Tipologia: CCNL
Data firma: 19 maggio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Uniontessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Tessile-abbigliamento, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Sezione I
Parte Generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Interpretazione del contratto e controversie
Art. 5 - Distribuzione del contratto. Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 6 - Esclusività di stampa
Art. 7 - Decorrenza e durata
Art. 8 - Sistema di relazioni industriali nel settore tessile-abbigliamento
Art. 9 - I livelli di contrattazione
Art. 9 bis - Il contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 9 ter - La contrattazione aziendale
1) - Soggetti

2) - Requisiti
3) - Finalità e contenuti
4) - Procedure di consultazione e di verifica
5) - Procedure
• Norma transitoria n. 1.
Capitolo II - Sistema di informazioni
Art. 10 - Occupazione - Investimenti - Mercato Del Lavoro
1) - Osservatorio di settore
2) - A livello regionale
3) - A livello territoriale
4) - Distretti industriali tessile/abbigliamento
5) - A livello aziendale
Art. 10 bis - Formazione
• A livello nazionale
• A livello territoriale e distretti
• A livello aziendale
5) Imprese a dimensione europea
Art. 11 - Andamento attività produttiva
Art. 12 - Lavoro esterno
• Dichiarazione di intenti
Art. 13 - Contrazione temporanea orario di lavoro
Art. 14 - Mobilità interna della manodopera
Art. 15 - Clausola di salvaguardia
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 16 - Rappresentanze sindacali unitarie
• Numero dei componenti delle RSU
Art. 17 - Delegato di impresa
Art. 18 - Immunità sindacale
Art. 19 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 20 - Permessi per cariche sindacali
Art. 21 - Assemblee
Art. 22 - Affissioni
Art. 23 - Versamenti dei contributi sindacali
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 24 - Assunzione
• Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art.25 l. 223/91).
• Norma valida solo per comparti abbigliamento e bottoni.
Art. 25 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 26 - Contratto a termine
Art. 26 bis - Lavoro interinale
Art. 27 - Periodo di prova
Art. 28 - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro
A) - Apprendistato

• Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee e tagliatori su segnato
• Dichiarazione a verbale n. 1
• Dichiarazione a verbale n. 2
• Dichiarazione a verbale n. 3
• Dichiarazione a verbale n. 4
• Dichiarazione delle parti
B) - Periodo di addestramento per operai nuovi assunti di età superiore a venti anni
C) - Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
D) - Contratti di formazione
E) - Disposizioni finali
Art. 29 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi
Art. 30 - Tossicodipendenza
Art. 31 - Orario di lavoro
A) - Regime ordinario

B) - Riduzione dell'orario di lavoro
C) - Regimi particolari di orario
D) - Norme particolari per la torcitura
E) - Disposizioni particolari
F) - Disposizioni applicative
• Dichiarazione a verbale n. 1
• Dichiarazione a verbale n. 2
Art. 32 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
• Dichiarazione a verbale n. 1
• Dichiarazione a verbale n. 2
Art. 33 - Lavoro straordinario
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Art. 33 Bis - Parte Generale - Banca Ore.
Art. 34 - Lavoro a squadre
Art. 35 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 36 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 36 bis - Lavoro Ripartito (Job Sharing)
Art. 37 - Definizione ed elementi della retribuzione
1. Retribuzione contrattuale nazionale
2. Elementi aggiuntivi della retribuzione
• Disposizione applicativa per il livello aziendale
Art. 38 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 39 - Aumenti periodici di anzianità
• Norma transitoria
Art. 40 - Corresponsione della retribuzione
• Cessione di quote della retribuzione
Art. 41 - Trasferte
Art. 42 - Trasferimenti
Art. 43 - Trattamento per invenzioni
Art. 44 - Cambiamento, cumulo e pluralità di mansioni
1) - Cambiamento di mansioni
2) - Cumulo di mansioni
3) - Indennità per pluralità di mansioni
Art. 45 - Inquadramento unico dei lavoratori
• Norma transitoria
• Commissione paritetica per l'inquadramento
Art. 46 - Passaggi di qualifica da operaio ad intermedio, da operaio ad impiegato, da intermedio ad impiegato
Art. 47 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 48 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 49 - Recuperi

