Cassazione Penale, Sez. 7, 10 luglio 2023, n. 29721 - Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ricorso inammissibile


 

Presidente: ACETO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 12/05/2023
 

Rilevato che

N.A. - imputata di una serie di reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs. 81/2008) - con un primo motivo di ricorso (rectius, appello, trasmesso a questa Corte dalla Corte territoriale in quanto relativo a sentenza inappellabile), deduce l'omessa ed erronea valutazione in ordine alle risultanze istruttorie e la contradditoria, manifesta illogicità e carenza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per i reati a lei addebitati;

Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Il giudice ha infatti indicato nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputata, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dal giudice di merito a sostegno di quanto sopra, dovendosi la Corte di Cassazione limitare a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici;

Considerato che

il secondo motivo di ricorso (rectius, appello, trasmesso a questa Corte dalla Corte territoriale in quanto relativo a sentenza inappellabile), con il quale censura, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è parimenti non consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle doglianze difensive, avendo la Corte di Appello evidenziato l'assenza di elementi positivi valorizzabili al fine del riconoscimento delle invocate attenuanti, nonché il contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio, volte unicamente a negare i fatti provati (cfr. pag. 6); che, infine, quanto alla richiesta di riconoscimento del beneficio della non menzione, si tratta di censura articolata puramente in fatto che presuppone una valutazione discrezionale di merito, in quanto tale non valutabile da parte di questo giudice di legittimità, risentendo all'evidenza negativamente la doglianza dell'erroneo rimedio impugnatorio attivato (appello);

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
 

P.Q.M.
 



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 maggio 2023