Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 31 maggio 2023
Soppressione delle commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
G.U. 29 giugno 2023, n. 150

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», che, all'art. 71, disciplina la dispensa dal servizio per infermità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico in materia di pensioni di guerra»;
Visti, in particolare, gli articoli da 105 a 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che disciplinano la composizione e il funzionamento delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 932, recante provvidenze in favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e, in particolare, l'art. 3, in ordine ai requisiti prescritti per i familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza, tra cui, nei casi previsti, la condizione di invalidità a proficuo lavoro;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di invalidità pensionabile e, in particolare, l'art. 8, concernente la definizione dello stato di inabilità ai fini della concessione di prestazioni previdenziali ai familiari superstiti di iscritto o pensionato nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visto l'art. 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, recante norme per il riconoscimento della invalidità civile;
Visto l'art. 13, della legge 8 agosto 1991, n. 274, che disciplina, per talune categorie di dipendenti pubblici, le modalità per l'accertamento, ai fini pensionistici, dell'inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio;
Visto l'art. 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 94, recante provvidenze in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ, in particolare, in ordine ai requisiti prescritti per i familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio, tra cui, nei casi previsti, la condizione di invalidità a proficuo lavoro;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 del quale la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime, tra cui la gestione dei dipendenti pubblici operante presso il soppresso INPDAP ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, successivamente confluita nell'Istituto nazionale della previdenza sociale per effetto dell'art. 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto l'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la concessione della pensione di inabilità ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
Visto l'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, che rinomina le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile in commissioni mediche di verifica;
Visto il decreto del Ministro del tesoro dell'8 maggio 1997, n. 187, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni contenute al citato art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, recante la disciplina per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, in particolare, gli articoli 4, 6 e 7, in tema di commissioni mediche di verifica e commissione medica superiore;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, recante «Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori», in cui, tra l'altro, sono disciplinati gli adempimenti delle commissioni mediche di verifica;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2005, recante rimodulazione della composizione e dei criteri di funzionamento, tra l'altro, delle commissioni mediche di verifica;
Visto l'art. 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina la soppressione delle commissioni mediche di verifica, ad eccezione di quelle ubicate nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, recante l'individuazione della data dell'avvio delle funzioni del nuovo assetto territoriale e la rideterminazione delle competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante «Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica al servizio, a norma dell'art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, l'art. 4, recante l'individuazione degli organi sanitari chiamati a pronunciarsi in materia;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nei confronti dei dipendenti pubblici, ad eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che attribuisce alle commissioni mediche di verifica la competenza ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute;
Vista la direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei criteri e delle procedure di selezione, tra l'altro, dei medici delle commissioni mediche di verifica e della commissione medica superiore;
Visto l'art. 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che ha ripristinato gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità per causa di servizio in favore del personale della polizia locale;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (di seguito decreto-legge), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'art. 45, comma 3- bis, come modificato dall'art. 13-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che dispone, a decorrere dal 1° giugno 2023, la soppressione delle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato, altresì, che il predetto comma 3-bis prevede il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale di tutte le funzioni svolte dalle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e il conseguente subentro nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle stesse, nonché nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite;
Visto il comma 3-ter del citato art. 45, che dispone, tra l'altro, che gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa indicati nella norma siano effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria.
Considerato che, ai sensi del comma 3-quater del suddetto art. 45 del decreto- legge, entro il 31 maggio 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative del trasferimento di funzioni delle commissioni mediche di verifica, comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato, nonché sono accertate, con il medesimo decreto, le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Rilevata l'esigenza di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità di competenza delle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
 

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 45, comma 3-quater del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, ai sensi dell'art. 45, comma 3-bis, come modificato dall'art. 13-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, le modalità attuative relative al trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle funzioni già svolte, sulla base di specifiche norme di legge, dalle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le norme di coordinamento per assicurare lo svolgimento delle predette funzioni.
 

Art. 2
Funzioni trasferite all'INPS

1. A decorrere dal 1° giugno 2023, sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale le funzioni già svolte dalle commissioni mediche di verifica.
2. Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative:
a) all'accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti di cui alla lettera a) aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità;
c) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare;
d) agli accertamenti medico-legali per la concessione dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, all'Istituto nazionale della previdenza sociale è trasferita ogni altra funzione svolta, sulla base di specifiche norme di legge, dalle soppresse commissioni mediche di verifica.
 

