Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001 n. 166


 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale


VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196, recante norme in materia di promozione
dell'occupazione;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142 comma 1, lettera d) che individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
VISTO l'Allegato A dell'Accordo Stato – Regioni del 18 febbraio 2000 relativo all'accreditamento delle strutture formative;
SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
ACQUISITO il parere della Conferenza Stato Regioni.

DECRETA

Art. 1
Definizione dell'Accreditamento

1. L'accreditamento è un atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione - orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il presente Regolamento, con i relativi allegati nn. 1, 2 e 3 che ne fanno parte integrante, è attuativo dell'Allegato A dell'Accordo Stato - Regioni del 18.2.2000.
2. L'accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.
3. I requisiti minimi di cui all'art.6, commi 1) e 2) e Allegato 2 costituiscono la base comune dei sistemi regionali di accreditamento.
4. L'accreditamento viene concesso ai soggetti, di cui all'art.3, a prescindere dalle scelte organizzative e a condizione che i soggetti da accreditare rispettino il contratto collettivo di lavoro di riferimento, per il personale dipendente, o le normative e gli accordi relativi a forme flessibili di impiego ed accettino il sistema di controlli pubblici.
 

Art. 2
Ambito dell'accreditamento

1. Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale.
2. Per attività di formazione si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.
 

Art. 3
I destinatari dell'accreditamento

1. Sono tenute all'accreditamento le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.
2. Le sedi operative devono disporre di risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo predefiniti standard.
3. Non sono soggetti all'accreditamento:
a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;
b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.
4. Nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative.
 

Art. 4
I soggetti responsabili dell'accreditamento

1. Responsabili delle procedure di accreditamento sono le Regioni relativamente all'offerta formativa programmata sul proprio territorio.
2. Tali Amministrazioni, per realizzare l'istruttoria, l'auditing in loco e i relativi controlli, possono ricorrere anche a risorse esterne, purché siano garantite l'indipendenza o "terzietà" rispetto agli organismi da accreditare e le procedure di trasparenza e di libera concorrenza.
 

Art. 5
Tipologie di accreditamento

1. L'accreditamento viene rilasciato alle sedi operative in relazione agli ambiti dell'orientamento e/o della formazione professionale.
2. L'accreditamento per l'orientamento viene rilasciato per le attività di cui all'art. 2, comma 1 e per tutte le tipologie di destinatari.
3. L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative:
a) obbligo formativo: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art.68 comma 1 lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;
b) formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
c) formazione continua, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.
4. L'accreditamento per la formazione nell'area dello svantaggio e per adulti disoccupati viene rilasciato all'interno di ciascuna macrotipologia, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti.
5. All'interno di ogni macrotipologia sono individuati anche requisiti necessari esclusivamente per l'adozione di alcune metodologie specifiche e per alcune tipologie specifiche d'utenza, fatti salvi gli altri requisiti.
6. Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie.
7. La sede operativa accreditata per la formazione assicura le attività orientative direttamente o avvalendosi di sedi operative accreditate per l'orientamento.
 

Art. 6
Struttura dell'Accreditamento

1. Per poter essere accreditate le sedi operative devono garantire i requisiti di cui al modello operativo dell' Allegato 2 relativi ai seguenti criteri:
a) capacità gestionali (a1) e logistiche (a2)
b) situazione economica
c) competenze professionali
d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate
e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio
2. Le Regioni possono individuare ulteriori criteri e procedure aggiuntive a quelle previste nel successivo art. 8.
 

Art. 7
Rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema qualità

1. Le sedi operative già in possesso del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni o sistemi equipollenti riconosciuti a livello europeo potranno essere accreditate con una procedura che preveda solo la verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del precedente articolo 6) comma 1, e il controllo del possesso degli indicatori
relativi ai criteri a) b) e c) non compresi compiutamente nel sistema di qualità e specificati nell'Allegato 3.
Le Regioni individueranno le modalità di tale controllo.
2. La certificazione, per consentire l'iter previsto nel comma precedente, deve essere rilasciata, per ISO 9001, da organismi di certificazione dei Sistemi Qualità nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation) e, per sistemi equipollenti, da analoghe strutture.
 

Art. 8
Procedure per l'accreditamento

1. L'organismo di formazione che intende accreditare una propria sede operativa presenta domanda direttamente alla Regione, specificando se è in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da un organismo accreditato da SINCERT o da altri organismi equivalenti.
2. Dalla data della richiesta dell'accreditamento, le sedi operative potranno usufruire di azioni di sostegno previste dalle Regioni, con particolare riferimento alla formazione degli operatori.
3. Il procedimento che porta al rilascio dell'accreditamento si avvale:
a) di una verifica istruttoria, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta;
b) di una verifica in loco, nella quale si accerta la conformità e l'operatività rispetto ai requisiti prescritti. Le modalità e l'organizzazione di tali controlli sono specificati dalle Regioni.
4. Le Regioni segnalano al Ministero gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 , comma 2.
5. Le sedi operative accreditate, con la specificazione della tipologia di accreditamento, verranno inserite in un apposito elenco regionale, che verrà aggiornato in modo ricorrente.
6. Alle strutture cui appartengono le sedi che non ottengono il rilascio dell'accreditamento devono essere comunicate le situazioni di non conformità ai requisiti previsti.
7. Dell'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell'inserimento delle sedi operative in un elenco nazionale.
 

Art. 9
Durata e validità dell'accreditamento

1. Le Regioni provvederanno a verificare annualmente, secondo modalità stabilite dalle stesse, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento.
2. L'accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.
3. Le Regioni, qualora riscontrino l'esistenza di rilevanti non conformità in sedi operative con certificazione del sistema qualità, oltre ad applicare le sanzioni di cui al comma precedente, procederanno alla segnalazione delle difformità riscontrate all'organismo che ha riconosciuto i soggetti certificatori in questione.
 

Art. 10
Definizione di standard di competenze professionali dei formatori

1. Entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, definisce gli standard minimi di competenze professionali relative alle funzioni di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi, progettazione, valutazione, orientamento, di cui al punto 3 lett. c) dell'Allegato A dell' Accordo
Stato-Regioni.
2. Gli standard minimi sono definiti a partire dal "Quadro delle competenze necessarie per la realizzazione delle funzioni professionali", di cui al punto 3 dell'Allegato 2.
3. A seguito della fase di sperimentazione di cui all'art. 12 e successivamente ogni tre anni dall'emanazione del presente decreto si provvede ad un eventuale aggiornamento degli standard minimi.
 

Art. 11
Periodo transitorio e accreditamento provvisorio per sedi di recente costituzione

1. L'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi d'orientamento e di formazione a far data dal 1 luglio 2003. Da tale data l'accreditamento viene concesso, per l'obbligo formativo, alle sedi operative in cui si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.
2. Entro il 30 giugno 2002 le sedi formative che hanno già operato dovranno essere accreditate relativamente ai criteri a2) b) d) ed e) di cui al comma 1 dell'art. 6; le sedi di nuova costituzione relativamente ai criteri a) e b) . Entro il 30 giugno 2003 le sedi dovranno essere accreditate relativamente ai criteri c) e a1).
3. A regime, per le sedi operative di recente costituzione che non possono disporre dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del comma 1) dell'art. 6, le Regioni, verificata la sussistenza dei requisiti relativi ai criteri a), b) e c) del medesimo comma, rilasciano un accreditamento provvisorio per la durata di due anni, durante il quale attiveranno una verifica dei livelli di
efficacia ed efficienza e del sistema di relazioni.
 

Art 12
Sperimentazione del modello operativo

1. Per verificare l'adeguatezza del modello operativo di cui all'Allegato 2 e per procedere ad eventuali aggiustamenti, entro il 1 marzo 2003, verranno sottoposte a monitoraggio e a valutazioni le modalità di applicazione e i risultati ottenuti, tenendo conto della praticabilità di esperienze regionali.
2. Durante il periodo della sperimentazione le Regioni possono apportare, comunicandole al Ministero, motivate deroghe limitatamente all'area dello svantaggio.
 

Roma, lì 25 maggio 2001

IL MINISTRO
F.to Raffaele Morese