Tipologia: Accordo
Data firma: 20 giugno 2022
Parti: Heinz Italia/Unindustria e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Heinz Italia
Fonte: uila.eu


Verbale di accordo aziendale
 

Il giorno 20 Giugno 2022 la Heinz Italia spa […], assistita da Unindustria […] e le strutture Nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil […], presenti le strutture Territoriali dei siti interessati, in assistenza al coordinamento della RSU aziendale, dichiarano di voler sottoscrivere, come in effetti sottoscrivono, il presente verbale di accordo

Premesso che
L’azienda ha promosso durante la fase pandemica il ricorso al cd smart working/lavoro agile cd intende, anche successivamente, ricorrere alla suddetta modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, adattato alle singole realtà di sito, Attese le diversità tra le due sedi aziendali, tale formula dovrà avere i necessari adattamenti e correttivi in particolare sul sito di Latina atteso che l’utilizzo di tale modalità sarà necessariamente legata alla mansione. Pertanto, le Parti concordano fin d’ora che necessari tali adattamenti, correttivi ed anche eventuali integrazioni, siano discussi dall'Azienda unitamente alla RSU del sito di pertinenza, al fine di disciplinare in maniera specifica le singole realtà.
Tutto ciò premesso e considerato le parti come sopra indicato, convengono e disciplinano quanto segue:
Il lavoro agile consiste in una modalità di prestazione del lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla Legge e dal CCNL, in assenza di un preciso orario di lavoro e con autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia sia dell’operatività dell’azienda che dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali;
b) utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali con esclusione dei luoghi che possono non garantire la sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati c delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali;
d) il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore, può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
La programmazione del lavoro in modalità agile è definita, come già accennato in precedenza, all’interno del rapporto tra collaboratore e responsabile organizzativo, secondo obiettivi assegnati in termini di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione favorendo il bilanciamento tra sfera personale e lavorativa ma anche l’autonomia e la responsabilità personale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. La prestazione lavorativa sarà effettuata, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile alla struttura di appartenenza del lavoratore, con le caratteristiche di flessibilità temporale, fermo restando la reperibilità per le necessità lavorative nella fascia oraria corrispondente con l’orario di lavoro della struttura di appartenenza.
Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario, come da normativa vigente che qui si intende richiamata (L. 81/2017, Protocollo Nazionale 7/12/2021).
L’Azienda garantisce il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro nel rispetto degli obbiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro, nonché delle fasce di reperibilità. A tal fine le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro sono Le seguenti; (tecniche; disconnessione dalla rete intranet - organizzative: fasce orarie di reperibilità). Le parti convengono di promuovere un monitoraggio condiviso tra Azienda e RSU con riferimento ai carichi di lavoro ed al diritto alla disconnessione.
Nel periodo di smart working il lavoratore utilizzerà la dotazione aziendale, nello specifico il computer portatile dotato dei necessari software (eventuale tablet, cellulare), rispettando le relative norme di sicurezza e non consentendo ad altri l’utilizzo della stessa.
L’Azienda garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, consegnando, a cadenza annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Rimane fermo l’obbligo per i lavoratori di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione di lavoro agile.
Sarà, quindi, garantita un’adeguata informazione circa l’utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona su modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di lavoro agile, sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l'attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach. Laddove venga accertato un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest’ultimo ne risponde.
Qualora persista l’impossibilità a riprendere l’attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, ivi compreso il rientro presso i locali aziendali.
Si ritiene sostenibile una formula che possa prevedere l’espletamento dell’attività lavorativa su 3 giorni in presenza e su 2 giorni da remoto, compatibilmente con le necessità tecniche ed organizzative aziendali.
Non sono altresì riconosciute particolari indennità.
La modalità di lavoro agile resta subordinata all’approvazione del responsabile funzionale e, per la sola sede di Latina, del responsabile del Personale, si intende automaticamente rinnovata salvo la possibilità di revoca unilaterale da parte dell’azienda, in riferimento alla valutazione delle esigenze tecniche organizzative. In tale caso sarà garantito un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo giustificato motivo di impedimento.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le Parti sociali si impegnano a individuare le modalità di fruizione di tali diritti, quali, per esempio, l’esercizio da remoto dei medesimi diritti e delle libertà sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, fermo restando la possibilità, per il lavoratore agile, di esercitare tali diritti anche in presenza.
Come stabilito dall’art. 20,1. n. 81/2017, lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del Lavoratore. Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.
Il lavoratore in modalità agile è tenuto a riattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto, altresì, alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. Il datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi. Resta ferma la normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
Per ogni aspetto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a quanto statuito nella normativa di cui alla Legge 81/2017, dal Protocollo Nazionale del 7/12/2021, e dagli artt. 21-ter e 21-quater del CCNL Industria alimentare.
Sull’evoluzione del lavoro agile sarà necessario valutare il possibile intervento legislativo che potrebbe andare a modificarne gli aspetti generali attualmente vigenti. Le parti si rendono disponibili, sin d’ora ad incontrarsi qualora sarà necessario un ulteriore aggiornamento sul tema rispetto a quanto qui definito.
Letto, confermato, sottoscritto.