e-bis) in occasione delle visite pre-assuntive o preventive, richiede al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio rilasciata dal medico competente del precedente datore di lavoro e tiene eventualmente conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità relativamente ai rischi specifici propri della nuova mansione;”
Relazione illustrativa
La cartella sanitaria e di rischio, a norma del comma 1 lett. e) dell’art. 25 è rilasciata dal medico competente al lavoratore, non dal datore di lavoro. Si ritiene che il nuovo giudizio di idoneità non possa dipendere dalla disponibilità della precedente cartella sanitaria del lavoratore. Pertanto, le modifiche proposte consentono di tenere conto, nella formulazione del giudizio di idoneità, della precedente cartella solo qualora questa sia disponibile. Inoltre, le modifiche proposte prevedono che il Medico Competente tenga eventualmente conto dei contenuti della cartella sanitaria precedente solo se pertinenti ai rischi professionali specifici della nuova mansione.
Inoltre si è inserito il riferimento, in luogo delle visite di assunzione, fattispecie non prevista dal D.Lgs. 81/2008, alle visite pre-assuntive e preventive.
 

20. Art. 14 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All’articolo 14, comma 1, lett. c), il punto n. 2 è sostituito dal seguente:
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, e limitatamente ad adempimenti indifferibili e urgenti, comunica per iscritto al datore di lavoro, ai fini della successiva nomina temporanea da parte di questi, il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge relativi all’effettuazione di visite mediche di cui all’art. 41 comma 2) durante il relativo intervallo temporale specificato; è fatta sempre salva la facoltà per il Datore di Lavoro, nei casi di cui all’art. 39, comma 6, di nominare più Medici Competenti, purché sia individuato tra di essi un Medico con funzioni di coordinamento;”.
Relazione illustrativa
Si ritiene che non sia sufficiente l’indicazione da parte del Medico Competente impossibilitato a garantire le proprie attività di un suo sostituto temporaneo, perché il sostituto deve essere anch’egli necessariamente nominato dal Datore di Lavoro (l’attuale formulazione del DL 48 non è coerente con l’art. 18, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 secondo cui il medico competente è nominato dal datore di lavoro).
Inoltre si ritiene debba essere specificato che tale fattispecie si applica solo per adempimenti indifferibili e urgenti (es. visita per rientro, visita pre-assuntiva, visita preventiva, etc.), non per attività programmabili (es. riunione periodica, visite periodiche, etc.). Infine, si ritiene opportuno specificare (anche se non è strettamente necessario perchè è già previsto) che è già consentito al Datore di Lavoro (o suo delegato), ai sensi dell’art. 39, comma 6, nominare fin da subito più Medici Competenti, purchè sia individuato tra di essi un Medico con funzioni di coordinamento.
 

21. Art. 14 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All’articolo 14, comma 1, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
i) Dopo l’articolo 23 è inserito il seguente: “Articolo 23-bis - Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento.
1. É vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e in mancanza o in violazione dei requisiti previsti dalle relative disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l’utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.
3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l’obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.”.
Relazione illustrativa
La nuova previsione si rende necessaria al fine di dare concreta attuazione alla modifica prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del d.l. n. 48/2023, individuando specifiche fattispecie sanzionabili a carico dei soggetti formatori. In assenza di tali integrazioni la “vigilanza” nei confronti dei soggetti formatori non disporrebbe di strumenti repressivi in caso di accertate violazioni.
Si ritiene che la modifica introdotta non sia sufficiente a garantire l’effettuazione di un’attività di controllo sui soggetti formatori e sul rispetto, da parte loro, della normativa in ambito “formazione alla sicurezza sul lavoro”. Tale disciplina non può essere infatti demandata ai contenuti del nuovo Accordo Stato - Regioni, ma deve essere esplicitamente prevista dal D.Lgs. 81/08 quale fonte normativa primaria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che un’attività di controllo per essere efficace deve prevedere specifiche sanzioni a carico degli inadempienti, sanzioni che si ritiene non possano essere previste con lo strumento dell’Accordo Stato-Regioni. Un’altra osservazione riguarda il fatto che prevedere un’attività di controllo all’interno del corpo dell’art. 37 limita il campo di svolgimento dei controlli ai corsi disciplinati dall’art. 37, escludendo ad es. i corsi di cui all’art.73 (attrezzature).
In termini ancora più espliciti, va osservato che se è vero che la nuova lettera b-bis) che l'articolo 14, comma 1, lettera d), del d.l. n. 48/2023 aggiunge al comma 2 dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 - evocando il rispetto della normativa in materia di formazione da parte dei soggetti che erogano la formazione - si riferisce evidentemente a tutti tali soggetti, compresi i fornitori esterni, è vero pure che per questi ultimi non sono previste specifiche sanzioni ove non rispettino la predetta normativa (sanzioni che ovviamente possono essere previste esclusivamente dal legislatore statale e non certo dall'emanando accordo Stato-Regioni, né da leggi regionali). Con la conseguenza che, essendo la novella legislativa inserita nell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, che riguarda l'obbligo formativo del datore di lavoro, le eventuali violazioni commesse dai fornitori esterni cui il datore di lavoro affidi l'erogazione della formazione potrebbero forse (ma il condizionale è d'obbligo) comportare al più l'applicazione al datore di lavoro delle sanzioni di cui all'art. 55, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 in virtù del collegamento esistente tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 37, ma non certo ai fornitori esterni, nei confronti dei quali, d'altronde, non essendo previsto uno specifico obbligo penalmente sanzionato, non potrebbe essere applicata la prescrizione di cui all’articolo 19 e seguenti del d.lgs. n. 758/1994.
In sostanza, il pur giusto monitoraggio anche nei confronti dei fornitori esterni resterebbe nei loro confronti un’arma spuntata o, al più, un'arma che, nei fatti, ammesso che tale interpretazione sia plausibile, colpirebbe solo i datori di lavoro, configurando un deterrente solo indiretto e quanto mai inefficace nei confronti dei comportamenti trasgressivi dei fornitori esterni.
j) All’articolo 18, comma 3-bis, dopo le parole “23” è aggiunto “, 23-bis,”;
Relazione illustrativa
La modifica è necessaria per responsabilizzare il datore di lavoro e il dirigente in merito alla necessità di vigilare che i fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento posseggano i requisiti per erogare tali attività in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
k) Alla rubrica dell’articolo 57, dopo le parole “gli installatori” sono aggiunte le seguenti: “e i fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento”
Relazione illustrativa
Modifica necessaria per aggiornare la rubrica alle nuove disposizioni proposte.
l) All’articolo 57, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 12 285 06 a 49 140 26 euro per la violazione dell’articolo 23 bis, comma 1;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 23 bis, comma 2”.
Relazione illustrativa
La nuova previsione si rende necessaria al fine di dare concreta attuazione alla modifica prevista dalla lettera d) individuando specifiche sanzioni a carico dei soggetti formatori. In assenza di tali integrazioni la “vigilanza” nei confronti dei soggetti formatori non disporrebbe di strumenti repressivi in caso di accertate violazioni.
m) All’articolo 116, comma 8, dopo le parole “nell’Allegato XXI” sono inserite le seguenti: “, che è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Relazione illustrativa
Modifica necessaria al fine di consentire l’aggiornamento dell’allegato XXI con il redigendo ASR, in analogia a quanto già previsto dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008.
n) All’articolo 136, comma 8, “nell’Allegato XXI” sono inserite le seguenti: “, che è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Relazione illustrativa
Modifica necessaria al fine di consentire l’aggiornamento dell’allegato XXI con il redigendo ASR, in analogia a quanto già previsto dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008.


22. Art. 15 - Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva
All’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonche' di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con gli Organi di Vigilanza di cui all’articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attivita' ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.”
Relazione illustrativa
La modifica si rende necessaria al fine di ricomprendere le ASL, e non solo INL, tra i soggetti beneficiari dello scambio di informazioni.
Resta che la presente disposizione si pone in una logica estranea e contraria al SINP di cui all’articolo 8. Il SINP nasce quale strumento per la programmazione dell’attività ispettiva e prevede flussi di dati dalle ASL e dalle sedi INL a comporre un database utilizzato dalle medesime ASL e sedi INL per programmare l’attività. Il flusso di cui alla nuova disposizione, oltre ad essere unilaterale, è avulso dal SINP.


23. Proposta parzialmente ablativa all’articolo 16
Apportare le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, le parole: «e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse; b) al comma 1, le parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
Relazione illustrativa:
La norma, nel prevedere controlli diretti da parte di organi statali sul territorio delle province autonome, si pone in violazione della norma di attuazione dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, “Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità” che prevede: Art. 1 - (1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.
(2) Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e la medicina del lavoro, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
(3) Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
(4) omissis
 

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE E OSSERVAZIONI

24. Art. 4 (Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)
All’articolo 4, comma 5, al secondo capoverso, dopo le parole “i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro” sono aggiunte le seguenti “previa valutazione condivisa, eventualmente attraverso equipe multidisciplinare, e comunque mediante l’adozione di metodologie e criteri congiunti tra servizi sociali e servizi per l’impiego”.
Relazione illustrativa
Ai fini della definizione dei principi e criteri in base ai quali servizi sociali in sede di valutazione identificano le condizioni che motivano l’invio del richiedente ai competenti centri per l’impiego, appare opportuno e necessario condividere - nel merito e nel metodo - strumenti di assessment e modalità di decisione. L’obiettivo è che tra i servizi territoriali - Centri per l’impiego e Comuni - la decisione sia presa in modo condiviso, eventualmente (ma non necessariamente) attraverso equipe multidisciplinare, e comunque con l’adozione di principi e criteri decisi congiuntamente.
 

25. Osservazione in merito all’art. 4 comma 5
Occorre coordinare meglio le disposizioni dell’art. 4, comma 5 e dell’art. 6 comma 7. L’art. 4, comma 5 precisa che i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni ed attivabili al lavoro, “vengono avviati” ai centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Ogni 90 giorni, essi devono presentarsi agli stessi CPI per aggiornare la propria posizione. L’articolo 6, comma 7 prevede che Regioni e Province Autonome possono stabilire che il patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico sia effettuata presso soggetti accreditati ai servizi al lavoro. Occorre precisare se il beneficiario dell’assegno di inclusione debba comunque recarsi al CPI oppure presso i soggetti accreditati.
 

26. Art. 4 (Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)
All’articolo 4, comma 6, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: “Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione congiunta tra servizi sociali e servizi per l’impiego”.
Relazione illustrativa
In via generale, la norma deve evitare il “rinvio” dei beneficiari dai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà ai Centri per l’impiego e creare i presupposti su cui per verificare la possibilità di una presa in carico più ampia a fronte di un bisogno complesso - ma comunque anche occupazionale - e l’attivazione di una collaborazione tra servizi nell’ambito di equipe multidisciplinari. Per questo, è opportuno e necessario stabilire da subito che principi, criteri e metodi di presa in carico integrata tra servizi devono essere oggetto di accordo e intesa in sede di Conferenza unificata.
 

27. Art. 4 (Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)
All’articolo 4, comma 7, dopo le parole “previa intesa”, aggiungere “di cui articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131”.
Relazione illustrativa
Data la rilevanza della materia, si ritiene opportuno e necessario che le intese previste in attuazione della norma in oggetto risultino “forti” in quanto finalizzate al raggiungimento di posizioni unitarie e il conseguimento di obiettivi comuni.
 

28. Osservazione in merito al comma 2 dell’Art. 5 (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL)
I beneficiari della misura attivabili al lavoro attraverso la registrazione al SIISL accedono a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. Si rileva che la norma non fornisce una definizione di “progetto personalizzato”, lasciando spazi ad interpretazione sulla corrispondenza con il “patto di servizio personalizzato” o sulla sua accezione come strumento integrativo.
 

29. Art. 5 (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL)
All’articolo 5, comma 3, al primo capoverso, dopo le parole “Conferenza unificata”, le parole “di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” sono sostituite con “di cui articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131”
Relazione illustrativa
Data la rilevanza della materia, si ritiene opportuno e necessario che le intese previste in attuazione della norma in oggetto risultino “forti” in quanto finalizzate al raggiungimento di posizioni unitarie e il conseguimento di obiettivi comuni.
 

30. Art. 6 (Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)
All’articolo 6, comma 2, dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente periodo: “previa valutazione condivisa e comunque mediante l’adozione di metodologie e criteri congiunti tra servizi sociali e servizi per l’impiego”.
Relazione illustrativa
Ai fini della definizione dei principi e criteri in base ai quali servizi sociali in sede di valutazione identificano le condizioni che motivano l’invio del richiedente ai competenti centri per l’impiego, appare opportuno e necessario condividere - nel merito e nel metodo - strumenti di assessment e modalità di decisione. L’obiettivo è che tra i servizi territoriali - Centri per l’impiego e Comuni - la decisione sia presa in modo condiviso, eventualmente (ma non necessariamente) attraverso equipe multidisciplinare, e comunque con l’adozione di principi e criteri decisi congiuntamente.
 

