Cassazione Penale, Sez. 4, 05 luglio 2023, n. 28793 - Art. 437 c.p.: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - rel. Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -

Dott. RICCI Anna Luisa - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A., (RINUNCIANTE) nato a (Omissis) parte civile;

nel procedimento a carico di:

B.B., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCIA VIGNALE;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
 

FattoDiritto

 


1., Il difensore di A.A., parte civile costituita nel procedimento a carico di B.B., ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 aprile 2022, che ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Avellino il 28 ottobre 2020. Con la sentenza confermata in appello, il Tribunale aveva ritenuto insussistente il fatto ascritto all'imputata, diversamente qualificato come violazione dell'art. 437 c.p. (la B.B. era stata tratta a giudizio per il reato di cui all'art. 451 c.p.).

2. Il giudizio di appello è stato instaurato a seguito dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e da A.A.. La sentenza della Corte di appello è stata impugnata, invece, dalla sola parte civile, la quale ha dedotto errata applicazione dell'art. 437 c.p. e carenza della motivazione.

3. In data 20 marzo 2023 è pervenuta una nota, sottoscritta dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, che ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse conseguente ad un "accorcio transattiva intervenuto tra le parti". Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In tal senso ha concluso anche il Procuratore generale.

4, Alla declaratoria di inammissibilità non può seguire la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento. Costituisce infatti principio consolidato, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della Essa per le ammende, non potendosi configurare in questo caso una ipotesi di soccombenza (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 76/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonchè, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2023