PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DA LAVORO


TRA

Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Campania - con sede a Napoli, via Nuova Poggioreale, rappresentata dal dott. Daniele Leone, nella sua qualità di Direttore regionale di INAIL Campania

E

ANMIL APS - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del lavoro - Sede Regionale Campania - con sede in Napoli, Piazzetta duca degli Abruzzi n. 96 cap 80142 rappresentata da Patrizia Sannino, nella sua qualità di Presidente ANMIL Campania, definiti congiuntamente le “Parti”.
 

PREMESSO CHE

L’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
l’Inail, coerentemente con la propria mission, attua nei confronti delle persone con disabilità da lavoro e dei loro familiari, un modello di tutela globale integrata, finalizzata al recupero delle funzioni lese, al potenziamento delle capacità residue, al reinserimento nella realtà familiare, sociale e lavorativa (ai sensi del comma n.166, art. 1 della Legge n.190/2014, così come modificato dal comma n.553, art.1 della Legge n.145/2018);
L’Inail considera con estrema attenzione le opportunità di sviluppo di partenariati con le più rappresentative associazioni di categoria degli invalidi da lavoro per migliorare l’efficacia e la rilevanza della propria azione;
L’ANMIL, coerentemente con la propria mission, cura la tutela dei diritti e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti di cui al D.P.R. 31 marzo 1979;
L’ANMIL assiste e tutela i propri iscritti grazie ad una capillare presenza sul territorio con le sue Sedi e alla presenza di personale professionalmente preparato che sovente opera con un approccio “peer counselling”;
L’ANMIL promuove iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro, ad individuare e attuare specifici percorsi formativi per il reinserimento dell’infortunato e/o della sua famiglia nel contesto sociale, svolgendo un importante ruolo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica - scuole - su queste tematiche, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza;
L’ANMIL progetta e attua con partner istituzionali quali i ministeri, le regioni e principalmente il partner di eccellenza INAIL progetti personalizzati per gli infortunati e i loro familiari che sono al centro e il centro di ogni progetto di reinserimento sociale e lavorativo realizzato.
 

PRESO ATTO

della volontà di confermare e ampliare la collaborazione attraverso interventi integrati, da attivarsi tramite appositi percorsi di formazione, di orientamento e specifici progetti finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro e al benessere dei loro familiari e dei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali;
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

L’Inail attua nei confronti delle persone con disabilità da lavoro, dei loro familiari e dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, un modello di tutela globale ed integrata, finalizzata al recupero delle funzioni lese, al potenziamento delle capacità residue, al reinserimento nella realtà familiare, sociale e lavorativa; tali finalità vengono perseguite attraverso l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative e sociali.
L’Inail con la presa in carico degli infortunati ed il percorso di reinserimento degli stessi nella vita di relazione, persegue le finalità istituzionali così come definite dalle disposizioni dell’Ente in materia di reinserimento e riabilitazione.
L’ANMIL persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari;
L’ANMIL svolge altresì una specifica attività di formazione, informazione, di supporto orientativo anche per l’acquisizione di nuove competenze professionali, di sostegno psicologico mirato per il rientro del lavoratore infortunato nel contesto familiare e lavorativo.
 

Articolo 2 - Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli impegni di cui al successivo articolo 3.
 

Art. 3 - Impegni delle Parti

Le Parti convengono e si impegnano per l’adozione di iniziative mirate alla realizzazione, a livello regionale, provinciale e locale, di progetti ed interventi finalizzati a favorire il recupero dell’integrità psicofisica e a facilitare il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.
Analoghe iniziative potranno essere realizzate mediante appositi interventi e progetti sinergici mirati a facilitare il sostegno dei familiari per la gestione a domicilio delle situazioni di grave disabilità e non autosufficienza riportate dagli infortunati/tecnopatici oppure finalizzati alla rielaborazione del lutto e alla ricostruzione di un nuovo equilibrio di vita nei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali.
Ai sensi degli artt. 19 e 20 del “Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione” emanato dall’INAIL con delibera del C.d.A., n. 404 del 14 dicembre 2021 e di quanto disposto in materia con la circolare applicativa nr. 7/2022 dell’INAIL, tali progetti riguarderanno interventi, singoli o collettivi, finalizzati a:
□ sostegno alla persona;
□ sostegno all’autonomia;
□ integrazione e reinserimento sociale;
□ reinserimento lavorativo;
□ interventi di formazione/informazione.
A tal fine, le Parti si impegnano ad agevolare l’utile diffusione delle informazioni a livello regionale sulle prestazioni e servizi erogati a favore delle persone con disabilità da lavoro, dei familiari e dei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali per la definizione dei bisogni dell’utenza nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione e trattamento dati;
L’Inail si impegna a collaborare con l’ANMIL nell’individuazione dei bisogni dell’utenza, individuali o collettivi, attraverso il costante monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali riconosciute e l’analisi delle situazioni prese in carico in regione.
L’ANMIL si impegna a fornire dati aggiornati sui servizi e sugli interventi di assistenza e di tutela effettuati in favore dei lavoratori infortunati del lavoro e dei tecnopatici così come a favore dei familiari e dei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali e altresì a pubblicizzare le iniziative di natura progettuale che verranno condivise per effetto del presente Protocollo.
Le Parti definiranno, attraverso specifici accordi attuativi, di cui al successivo art. 5, progetti mirati al reinserimento nella vita di relazione e lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, dei familiari e dei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali.
I destinatari dei citati progetti saranno individuati sia tra coloro che risultano essere infortunati/tecnopatici già presi in carico dalle équipe multidisciplinari di primo livello delle Unità territoriali INAIL e/o iscritti alle Sezioni provinciali ANMIL ma anche tra i loro familiari e altresì tra i familiari superstiti di vittime di infortuni mortali.
 

Art. 4 - Tavolo di coordinamento

Si istituisce un Tavolo di coordinamento con funzione di condivisione e monitoraggio dei piani operativi e delle attività con l’ulteriore finalità di valutazione dei risultati raggiunti. Il Tavolo sarà composto da almeno n. 3 rappresentanti rispettivamente uno di Inail e due di ANMIL.
 

Art. 5 - Accordi attuativi

Ciascun progetto, potrà essere oggetto di specifico accordo attuativo all’interno del quale saranno declinati gli obiettivi, la tempistica, le attività che verranno svolte, le modalità di realizzazione e il contributo di ciascuna delle Parti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali. A tal fine, le Parti possono convenire sul coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati, nelle modalità previste dai vigenti regolamenti, per il raggiungimento delle finalità dei progetti individuati.
 

Art. 6 - Durata/Recesso

Il presente Protocollo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione dello stesso e non è previsto il rinnovo tacito.
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno tre mesi a mezzo posta elettronica certificata.
 

Art. 7 - Tutela dell’immagine

Le Parti si impegnano a garantire l’utilizzo dei rispettivi loghi secondo le disposizioni che ognuna di esse è tenuta a rispettare al proprio interno. I loghi delle Parti saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni, oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti eventuali Accordi attuativi. L’utilizzazione del logo, di una delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’impegno delle Parti di cui all’art. 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito istituzionale le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Art. 9 - Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Atto.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate “Informazioni Confidenziali” quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 10 - Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Qualora risulti impossibile tale risoluzione è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
 

Articolo 11 - Registrazione

Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Napoli, 28/06/2023

Il Direttore regionale Inail
Daniele Leone

Il Presidente regionale Anmil
Patrizia Sannino