31. Osservazione in merito al comma 3 dell’Art. 6 (Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)
Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori. Dalla lettera della norma, sembrerebbero dunque esclusi i “servizi per al lavoro”, prevendendo soltanto l’adesione ai percorsi formativi. Appare opportuno integrare la norma anche con i percorsi di politica attiva dei servizi al lavoro, al fine di allinearsi con quanto delineato dall’art. 12 comma 5 dello stesso decreto-legge.
 

32. Osservazione in merito al comma 5 dell’Art. 6 (Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)
Sono esclusi dagli obblighi di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva: a) i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni; b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; c) i componenti affetti da patologie oncologiche; d) i componenti con carichi di cura.
Si ritiene necessario allineare la terminologia “sono esclusi dagli obblighi” e “salvi i casi di esonero” e prevedere una declinazione delle condizioni che presuppongono un impedimento permanente o temporaneo.
 

33. Osservazione in merito al comma 7 dell’Art. 6 (Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)
Occorre coordinare meglio le disposizioni dell’art. 4, comma 5 e dell’art. 6 comma 7.
L’art. 4, comma 5 precisa che i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni ed attivabili al lavoro, “vengono avviati” ai centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Ogni 90 giorni, essi devono presentarsi agli stessi CPI per aggiornare la propria posizione. L’articolo 6, comma 7 prevede che Regioni e Province Autonome possono stabilire che il patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico sia effettuata presso soggetti accreditati ai servizi al lavoro. Occorre precisare se il beneficiario dell’assegno di inclusione debba comunque recarsi al CPI oppure presso i soggetti accreditati.
 

34. Osservazioni in merito al comma 6 dell’Art. 8 (Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)
Il nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6: a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo; b) non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 4, salvi i casi di esonero; c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato.
La norma non specifica la modalità di verifica dell’assenza, se in relazione alla mancata “presentazione” ad un appuntamento o alla mancata “partecipazione” ad un’attività che presuppone uno svolgimento continuativo.
Occorre, inoltre, meglio coordinare le norme di cui all’art. 8, comma 6, lettera a) e all’art. 4, comma 4.
L’art 8 comma 6, lett. a) ha previsto la decadenza del Nucleo familiare percettore dell’Assegno di Inclusione nel caso in cui un componente del nucleo non si presenti presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo.
Tuttavia, l’articolo 4, comma 4 prevede la sanzione della sospensione, non precisando se tale sospensione ha una durata massima, oltre la quale si decade dal beneficio. Le due norme richiedono, pertanto, di essere coordinate.
 

35. Art. 9 (Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di Inclusione)
All’articolo 9 sono aggiunti i seguenti commi:
2-bis. Per offerta di lavoro si intende l’offerta di una candidatura per una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o un intermediario autorizzato o accreditato. Il rifiuto di una offerta di lavoro va pertanto inteso come rifiuto a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante o mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio con il centro per l’impiego, il servizio per il lavoro accreditato, un intermediario autorizzato o il datore di lavoro.
2-ter. La modalità e le tempistiche di presentazione dell’offerta di lavoro e di risposta da parte del beneficiario sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Relazione illustrativa
Il posto di lavoro offerto non è di norma nelle disponibilità del centro per l’impiego, e la valutazione ultima circa l’assunzione è in capo al datore di lavoro; pertanto, per offerta di lavoro è da intendersi l’offerta di una candidatura per una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o un intermediario. Il rifiuto di una offerta di lavoro va pertanto inteso come rifiuto a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante. Nell’ipotesi in cui il posto di lavoro offerto sia nella disponibilità del servizio per il lavoro, la mancata presentazione al colloquio o il rifiuto di sottoscrivere un contratto di lavoro da parte del beneficiario costituisce causa di decadenza del beneficio.
La definizione semplificata di offerta di lavoro agevola l’applicazione della condizionalità. Tuttavia, restano ancora indefiniti gli aspetti procedurali, che sono invece fondamentali per i rilevanti effetti giuridici che discendono dalla formulazione di una offerta di lavoro e, quindi, la prevenzione o la neutralizzazione del contenzioso.
 

