CIRCOLARE

Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale - Circolare 5 marzo 1997, n. 28/97 - Direttive applicative del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 70 del 25 marzo 1997)

 


Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 38346/2015;





Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro.

Alle regioni - Assessorati alla sanità.

Alle OO.SS. dei datori di lavoro.

Alle OO.SS. dei lavoratori.

e, per conoscenza:

Al Ministero della sanità.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Al Ministero dell'interno.

Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali.

Al Ministero della difesa.

Al Ministero dei trasporti e della navigazione.



Individuazione datore di lavoro nei condomini. - Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore.

Trasferimento di sede. - Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, successivamente all'assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi e di compilazione del documento di cui all'art. 4, comma 2, trasferisce la propria attività in altra sede, lo stesso è tenuto ad aggiornare la valutazione dei rischi ed il documento pertinente, in analogia a quanto previsto dal comma 7 del citato art.4, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti, in particolare per quanto riguarda l'ambiente di lavoro.

Subappalto nei trasporti. - Nel caso in cui un'azienda di trasporto subappalti ad imprese minori, i cosiddetti "padroncini", l'esecuzione di servizi di trasporto, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 7 (contratto di appalto o contratto d'opera), in quanto tale articolo disciplina unicamente l'ipotesi dell'affidamento a terzi di lavori da realizzare all'interno dell'azienda o unità produttiva.

Tenuta del registro infortuni. - L'art. 4, comma 5, lett, o) prevede per il datore di lavoro la tenuta di un registro infortuni "nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro". Il decreto del Ministro del Lavoro 5.12.96 ha modificato unicamente la nota esplicativa all'allegato B del decreto ministeriale 12.9.1958 relativo al modello di registro precisando che l'obbligo di registrazione sussiste quando l'infortunio comporta "l'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento". L'ampliamento delle registrazioni (da 3 giorni a 1 giorno) è finalizzato unicamente alla raccolta dei dati statistici utili a fini prevenzionistici.

La nuova disposizione ha mutato solo per tale aspetto i contenuti dell'articolo 403 del D.P.R. 547/55.

In relazione a quanto sopra conservano la loro validità le motivazione della circolare n.537 del 3 febbraio 1959 che, in riferimento all'obbligo di conservazione del registro sul luogo di lavoro, ha fornito indicazioni applicative in ordine ad alcune fattispecie.

In particolare la circolare ha chiarito che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità o svolta in sedi con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in questione sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.

La verifica concreta di tale situazione è ovviamente rimessa all'apprezzamento dell'organo di vigilanza.



Assoggettabilità alla normativa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro delle imprese individuali il cui titolare si avvale di collaboratori familiari. - Nell'ipotesi di un'impresa artigiana costituita in forma individuale, la tutela antinfortunistica e di igiene va apprestata obbligatoriamente nel caso in cui i collaboratori familiari prestino la loro attività in maniera continuativa e sotto la direzione di fatto del titolare.

Nell'ipotesi invece in cui tale subordinazione di fatto non sussista ed il familiare esplichi saltuariamente la propria attività per motivi di affezione gratuitamente ed in veste di alter ego del titolare, la tutela non va apprestata.

p. Il Ministro: Gasparini