Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2023, n. 25328 - Valutazione del rischio di incendio nelle operazioni di pulizia del rullo gommato. Responsabilità del datore di lavoro e del RSPP. Estinzione


Fatto Diritto



1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 4 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna alla pena di mesi 1 di reclusione nei confronti di F.R., nella qualità di datore di lavoro, e di M.N., nella qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, in ordine al delitto di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore G.E., avvenuto in (Omissis).

1.1.I fatti sono stati ricostruiti nelle sentenze di merito, conformi, nel modo seguente. G., alla data su indicata, presso lo stabilimento VIBAC ove si produce nastro adesivo, stava svolgendo ordinarie operazioni di pulizia del rullo gommato della linea di spalmatura SP36: dopo aver portato vicino alla macchina un secchio contenente il detergente toluolo, aveva intinto uno straccio di cotone nel liquido, era salito sui gradini per accedere al rullo gommato e si era posizionato in piedi sulla sbarra di scorrimento mobile della pedana; con la macchina accesa a giri bassi, aveva posto lo straccio sul rullo gommato, quando improvvisamente lo straccio aveva preso fuoco; le fiamme avevano incendiato il film plastico incorsato nella macchina e G. era stato raggiunto da frammenti di pellicola incendiata; con i vestiti già attinti dal fuoco, il lavoratore era uscito rapidamente dalla zona di lavoro e nel scendere gli scalini, aveva urtato il secchio lasciato ai piedi dei gradini, dal quale si era versato il toluolo, liquido infiammabile, che aveva attinto il G. alimentando la combustione in corso; guadagnata l'uscita e raggiunto il piazzale, G. si era sdraiato per terra: un collega con degli indumenti era riuscito a spegnere le fiamme che avevano, ormai, avvolto il corpo; trasportato in elicottero al Pronto Soccorso, gli erano state diagnosticate ustioni di H e III grado da sostanza infiammabile sul 55% della superficie corporea e era rimasto degente in ospedale per tredici mesi.

1.2.Secondo la contestazione di cui al capo di imputazione, gli addebiti di colpa nei confronti di F. e M. sono stati individuati nella imprudenza, negligenza e imperizia e nella violazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 28, comma 2, lett. a), per avere gli stessi omesso di adottare le opportune misure tecniche e organizzative atte a scongiurare il rischio di incendio nelle operazioni di pulizia del rullo gommato, in corso di attività che per sua natura produceva scariche elettrostatiche e che prevedeva l'utilizzo di solvente infiammabile a temperatura ambiente (in particolare non erano stati previsti l'obbligo di effettuare le operazioni di pulizia a macchina ferma, il divieto di portare contenitori di solventi nella zona di pulizia della macchina); del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 77, comma 3, per non aver fornito ai dipendenti addetti alla pulizia del rullo dispositivi di protezione individuali idonei con riguardo al rischio incendio ed in particolare indumenti antistatici a bassa propagazione di fiamma; D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 64, comma 1, lett. a), per non avere verificato che il secchio utilizzato per contenere toluene disponesse di coperchio idoneo a impedire lo sversamento del solvente; D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 1, per non avere dotato di protezioni anticaduta la postazione di lavoro per la pulizia del rullo, posta a 0,85 metri da terra.

1.3.Il Tribunale, a fronte di tale contestazione, aveva ritenuto che il rischio di incendio esistente all'interno della linea spalmatrice fosse stato adeguatamente individuato e valutato nel Documenti di Valutazione del Rischio: agli imputati doveva essere addebitata una responsabilità non già in relazione alla accensione del fuoco, ma solo in relazione alla propagazione dello stesso, determinata da una prassi, ovvero quella di portare il contenitore contenente il toluolo nei pressi del rullo, conosciuta da M. e da F..

La Corte di Appello aveva ritenuto che non fosse stato adeguatamente valutato il rischio incendio in quanto il DVR conteneva valutazioni generiche e non prendeva in considerazione il rischio specifico legato alla mansione di pulizia del rullo spalmatore, favorita nel caso di specie dallo sversamento a terra del toluolo, a sua volta determinato dalla prassi di portare il contenitore nei pressi del rullo.

Sia il Tribunale, sia la Corte avevano escluso che la condotta del lavoratore potesse essere considerata abnorme.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore.

2.1. Ricorso F..

2.1.1 Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al riconoscimento del nesso di causa, in luogo della condotta abnorme e/o esorbitante del lavoratore.

Il difensore osserva che il lavoratore si era apprestato ad eseguire le operazioni di pulizia, senza indossare i guanti, salendo su una barra a ciò non deputata, tenendo in tasca un accendino e, infine, portando presso la zona di lavoro un quantitativo non minimo di toluolo. La Corte aveva ritenuto che tale comportamento non potesse essere considerato abnorme, in quanto conforme alla prassi pericolosa, invalsa nello stabilimento, di recare il recipiente del toluolo privo di coperchio, emersa dalle sommarie informazioni rese da alcuni testi, le cui dichiarazioni erano state, tuttavia, ritenute utilizzabili tardivamente, ovvero a istruttoria e discussione conclusa: a dibattimento detti testi avevano reso una versione differente, secondo la quale la funzione del recipiente, dotato di funzionante meccanismo di chiusura, era solo quella di raccogliere le gocce di risulta dell'imbibimento dello straccio.