36. Osservazione in merito al comma 1 e 2 dell’Art. 9 (Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di Inclusione)
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, il decreto non prevede una durata minima per l’offerta di lavoro congrua a tempo determinato. Tuttavia, lo stesso art. 9, al comma 2 ha previsto la sospensione dell’Assegno di inclusione nel caso di rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi. Pertanto, la lettura induce a ritenere che la durata minima irrinunciabile debba essere di almeno un mese, ma potrebbe essere precisato dalla norma stessa.
 

37. Osservazione in merito al comma 5 dell’Art. 10 (Incentivi)
Con riferimento agli incentivi per l’assunzione delle persone con disabilità, la norma non specifica la modalità di declinazione nel Patto di Servizio personalizzato dell’attività di mediazione svolta dagli enti richiamati nell’articolato e della figura professionale responsabile dell’inserimento lavorativo dei disabili.
 

38. Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
All’articolo 12, comma 2, dopo l’ultimo capoverso, è inserito il seguente capoverso: “Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile e cumulabile con altre indennità di partecipazione a tirocini, corsi di formazione o al servizio civile universale”.
Relazione illustrativa
Si ritiene opportuno che il Supporto possa essere cumulato con altre forme di indennità di partecipazione alle politiche attive.


39. Osservazioni in merito al comma 2 dell’Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
Si chiede di fornire chiarimenti, anche attraverso norma di interpretazione autentica, in merito all’ambito soggettivo di applicazione della misura introdotta per il supporto per la formazione e il lavoro dall’art. 12, con particolare riguardo ai requisiti soggettivi della platea di destinatari. In particolare, l’articolo 12, comma 2, secondo periodo, stabilisce che il Supporto per la formazione e il lavoro possa essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, purché non siano inclusi nella scala di equivalenza (di cui all'articolo 2, comma 4) e non siano già obbligati all’adesione e alla partecipazione attiva ad attività formative, di lavoro e di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa (ai sensi dell'articolo 6, comma 4).
L’incrocio delle norme richiamate risulta fondamentale, perché individua le platee dei singoli componenti di nuclei beneficiari dell’Assegno di inclusione che possono anche fruire del supporto per la formazione e il lavoro, in quanto non già obbligati a partecipare ad attività formative o di politica attiva. Tuttavia, l’individuazione dell’area di sovrapposizione delle due misure non risulta chiara. Dal combinato disposto dei diversi rimandi normativi (art. 12, comma 2; articolo 2, comma 4 e articolo 6, commi 4 e 5) la platea dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione ed il Lavoro sembrerebbe essere circoscritta ai componenti del nucleo percettori di Assegno che decidono di aderire al percorso formativo del Supporto (genitori o maggiorenni che studiano o lavorano o hanno carichi di famiglia purché non compresi nella scala di equivalenza).La richiesta è di regolare con una norma l’ambito oggettivo di applicazione della misura introdotta per il supporto per la formazione e il lavoro dall’art. 12, con particolare riguardo ai requisiti soggettivi della platea di destinatari che altrimenti resta di difficile lettura interpretativa.
 

40. Osservazione in merito al comma 3 dell’Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
L’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all’articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all’articolo 5, attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. La norma non chiarisce se vi sia corrispondenza tra la domanda di Supporto per la formazione ed il lavoro e la DID.
 

41. Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
All’articolo 12, comma 5, al primo capoverso, dopo le parole “Il richiedente” è aggiunto “entro trenta giorni dalla richiesta”. Al capoverso successivo, le parole “Nel patto di servizio personalizzato” sono eliminate. La parola “indicare” è sostituita con “dichiarare”. Dopo le parole “quale misura di attivazione al lavoro” è aggiunto il seguente capoverso “La verifica delle dichiarazioni, a cura dell’INL nell’ambito delle attività di controllo di cui all’articolo 7, è effettuata per il tramite della cooperazione applicativa sul Sistema Informativo Unitario di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”.
Relazione illustrativa
La norma non indica un termine per la convocazione. Il patto di servizio non è un luogo in cui raccogliere dichiarazioni ma in cui vengono inserite le politiche attive concordate ed effettuate con il servizio competente. In ogni caso, l’adempimento richiesto al beneficiario dalla norma deve essere auto dichiarato e verificato da INL, non dai CPI, in cooperazione applicativa per il tramite del SIU.
 

42. Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
All’articolo 12, è aggiunto il comma 6-bis:
6-bis. Nel caso in cui l’operatore del centro per l’impiego ravvisi che il richiedente del Supporto per la formazione e il lavoro presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 5, invia il richiedente ai servizi sociali, per la valutazione multidimensionale. L’invio del richiedente deve essere corredato delle Relazione illustrativa che l’hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l’impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l’identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma. Nel rispetto di tale principio generale, qualora la normativa o altri provvedimenti Regionali stabiliscano forme di collaborazione o integrazione tra servizi territoriali competenti per l’area lavoro e l’area sociale, si rimanda a tali modalità, che possono essere adottate anche in riferimento alla platea dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.
Relazione illustrativa
La norma, pur riferendosi esplicitamente a persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, non fornisce alcuna indicazione su cosa si debba fare qualora i CPI rilevino bisogni complessi e la necessità di una presa in carico integrata con i servizi sociali, limitandosi a parlare di politiche del lavoro e della formazione.
 

43. Osservazione in merito al comma 7 dell’Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6 (sottoscrizione del patto di servizio personalizzato) e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Dalla lettura della norma, il collegamento tra la corresponsione del beneficio economico e la partecipazione alle misure previste nel Patto di Servizio Personalizzato, così come formulata, rischia di lasciare spazio a dubbi interpretativi; in particolare il collegamento del beneficio economico solo alla partecipazione alla formazione (oltre che a progetti utili alla collettività) crea problematiche interpretative e distorsive (durata della formazione, offerta di formazione effettivamente finalizzata a riattivare la persona e non a tenerla nel percorso formativo ecc.). In tal senso, sarebbe più opportuno legare il riconoscimento del beneficio all’adesione al percorso finalizzato al reinserimento lavorativo e il mantenimento del beneficio economico al rispetto delle misure previste nel percorso.
 

44. Osservazione in merito al comma 8 dell’Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
L’interessato è tenuto a aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In caso di mancata conferma il beneficio economico è sospeso. Tale disposizione non chiarisce che cosa si intenda per “sospensione”; in particolare, si dovrebbe prevedere una differenza tra l’istituto della sospensione e quello della decadenza e, nel caso, declinarne le caratteristiche e gli effetti. Inoltre, la disposizione non specifica la modalità telematica dell’invio della conferma.
 

45. Osservazione in merito al comma 9 dell’Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), secondo cui i beneficiari di Reddito di cittadinanza tra i 18 e i 29 anni hanno l’obbligo di assolvere al “diritto- dovere” all’istruzione e alla formazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e ai fini della sua erogazione. Dalla lettura della norma, non si desume però se l’assolvimento dell’obbligo sia una condizionalità per ottenere il beneficio (cfr. anche l’articolo 12, comma 4).
In altri termini, non risulta disciplinato cosa accade quando il beneficiario non assolve l’obbligo e quali siano le modalità per farlo. Inoltre, potrebbe essere utile chiarire come operi l’intreccio tra l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e altri obblighi formativi (ad esempio, la partecipazione ad un percorso formativo previsto dal Programma GOL).
 

46. Osservazione in merito al comma 10 dell’Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
L’articolo 12, comma 10, riepiloga le disposizioni del decreto riferibili all’Assegno di Inclusione ed applicabili anche al Supporto per la formazione e il lavoro. Tra le disposizioni comuni, non compare il comma 3 dell’articolo 3, che prevedrebbe l’esenzione del Supporto per la formazione e il lavoro dal pagamento dell’IRPEF. Questa possibilità era già prevista con riferimento all’Assegno di Ricollocazione: ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D. Lgs.150/2015, l'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Per evitare aggravi amministrativi per lo stesso INPS, sarebbe opportuno prevedere una esclusione esplicita anche con riferimento al Supporto per la formazione e il lavoro.
 

47. Osservazione in merito al comma 13 dell’Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
Appare fondamentale che i CPI e gli operatori autorizzati e accreditati possano disporre di informazioni dettagliate sulle diverse categorie di percettori di strumenti di sostegno del reddito richiamate nella norma, mediante standard condivisi e aggiornati in tempo reale. In particolare, al fine di consentire l’efficace concentrazione delle politiche attive rivolte ai destinatari ed individuare la platea degli utenti dei servizi, occorre poter disporre di elenchi aggiornati recanti le informazioni relative ai beneficiari ed alle autorizzazioni effettivamente rilasciate dall’INPS in merito al riconoscimento degli strumenti, con la relativa durata di erogazione.
 

