Università degli Studi dell’Insubria
Regolamento per l’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni
Emanato con Decreto 25 ottobre 2018, n. 830
Entrato in vigore il 9 novembre 2018

 

Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, relativo all’attuazione delle direttive comunitarie riguardanti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e del Decreto Interministeriale n° 363 del 5 agosto 1998, recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini dell’attuazione delle norme contenute nel D.lgs. 626/94, con particolare riferimento alla composizione e alle attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione e le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per il personale dell’Università degli Studi dell’Insubria, considerando che:
a. la figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro (RLS) è contemplata dal D.lgs. 81/08 che ne definisce il numero in ragione dei lavoratori presenti presso l’Ateneo;
b. il RLS costituisce una rappresentanza che nei limiti del possibile, opera in forma collegiale per realizzare quanto previsto dalle norme sulla sicurezza;
c. le attività istituzionali dell'Ateneo, nonché la loro distribuzione geografica (l'Università degli Studi dell’Insubria è suddivisa in 3 macro aree geografico-funzionali: Varese, Como, Busto Arsizio);
d. l'art. 7 del Decreto 5.8.1998 n. 363 specifica che il RLS sia individuato fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore e tecnico amministrativo).

Art. 2 - Individuazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 del D.lgs. 81/08 e dall’art. 7 del D.I. 363/98 il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (nel seguito denominati RLS) presso l’Università degli studi dell’Insubria è stabilito in numero pari a cinque unità così ripartite: due in rappresentanza delle sedi di Como, due per le sedi di Varese, una per le sedi di Busto Arsizio; senza distinzioni di ruolo tra personale docente (Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori) e personale tecnico-amministrativo.
2. Come stabilito in sede di contrattazione integrativa nell’incontro del 21 Dicembre 2016, i RLS possono essere designati dalle OO.SS rappresentative di Ateneo e/o dalle RSU di Ateneo.
3. Le Organizzazioni Sindacali rappresentative di Ateneo e le RSU con apposito comunicato di Ateneo (da inoltrare attraverso le mailing list istituzionali e Intranet di Ateneo) quale “Avviso di manifestazione di interesse per ricoprire l’incarico di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”, forniscono tutte le indicazioni per la presentazione della candidatura per l’incarico di RLS, da parte delle lavoratrici e lavoratori.
4. Ricevute le candidature queste vengono verificate in base alle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente.
5. La designazione dei Rappresentanti è effettuata dalle OO.SS e dalle RSU d’Ateneo, in sede di tavolo di contrattazione.
6. Qualora non si raggiungesse il numero previsto di cinque candidature, il numero di RLS designati può essere pari a tre.
7. I RLS si insediano a seguito dell’emanazione del Decreto Rettorale con il quale vengono nominati, durano in carica per tre anni con mandato rinnovabile.
8. Il Datore di Lavoro comunica tempestivamente agli organi di governo dell’Università, agli organi di vigilanza, ai responsabili delle strutture nonché a tutto il personale, i nominativi dei RLS.
9. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 50, comma 7 D.lgs. 81/08).

Art. 3 - Attribuzioni del RLS
1. Oltre a quanto previsto dall’art.50 del D.lgs. 81/08, il RLS:
a. presenta all’Amministrazione segnalazioni di situazioni di pericolo per la salute o la sicurezza dei lavoratori, osservazioni e richieste in merito alle quali l’Amministrazione è tenuta a fornire risposta entro 30 giorni lavorativi;
b. presenta informazioni su eventuali denunce presentate alle autorità competenti in relazione ad accertate violazioni in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di lavoro;
c. pur essendo quello della formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro un compito specifico del datore di lavoro (vedi art. 73 del D.lgs. 81/08), opera per la divulgazione delle conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione, contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza;
d. frequenta i corsi di formazione e aggiornamento relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
e. garantisce il segreto sui processi lavorativi ed i programmi di ricerca di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;
f. garantisce riservatezza, discrezione e anonimato nei confronti di chiunque si rivolga a lui nell’esercizio del mandato;
g. garantisce la massima disponibilità nei confronti dei colleghi lavoratori, così da instaurare un rapporto di fiducia;
h. formula per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce
i. pianifica le visite ai vari luoghi di lavoro.
2. Nei confronti del RLS si applicano le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.
3. Ogni qualvolta il RLS debba interrompere la normale attività lavorativa per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, deve darne comunicazione al Responsabile della struttura di appartenenza, possibilmente in tempo utile affinché possano essere adottati i provvedimenti eventualmente necessari per garantire il servizio senza soluzione di continuità.

