Cassazione Penale, Sez. 3, 25 luglio 2023, n. 32103 - Controllo HACCP: temperatura troppo bassa nel reparto gastronomia. Va provata la condotta negligente del direttore del supermercato se il monitoraggio del bancone era affidato al caporeparto



Presidente Ramacci- Relatore Reynaud

 

Fatto



1. Con sentenza del 7 aprile 2022, il Tribunale di Prato ha condannato C.D. alla pena di 2.000 Euro di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) L. 30 aprile 1962, n. 283, per aver detenuto per la vendita, quale direttore di un supermercato, alimenti cotti in cattivo stato di conservazione, in quanto mantenuti, nel banco vetrina del reparto gastronomia, a temperatura inferiore a quella prevista.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 42 c.p. per essere stata ritenuta la sua penale responsabilità in qualità di direttore dell'ipermercato sulla presunzione che il malfunzionamento delle attrezzature del banco gastronomia - ed in particolare del display indicante la temperatura e della regolazione della stessa - fosse a lui addebitabile per omesso controllo. Si allega, per contro, che il manuale HACCP affidava detto controllo al caporeparto e che il Tribunale aveva erroneamente affermato che, in mancanza di prova di apposita delega scritta od orale, quel documento non avesse valore giuridico.

Ci si duole, inoltre, che la sentenza, ritenendola non suffragata da documentazione e così invertendo l'onere della prova, non avesse dato rilievo alla circostanza, riferita da una testimone, che l'imputato, assente per malattia il giorno dell'accertamento, fosse sostituito dal direttore di altro ipermercato.

Si lamenta, da ultimo, che, essendo l'imputato assente dal 1 agosto ed essendo l'accertamento avvenuto il giorno 22 del mese, mancava la prova - ed era del tutto improbabile - che l'irregolarità del funzionamento degli impianti risalisse al periodo precedente, con conseguente mancanza del requisito della coscienza e volontarietà della condotta previsto dall'art. 42, comma 4, c.p..

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. per aver la sentenza escluso l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria nel supermercato - e le testimonianze di coloro che vi procedettero - benché non fosse stato dato avviso, quantomeno ai capireparto presenti, della facoltà di farsi assistere da un difensore.

 

 

Diritto

 


1. Per ragioni di priorità logica, occorre in primo luogo affrontare il secondo motivo di ricorso e lo stesso - reputa il Collegio - non è fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il controllo sulla temperatura del banco gastronomia effettuato presso il supermercato dagli ispettori dell'ASL - in sentenza definiti quali "tecnici della prevenzione" - fosse qualificabile come attività di polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 352 e 354 c.p.p., con conseguente applicazione del successivo art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 disp. att. c.p.p., che prevedono, rispettivamente, la facoltà, pur senza obbligo di preavviso, di assistere all'atto da parte del difensore della persona sottoposta ad indagini e l'obbligo di avvertire l'indagato, se presente, di tale facoltà. Non rilevando la prima delle citate disposizioni, il Tribunale ha escluso la violazione della seconda sul rilievo che, non essendo C.D. presente al momento dell'accertamento, nessun avvertimento potesse essere dato.

1.2. Va innanzitutto premesso che, se fosse davvero applicabile la disciplina richiamata in sentenza, non sussisterebbe alcuna violazione di legge, poiché l'art. 114 disp. att. c.p.p. limita il dovere di avvertimento dell'indagato posto in capo alla polizia giudiziaria al solo caso in cui questi sia presente al momento del compimento dell'atto e, contrariamente a quanto opina il ricorrente, detto obbligo non può essere inteso come estensibile ad altre persone presenti (nella specie, i capireparto) che non erano indagati e mai lo sono successivamente stati.

1.3. È assorbente, tuttavia, il rilievo che la disciplina invocata dalla difesa dell'imputato non era certamente applicabile al caso di specie posto che all'epoca dell'accertamento neppure il ricorrente era indagato, nè erano emersi a carico del medesimo indizi di reità prima del compimento delle attività il cui risultato si reputa inutilizzabile.

Ed invero, dalla sentenza si ricava che si trattò di un normale controllo sull'igiene degli alimenti effettuato dall'autorità di vigilanza, senza che vi fosse notizia di reato, nè soggetti indagati o indagabili. Prima di effettuare l'accertamento di cui si discute - concretizzatosi nella misurazione della temperatura del banco gastronomia - non vi era alcun elemento che potesse far ritenere la sussistenza della violazione, per vero, neppure macroscopica. Soltanto all'esito dell'accertamento della temperatura, e sulla base dello stesso, sono emersi indizi di reità per la contravvenzione poi fatta oggetto di contestazione in giudizio.

In forza dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e della consolidata interpretazione di questa Corte, dunque, le disposizioni processuali del codice di rito dovevano trovare applicazione soltanto con riguardo agli atti successivi (cfr. Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, Di Vico, Rv. 276679), ma al riguardo il ricorrente non muove alcuna contestazione.

2. Venendo al primo motivo di ricorso, reputa invece il Collegio che lo stesso sia fondato.

2.1. La sentenza (pag. 3) attesta che il manuale di autocontrollo predisposto dall'azienda "nella sezione sulle temperature dei banchi caldi...contiene procedure di verifica periodica sull'idoneità della temperatura, affidate all'operatore addetto e pone in capo al responsabile di reparto un'azione di monitoraggio sui banchi". Affermando che nel caso di specie si era tuttavia verificato "il mancato funzionamento dei display della temperatura e conseguentemente la presenza di valori termici non idonei", la penale responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sul rilievo che "trattandosi di attrezzature poste nell'esercizio commerciale le verifiche sul corretto funzionamento e la loro sostituzione sono di competenza del responsabile del punto vendita" e che, al proposito, non era stata fornita prova di una delega ad altri rilasciata.

2.2. A tale ultimo riguardo, va innanzitutto ribadito che, secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di disciplina degli alimenti, la responsabilità per i reati commessi nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da una società articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega in forma scritta (Sez. 3, n. 9406 del 09/02/2021, Arena, Rv. 281149). Con riguardo, poi, alla vendita di sostanze alimentari all'interno di un ipermercato - e la sentenza dà atto che nel punto vendita qui in esame lavoravano ben 114 dipendenti - si è più volte chiarito che destinatario delle disposizioni relative al controllo e alla vigilanza preliminari alla messa in vendita del prodotto è il responsabile del relativo reparto, su cui grava anche l'obbligo di sorvegliare i sottoposti circa l'osservanza delle disposizioni medesime (Sez. 3, n. 3107 del 02/10/2013, dep. 2014, Caruso, Rv. 259090; Sez. 3, n. 17084 del 09/09/2015, dep. 2016, Simonetti, Rv. 266578; Sez. 3, n. 22112 del 08/04/2008, Melidei, Rv. 240045).

2.3. Ciò posto, non può essere ovviamente esclusa una (eventualmente concorrente) responsabilità dei soggetti apicali responsabili dell'unità aziendale con riguardo agli obblighi di garanzia sui medesimi gravanti, riconducibili alla figura dell'operatore sanitario alimentare.

Al proposito va osservato che, in forza dell'art. 3, comma 1, n. 3 Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2022, adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio - che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - l'operatore sanitario alimentare è la "persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo". A norma del successivo art. 17, comma 1, tra l'altro, "spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte".

Pur trattandosi di contravvenzione punita anche soltanto a titolo di colpa, occorre tuttavia ribadire che a tale tipologia di responsabilità deve essere ricondottI non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, Pravadelli, Rv. 277476).

3. Venendo al caso di specie, osserva il Collegio che la sentenza impugnata non specifica - nè, al proposito, soccorre il silente capo d'imputazione - quale sarebbe stata la negligente condotta di controllo esigibile dall'imputato e nella specie omessa, tale da poter essere causalmente collegabile al fatto illecito ascritto.

Una volta attestato - come emerge dalla sentenza - che il protocollo HACCP prevedeva procedure di verifica periodica sull'idoneità della temperatura dei banchi gastronomici caldi, affidandole all'operatore addetto e al capo reparto, per affermare la penale responsabilità dell'imputato occorreva accertare, ad es., se i dipendenti ne fossero stati informati, se si trattasse di disposizione di fatto ordinariamente rispettata o violata, se fossero previsti, e di fatto attuati, controlli per verificarne il rispetto, se le procedura di verifica periodica avessero rilevato non conformità e/o difetti di funzionamento delle attrezzature e se di ciò fosse stato informato il direttore del supermercato (che, al momento del controllo, risultava, peraltro, assente per malattia).

In sostanza, la sentenza impugnata ha attribuito al ricorrente la soggettiva responsabilità per una condotta non chiarita e contraddittoriamente ricostruita, mentre sarebbe stato necessario concretizzare - dando in motivazione evidenza delle prove utilizzate - quale omissione, soltanto genericamente affermata, fosse idonea a fondare logicamente una responsabilità colposa per il reato ascritto.

4. L'impugnata sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato in diversa persona fisica.
 


P.Q.M.
 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato in diversa persona fisica.