48. Art. 12 (Supporto per la formazione e per il lavoro)
Dopo l’art. 12 è inserito il seguente:
Articolo 12-ter.
1. Le comunicazioni dei servizi per il lavoro agli utenti, ivi comprese le convocazioni, sono effettuate anche con mezzi telematici, quali la messaggistica telefonica o la posta elettronica. Ulteriori modalità di comunicazione sono definite tramite Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Relazione illustrativa
Come più volte richiesto dalle Regioni è necessario inserire norme di semplificazione sulla convocazione degli utenti. Le convocazioni devono poter essere effettuate anche per il tramite di mezzi digitali e avere valore legale. L’emendamento consente di snellire e unificare le modalità di convocazione degli utenti da parte dei Centri per l’Impiego, estendendo a tutte le categorie di utenti il sistema di convocazione semplificato già delineato per i percettori del reddito di cittadinanza dall’art. 4, comma 15-quinquies, del DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, successivamente abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.


49. Art. 13 (Disposizioni transitorie, finale e finanziarie)
All’articolo 13, sono aggiunti i seguenti commi:
4-bis. Il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 12, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74 del 28 giugno 2019, come modificato con il decreto ministeriale n. 59 del 22 maggio 2020, contribuisce alla realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia “Investimento” - Intervento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ha durata fino al 31 agosto 2026.
4-ter. Le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell’art. 1, commi 793 e seg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall’art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 ”.
Relazione illustrativa
L’emendamento 4-bis prolunga la durata del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, rendendola coerente con il suo inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’emendamento 4-ter estende le deroghe alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa per le assunzioni anche alle assunzioni coperte dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all’articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire pienamente il turn over del personale trasferito alle Regioni a seguito della riforma del 2015 che, diversamente, se soggetto agli ordinari vincoli, porterebbe in breve tempo ad un “depotenziamento” dei servizi, a fronte del depauperamento degli organici a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni. La norma è dunque volta a mantenere (a risorse invariate) l’attuale livello degli organici dei CPI.
 

50. Art. 13 (Disposizioni transitorie, finale e finanziarie)
All’articolo 13, comma 7, primo capoverso, dopo le parole “conversione del presente decreto” è aggiunto “previa intesa in Conferenza unificata di cui articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131”
Relazione illustrativa
Data la rilevanza della materia, si ritiene opportuno e necessario che le intese previste in attuazione della norma in oggetto risultino “forti” in quanto finalizzate al raggiungimento di posizioni unitarie e il conseguimento di obiettivi comuni.
 

51. Art. 28 (Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)
All’articolo 28, comma 2, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, è aggiunto “previa intesa in Conferenza unificata di cui articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131”
Relazione illustrativa
Data la rilevanza della materia, si ritiene opportuno e necessario che le intese previste in attuazione della norma in oggetto risultino “forti” in quanto finalizzate al raggiungimento di posizioni unitarie e il conseguimento di obiettivi comuni.
 

52. Art. 28 (Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)
All’articolo 28, comma 3, dopo le parole “apposite convenzioni” è aggiunto “di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”

Relazione illustrativa
La formulazione proposta non chiarisce di quale convenzione si tratti.
 

53. Art. 44 (Disposizioni finanziarie)
Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
9. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi," sono aggiunte le seguenti parole: "convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili,".
10. All'onere derivante dal comma 9 del presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200 della legge 23 dicembre 2014. n. 190.
Relazione illustrativa
L’Agenzia delle Entrate ha confermato in un recente interpello che l’obbligo dell’imposta di bollo si applica sempre nel caso di documenti privati che hanno per oggetto convenzioni. Vi rientrano, dunque, anche le convenzioni in materia di tirocini di orientamento e formativo. Si ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo sia un modo per facilitare la stipulazione delle convenzioni per i tirocini. Con l’esenzione dall’imposta di bollo i tirocini verrebbero anche equiparati agli altri atti in materia di lavoro, che non sono soggetti a questo onere tributario e burocratico.

Roma, 24 maggio 2023