Art. 4 - Diritto di accesso
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esercita il diritto di accesso ai luoghi di lavoro come previsto dall’ art. 50 comma 1 lettera a) D.lgs. 81/08.
2. Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o loro delegati; in tali casi viene redatto, a cura del Servizio di prevenzione e Protezione, verbale degli esiti della visita e/o dell’intervento.
3. Il RLS ha facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, ha altresì facoltà di reperire anche dai lavoratori tutte le informazioni utili all’espletamento della propria attività, nel rispetto delle leggi vigenti.
4. I RLS sono informati dei sopralluoghi riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro che l’Amministrazione ritiene opportuno effettuare.
5. In caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti, di pericolo imminente o di situazioni anomale, il RLS e il RSPP o un suo delegato, procede a un tempestivo sopralluogo possibilmente congiunto. Al termine del quale deve essere redatto a cura del Servizio Prevenzione e Protezione il verbale di constatazione che deve essere sottoscritto da tutte le figure istituzionali partecipanti al sopralluogo.
6. Qualora l’attività del RLS richieda l’accesso a documenti aziendali, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione del personale della struttura che detiene i documenti, è necessario un accordo preventivo in merito alla data ed alle modalità di accesso alla struttura.
7. Per l’espletamento delle attività di accesso, il RLS può godere dei benefici di rimborso spese sostenute nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo sulle missioni.

Art. 5 - Convocazione
1. La convocazione del RLS per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.

Art. 6 - Consultazione
2. La consultazione del RLS, laddove prevista dalla disciplina legislativa e contrattuale, si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività. Il RLS ha la facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione secondo le previsioni di legge.
3. La consultazione del RLS deve essere verbalizzata. Il verbale deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dai RLS. I RLS confermano l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale. Alla consultazione partecipa anche il Responsabile del SPP o un addetto al Servizio da questi incaricato.
4. Gli RLS hanno inoltre diritto di partecipare alle riunioni della contrattazione integrativa quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardino la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, negli ambiti e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale. In tale ipotesi la delegazione di parte pubblica è integrata con il Responsabile del SPP o con un addetto al Servizio da questi incaricato, convocato in qualità di esperto.
5. I RLS devono essere consultati tempestivamente e preventivamente dall’Amministrazione in merito ai seguenti punti:
a. valutazione dei rischi
b. designazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi
c. piani di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo e qualsiasi altra misura di prevenzione idonea a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori
d. specifica formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza
e. attivazione di procedure di valutazione e prevenzione sullo stress lavoro-correlato, come indicato nelle linee guida regionali emanate con decreto n.13359 del 10/12/2009 in vigore dal01/08/2010.
6. Nel processo di prevenzione e valutazione dello stress lavorativo sono coinvolti i seguenti attori: RSPP, Medico competente, RLS; anche nel caso che il metodo venga importato dall’esterno. Ai RLS viene garantito l’integrarsi armonicamente (e non per mera sommazione) nel processo complessivo di valutazione dei rischi e nel relativo documento sulla base della valutazione che l’amministrazione predispone. Il documento di valutazione del rischio da stress lavorativo deve essere pertanto organicamente implementato nel documento globale di valutazione del rischio aziendale (art. 28 comma 2 D.lgs. 81/08) ed integrato nel programma generale di prevenzione e protezione aziendale.