Art. 3
Modalità attuative

1. Per i procedimenti avviati sulla base delle richieste pervenute all'Istituto nazionale della previdenza sociale dal 1° giugno 2023, gli accertamenti medico-legali di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'art. 45, comma 3-ter del decreto - legge sono effettuati dall'Istituto stesso con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria.
2. In ogni caso, qualora e nei limiti in cui permanga l'obbligo di legge, ai fini della dichiarazione di inidoneità per motivi di salute nei confronti del personale docente della scuola, all'esito degli accertamenti medico-legali di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), partecipa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito designato dal competente ufficio scolastico regionale. Agli accertamenti medico-legali di cui all'art. 2, comma 2 lettera c) partecipa il sanitario nominato in rappresentanza delle associazioni di categoria che tutelano gli invalidi di guerra, qualora e nei limiti in cui permanga l'obbligo di legge.
3. A decorrere dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento medico-legale inoltrate dalle varie amministrazioni pubbliche procedenti sono acquisite e trattate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in via telematica, secondo parametri tecnici e modalità procedurali stabiliti dall'Istituto medesimo nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e armonizzazione delle procedure previsti dal comma 3-bis dell'art. 45 del decreto-legge.
 

Art. 4
Disposizioni transitorie

1. Per le richieste di accertamento medico-legale di cui all'art. 2, pendenti dinanzi alle commissioni mediche di verifica al 31 maggio 2023 e per quelle per cui, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato, inoltra la documentazione di pertinenza all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede alla relativa definizione ai sensi dell'art. 45, comma 3 ter, ultimo periodo.
2. Le informazioni registrate nel sistema informatico in uso al Ministero dell'economia e delle finanze sono rese disponibili, mediante modalità digitali che saranno individuate sulla base di apposito Protocollo di intesa da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della Direzione dei servizi informativi e dell'innovazione, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nelle more del successivo trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli archivi delle commissioni mediche di verifica operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è garantito l'accesso alla documentazione e a tutti gli atti necessari all'espletamento delle funzioni trasferite.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto, ove necessario, può fare richiesta di utilizzo dei locali attualmente in uso alle commissioni mediche del Ministero dell'economia e delle finanze, per un periodo massimo di sei mesi, sulla base di un'apposita convenzione con il predetto Ministero, previo rimborso dei relativi costi logistici e di funzionamento.
4. In relazione ai contenziosi, che hanno ad oggetto le funzioni trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la tempestiva trasmissione degli elementi eventualmente in possesso ai fini della gestione del relativo contenzioso.
5. In ragione della soppressione ex lege delle commissioni mediche di verifica e delle funzioni di accertamento medico-legali da queste svolte sulla base di accordi interministeriali ovvero di atti autorizzativi sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nei confronti del personale militare e di polizia, anche ad ordinamento civile, i relativi atti autorizzativi e gli accordi cessano di avere efficacia dalla data del 31 maggio 2023 e la documentazione relativa ai procedimenti in corso è restituita, per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato sulla base delle rispettive competenze, ai soggetti competenti.
 

Art. 5
Accertamento delle risorse

1. Le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies del decreto-legge, iscritte, a legislazione vigente, sul capitolo n. 1274 piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ammontano in termini di competenza e di cassa ad euro 3.745.000,00 annui a decorrere dal 2023.
2. Al fine di concludere le procedure di pagamento per le attività espletate dalle commissioni mediche del Ministero dell'economia e delle finanze fino al 31 maggio 2023, le somme che risultano disponibili per il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relative all'esercizio finanziario 2023, ammontano ad euro 1.283.000,00.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le risorse di cui al comma 2 per l'esercizio finanziario 2023, nonché le risorse di cui al comma 1 a decorrere dall'esercizio finanziario 2024. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previdenza sulla base di apposita rendicontazione.
 

Art. 6
Disposizioni finali

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 cessano le attività delle commissioni mediche operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Le convenzioni in corso stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con i componenti delle commissioni di cui al precedente comma si intendono ex lege risolte con effetto dal 1° giugno 2023. A decorrere dalla medesima data sono da intendersi ex lege revocati i provvedimenti direttoriali di nomina, nell'ambito delle citate commissioni, di ulteriori componenti.
 

Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 6 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2023

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone