Tipologia: Accordo
Data firma: 12 luglio 2023
Validità: 01.10.2023
Parti: 2i Rete Gas e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, RSU
Settori: Chimici, Gas e acqua, 2i Rete Gas
Fonte: filctemcgil.it

Sommario
:


Verbale di accordo

Il giorno 12/07/2023 si sono incontrati in Roma, in modalità mista in presenza e da remoto, 2i Rete Gas spa […], le Segreterie Nazionali, Filctem Cgil […], Femca Cisl […] e Uiltec Uil […], unitamente alla delegazione sindacale delle rappresentanze regionali, territoriali e RSU

Premesso che
Le parti riconoscono l'importanza del dialogo e della contrattazione aziendale quale livello rispondente all'individuazione e definizione degli strumenti più efficaci e delle metodologie più utili al perseguimento degli obiettivi aziendali e della sua competitività.
In tal senso, le Parti riconoscono che la flessibilità oraria in una logica di sostenibilità della mobilità territoriale sia contemperata con le esigenze aziendali e di business che consistono nel dover gestire, sviluppare e valorizzare reti e infrastrutture della distribuzione del gas con l'obiettivo del miglioramento continuo e dell'eccellenza operativa.
Le Parti ritengono inoltre opportuno proseguire nel percorso di evoluzione degli esistenti strumenti e soluzioni finalizzati a contemperare le esigenze aziendali con la ricerca di maggior benessere per i lavoratori, anche nell'ottica di un miglioramento del work life balance.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte della presente intese.

2. Flessibilità oraria giornaliera Dipartimenti / Aree
2.1 Ferme restando le previsioni di cui agli accordi vigenti, che restano integralmente richiamate ed efficaci, le Parti in osservanza delle previsioni di cui all'art. 23 del CCNL Gas Acqua vigente, concordano con la presente intesa, con decorrenza 1° ottobre 2023, la definizione per tutti i Dipartimenti ed Aree Operative della flessibilità giornaliera nell'ambito dell'articolazione oraria settimanale vigente con le seguenti modalità:
Tabella 1

Dipartimento/Aree

Orario flessibile di territorio

Orario dal Lunedi al Giovedì

 

 

Orario del Venerdì

 

Dalle

Alle

 

Dalle

Alle

Entrata

7.45

8.30

Entrata

7.45

8.30

Pausa Pranzo (1 ora)

12.30

14.00

Pausa Pranzo

 

 

Uscita

16.45

17.30

Uscita

13.45

14.30

2.2 L'orario indicato nella tabella 1 non trova applicazione per il personale che svolge l'attività su turni, il personale tecnico/operativo pianificato, il personale al quale è già abbinato un orario part-time, I pianificatori (PMT), personale Ambito Napoli, che restano pertanto, esclusi dalla presente intesa essendo valide le previsioni e l'articolazione oraria previgente. Resta inteso che rimane invariata la durata dell'orario dì lavoro settimanale e giornaliero vigente.
2.3 Al fine di monitorare la regolare attuazione della presente intesa, le Parti concordano che entro la fine del mese di settembre 2024, o anticipatamente fatte salve necessità tecnico organizzative, si potrà procedere ad una verifica sulle modalità applicative della predetta flessibilità.

4. Permessi visite mediche
4.1 Fermo restando che le visite mediche, le cure ambulatoriali, gli accertamenti clinici, le analisi laboratorio devono essere effettuati prioritariamente fuori dall'erario di lavoro, ('Azienda riconoscerà, a tutti il personale dipendente, un numero massimo di 16 ore di permesso retribuito su base annua per "Visita Medica", già comprensivo di eventuali permessi per cicli di terapie (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo terapie fisioterapiche, psicologiche, etc.).
4.2 Il lavoratore potrà usufruire di detto permesso fino a un limite giornaliero di 4 ore non frazionabili, per garantire il servizio nel limite complessivo dell'orario giornaliero, prevedendo pertanto il normale servizio in presenza per la parte residuale della giornata.
4.3 I permessi per "Visita Medica", purché utilizzati nello spirito di minimizzare l'assenza dal lavoro, potranno essere considerati retribuiti se certificati da strutture sanitarie o ospedaliere/ambulatoriali con attestazioni di orario di inizio e fine visita senza alcun riferimento a diagnosi e/o dati sensibili, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di privacy.
4.4. Il tempo in cui il lavoratore è considerato assente dal servizio a titolo di "Visita Medica" a fini di cui sopra è quello necessario all'espletamento delle Visite/accertamenti, incluso il tempo di percorrenza da e per raggiungere il luogo di visita, corrispondente al periodo di assenza che risulterà a sistema e che dovrà essere giustificato nel cartellino presenze.
4.5 Ferma restando l'applicazione delle previsioni di cui ai punti predetti (4.2-4.3-4.4), solo nei casi di terapie o diagnostica "salvavita" e cure per malattie oncologiche, il dipendente interessato, previa richiesta di visita per sopraggiunte patologie, dovrà rivolgersi annualmente al Medico Competente aziendale che, dietro presentazione di idonea documentazione, potrà confermare o meno, con totale salvaguardia delle tutele previste dalla normativa in merito a dati sensibili/sanitari, la presenza della situazione suddetta alle funzioni competenti Datore di Lavoro (DL)/RSPP/Amministrazione del Personale (DHR-AP).
4.6 Per le casistiche di cui al predetto punto 4.5 cosi come per le visite mediche per maternità i permessi non verranno scomputati dal monte ore -sub 4.1- sopra indicato; dovranno comunque essere certificati da strutture sanitarie o ospedaliere/ambulatoriali con attestazioni di orario di inizio e fine visita.
4.7 La certificazione rilasciata dalle strutture competenti sopra indicate - ai fine di garantire all'interessato le tutele di legge in tema di privacy dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii.- deve essere recapitata esclusivamente ad Amministrazione del Personale, mediante mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato ***@2ireteaas.it con l'eccezione del personale operativo che lo invierà all'indirizzo mail "presenze" di appartenenza attualmente in uso (es. ***@2ireteqas.it etc. ).
4.8 Per la gestione dei permessi in lavoro agile si applicano le previsioni di cui all'accordo sindacale del 27/01/2022.
4.9 Qualsiasi utilizzo distorto e/o difforme dei permessi "Visita Medica", in violazione dei doveri contrattuali e di legge, verrà sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del CCNL e della normativa vigente.
La presente disciplina delle visite mediche, che avrà applicazione dal 01 ottobre 2023, annulla e sostituisce ogni altro accordo, regolamento e/o prassi vigente in materia.