Art. 7 - Informazioni e documentazione
1. L’Amministrazione fornisce tutte le informazioni e le documentazioni inerenti alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione a tutela del personale nonché degli studenti e di chiunque operi legittimamente per conto dell’Amministrazione e nell’ambito delle strutture universitarie.
2. Ai RLS devono essere fornite, da parte dell’Amministrazione, tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e igiene. Ogni RLS, ricevute le informazioni e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente ed esclusivamente connesso alla sua funzione.
3. L’informazione relativa ad eventuali infortuni sul lavoro viene comunicata annualmente agli RLS dall’Ufficio che detiene il Registro degli infortuni. Per facilitare la comunicazione tra i RLS e l'Amministrazione, le informazioni e la documentazione di cui sopra possono essere contenute in applicazioni informatiche come da articolo 50 comma 2 del D.lgs. 81.
4. Ogni RLS è autorizzato all’utilizzo di strumenti in disponibilità dell’Amministrazione nella propria sede di lavoro, fatta salva la necessità di dimostrare le competenze necessarie per l’utilizzo delle apparecchiature tecniche. In tali strumenti rientrano anche le pubblicazioni nella specifica materia, nonché il materiale di cancelleria, telefono, fax, personal computer e fotocopiatrici.

Art. 8 - Formazione
1. I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall’art. 37 del D.lgs. 81/08, i cui oneri sono a carico dell’Università degli Studi dell’Insubria. La formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore complessive e deve avvenire entro un anno dall’insediamento. Nell’ambito del programma di formazione per RLS è necessario ed opportuno prevedere una formazione ad hoc mirata alla tipologia ed alla valutazione del rischio specifico rilevato ed inerente le attività lavorative che si svolgono in Ateneo.

Art. 9 - Permessi retribuiti
1. Visto l'articolo 50 del D.Lgs.81/2008 che cita: "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione", vengono riconosciuti a ciascun RLS permessi retribuiti pari a 50 ore annue per ogni rappresentante, previa apposita richiesta da inoltrarsi al Direttore Generale e al responsabile della struttura di appartenenza con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.
2. Le attività di cui alle lettere b), c), d), g), i), e l), dell’art. 50 comma 1 D.lgs. 81/08 sono da considerarsi come orario normale di servizio e verranno computate come tali dopo presentazione di giustificativo (servizio esterno, ecc.).
3. L’Ateneo rimborsa le spese documentate sostenute dai RLS per gli spostamenti necessari all’espletamento dei propri compiti preventivamente autorizzati dal Direttore Generale, salvo casi di comprovata urgenza.

Art. 10 - Tutela
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli non deve subire pregiudizio alcuno, discriminazione o pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti vengono applicate le stesse tutele previste per i rappresentanti sindacali.

Art. 11 - Riunioni periodiche
1. Le riunioni periodiche previste dall’art. 35, del D.lgs. 81/08 sono convocate in forma scritta con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. La convocazione deve riportare anche gli argomenti all’ordine del giorno della riunione e con la stessa deve essere trasmesso il materiale necessario per l’istruttoria degli argomenti.
2. Ogni RLS può chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle singole strutture.
3. Della riunione viene redatto un verbale a cura del Responsabile del SPP o suo delegato. Il verbale viene inviato ai partecipanti entro trenta giorni lavorativi.

Art. 12 - Monitoraggio (ex D reg. Decreto Regionale della Regione Lombardia numero 13559 del 10/12/2009)
1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà effettuata, in sede di Contrattazione Integrativa, un’opportuna verifica in relazione:
a. alla congruità del numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispetto alle dimensioni organizzative dell’Ateneo
b. alla dislocazione logistica degli stessi nelle aree geografiche di riferimento
c. ai punti di criticità che si possono riscontrare con riferimento agli assetti organizzativi dell’Università.

Art. 13 - Norme finali e transitorie
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente e, in particolare, a quella di seguito elencata, che si intende integralmente recepita:
a. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” e successive modifiche ed integrazioni
b. D.R. della Regione Lombardia numero 13559 del 10/12/2009
c. D.M. 5 agosto 1998 n. 363 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni”
d. Contratto Collettivo Nazionale quadro relativo agli aspetti applicativi individuati e disciplinati dagli artt. 47 e segg. del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008” riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”; e successive modifiche ed integrazioni
e. Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria.