Tipologia: Collazione CCNL
Data firma: 14 giugno 2023
Parti: Utilitalia, Proxigas, Anfida, Assogas e Cisal FederEnergia
Settori: Chimici-Servizi, Acqua e gas
Fonte: cnel.it


Verbale sulla collazione del CCNL unico Gas-Acqua 30 settembre 2022

In Roma, in data 14 giugno 2023, tra Utilitalia, Proxigas, Anfida, Assogas e la O.S. Cisal FederEnergia assistita dalla Cisal […], con il presente Protocollo si concorda la sottoscrizione della stesura definitiva del CCNL 30 settembre 2022, il cui testo, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, viene allegato al presente verbale.
A tale proposito, nel confermare la volontà delle Parti di attenersi e dare piena applicazione agli Accordi Interconfederali 18 giugno 2013 (Confindustria - Cisal) e 2 agosto 2013 (Confservizi - Cisal) e al Testo Unico 14 gennaio 2014 (Confindustria - Cisal) e 10 marzo 2014 (Confservizi - Cisal), si conviene quanto segue:
1. Le associazioni datoriali riconoscono a Cisal FederEnergia il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore, secondo le modalità previste nell'apposito paragrafo dell'art. 8 del CCNL;
2. Avuto riguardo all'art. 7 ed all'art. 5 del CCNL, le strutture territoriali della Cisal FederEnergia possono esercitare il ruolo di assistenza sindacale della RSU nelle materie previste dal CCNL su richiesta della RSU medesima;
3. Analogamente per i gruppi industriali - intendendosi qui per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - le informazioni di cui all'art. 5, punto 2 possono essere rese dalla Direzione del gruppo alla Segreteria Nazionale di Cisal FederEnergia sempre che la sua rappresentatività sia rilevante e comunque rilevata secondo i termini del TU del 14 gennaio 2014 (Confindustria - Cisal) e 10 marzo 2014 (Confservizi - Cisal);
4. Fatti salvi eventuali accordi aziendali in essere, in attuazione dell'art. 30 dello Statuto dei lavoratori
e con riguardo all'art. 8 del CCNL vengono riconosciuti ai dirigenti degli organismi direttivi Cisal FederEnergia fino a 36 ore trimestrali di permessi sindacali retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni; le parti si riservano di procedere alla indicazione del numero dei dirigenti provinciali e nazionali che potranno fruire di tali permessi in funzione delle diverse realtà delle unità produttive aziendali, fatto salvo il minimo di 1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 addetti per unità produttiva. Per gli aspetti relativi(alle modalità di richiesta e fruizione dei permessi di cui sopra di farà riferimento a quanto previsto nel relativo paragrafo dell'art. 8 del CCNL.
Le Parti si danno atto che i richiami contenuti nel testo del CCNL agli accordi interconfederali si intendono riferiti a quelli sottoscritti dalla Confederazione Cisal sopra riportati al comma 1.
Fermo restando quanto sopra, le Parti firmatarie del presente verbale precisano che, ogniqualvolta nel testo contrattuale allegato si fa riferimento ad altri sindacati dei lavoratori, tale riferimento, in quanto compatibile, deve intendersi valido anche per la Cisal FederEnergia.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Gas-Acqua 30 settembre 2022