La Corte, in ogni caso, non aveva considerato che sin dal 2008 era stata predisposta dal RSPP una dettagliata procedura di pulizia che prevedeva l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e l'impiego di una minima quantità di solvente all'interno di recipienti chiusi e che demandava al preposto la sorveglianza delle operazioni in sicurezza.

Così ricostruita la valutazione ex ante del rischio specifico, la Corte avrebbe dovuto affermare la rilevanza causale assorbente del comportamento abnorme tenuto dal lavoratore in concorso con profili colposi attinenti all'omesso controllo di quella lavorazione, imputabili ad altre figure e non al datore di lavoro.

2.1.2 Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in punto ravvisata responsabilità del datore di lavoro in relazione a tutte le imputazioni di colpa specifica. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe ritenuto "probabile" la conoscenza da parte degli imputati della prassi invalsa nella effettuazione delle operazioni di pulizia del rullo e non avrebbe considerato che la verifica della idoneità delle procedure di sicurezza dei processi di lavorazione e la vigilanza sulla loro costante applicazione avrebbero dovuto fare capo ad altri soggetti, quali il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il responsabile di reparto. L'affermazione della Corte, secondo cui la eventuale mancata conoscenza della prassi sarebbe stata irrilevante in quanto il datore di lavoro avrebbe peccato nella doverosa previsione e prevenzione, era errata: l'operazione di pulizia, infatti, era stata oggetto di specifica procedura di sicurezza redatta dall'azienda e consegnata all'infortunato durante i corsi di formazione, portata a conoscenza di tutti i capi reparto e gli addetti alla manutenzione già nel 2008 e affissa nel reparto di spalmatura in prossimità dei macchinari. Il DVR, infine, aveva preso in considerazione anche tutti i rischi relativi al reparto spalmatura con espresso richiamo al documento sulla protezione contro le esplosioni.

2.1.3 Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.. La Corte, riferendosi solo alla gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa e all'elevato grado della colpa, non avrebbe operato una valutazione complessiva della condotta e di tutte le peculiarità del caso concreto. Il difensore sottolinea anche come, a tal fine, si sarebbe dovuto considerare il comportamento successivo al reato, ovvero l'integrale risarcimento del danno.

2.2. Ricorso di M..

2.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio della motivazione con riferimento alla distinzione tra le mansioni del preposto e quelle del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il difensore rileva che la figura del RSPP non ha un ruolo operativo, ma solo consultivo, strumentale e tecnico nella predisposizione del piano si sicurezza.

2.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla c.d. prassi abusiva riscontrata in azienda nel servizio di pulizia del rullo. La Corte aveva individuato delle carenze nel DVR ed in tal modo aveva violato il divieto di reformatio in peius, posto che tali carenze erano state escluse in primo grado, e non aveva tenuto conto che le operazioni di pulizia del rullo erano state procedimentalizzate nella nota del 2008. La Corte, inoltre, in ordine alla conoscenza da parte di M. della prassi non corretta di pulizia del rullo si era espressa i termini di mera "probabilità".

2.2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio della motivazione con riferimento alla abnormità del comportamento del lavoratore. Il difensore riprende gli stessi argomenti già sviluppati nel ricorso dell'imputato F., di cui al motivo sub 2.1.2.

2.2.4 Con il quarto motivo ha dedotto il vizio della motivazione con riferimento alla quantificazione della sanzione ed alla applicazione della sanzione detentiva in luogo di quella pecuniaria.

3. Il Procuratore generale, in persona dei sostituto Dr. Luca Tampieri, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

4. Il difensore del ricorrente M.N. ha depositato memoria di risposta alle conclusioni scritte del Procuratore Generale con cui ha ribadito i motivi di ricorso.

5. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (art. 590 c.p.) e della data di consumazione (20 maggio 2014), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 c.p.. Il termine massimo di prescrizione, tenuto conto dei periodi di sospensione, è decorso al 23 giugno 2022, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

6. Entrambi i ricorsi hanno dedotto motivi non manifestamente infondati: tali devono essere qualificati il motivo del ricorso di F., relativo alla individuazione dei profili di colpa ed in particolare alla ritenuta "probabile" conoscenza della prassi con cui venivano svolte le operazioni di pulizia e prima ancora alla valutazione del Documento di Valutazione del Rischio, e il motivo del ricorso di M., relativo alla individuazione della sua posizione di garanzia in relazione alle funzioni a lui demandate dalla legge. La non manifesta infondatezza dei motivi di entrambi i ricorsi ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.
 


P.Q.M.
 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2023