 

Art. 50 - Servizio militare
Art. 51 - Congedo matrimoniale
Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 53 - Malattia e infortunio non sul lavoro
A) - Assenza dal lavoro
B) - Conservazione del posto
C) - Infortunio non sul lavoro per causa terzi
Art. 54 - Abiti da lavoro
Art. 55 - Mense aziendali
Art. 56 - Parte generale - Iniziative a sostegno della formazione continua
Art. 57 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 58 - Indennità scolastiche
Art. 59 - Ambiente di lavoro
1) - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori

2) - Rappresentanti per la sicurezza
3) - Registro per gli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
4) - Lavoratori addetti ai videoterminali
5) - Disposizioni generali
Art. 60 - Disciplina del lavoro
Art. 61 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 62 - Visite di inventario e di controllo
Art. 63 - Regolamento interno
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
Art. 65 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 66 - Norme per il licenziamento
Art. 67 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 68 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 69 - TFR in caso di morte
Art. 70 - Azioni positive per le pari opportunità
Parte Operai
Art. 1 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 2 - Inizio e fine del lavoro
Art. 3 - Sospensioni ed interruzioni di lavoro
Art. 4 - Lavori discontinui
Art. 5 - Turni a scacchi
Art. 6 - Assegnazione del macchinario
Art. 7 - Pulizia del macchinario
Art. 8 - Lavoro a cottimo
Art. 9 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Art. 10 - Definizione di jolly
Art. 11 - Giorni festivi - riposo settimanale
Art. 12 - Ferie
• Norma transitoria
Art. 13 - Tredicesima mensilità
• Norma transitoria
Art. 14 -Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
• Norma transitoria
Art. 15 - Maternità
Art. 16 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Art. 17 - Trattamento di fine rapporto
Parte Intermedi
Art. 1 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 2 - Giorni festivi - riposo settimanale
• Norma transitoria
Art. 3 - Ferie
• Norma transitoria
Art. 4 - Tredicesima mensilità
Art. 5 - Trattamento economico in caso di malattia
Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 7 - Permessi
Art. 8 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Art. 9 - Trattamento di fine rapporto
Parte Impiegati e Quadri
Art. 1 - Laureati e diplomati
Art. 2 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione di lavoro
Art. 3 - Giorni festivi - riposo settimanale
• Norma transitoria
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Tredicesima mensilità
Art. 6 - Indennità per maneggio denaro - cauzione
• Norma transitoria
Art. 7 - Trattamento economico di malattia
Art. 8 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 9 - Permessi
Art. 10 -Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio
Art. 11 - Norme particolari per i quadri
Art. 12 - Preavviso
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto
Parte Retributiva e Inquadramento
1) - Tabelle degli elementi retributivi nazionali
A) Aumenti retributivi
B) Elementi retributivi nazionali
Una tantum
Aziende contoterziste delle aree ad obiettivo 1 ed ex obiettivo 1
2) - Indennità di mansione
Parte Protocolli Aggiuntivi
Protocollo n. 1 - Regolamento del lavoro a domicilio
Protocollo n. 2 Dichiarazione sul commercio internazionale tessile-abbigliamento, sul traffico di perfezionamento passivo e sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionale
Protocollo n. 3 - Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 4 - Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 5 - Verbale di accordo per l'istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende CCNL Uniontessile Confapi
Protocollo n.6 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Protocollo n.7 - Protocollo per lo sviluppo del sistema moda e dell'occupazione al sud
Protocollo n. 8 - Casistica malattia nei casi di Cig e Cigs
Parte Allegati
Allegato n. 1 - Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Allegato n. 2 - Norma transitoria all'art. 35 - Parte Generale del CCNL 21 luglio 1979:
Aumenti periodici di anzianità
Allegato n. 3 - Mensilizzazione - Criteri operativi
• Allegato E - Tabella dei divisori mobili
Allegato n. 4 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Allegato n. 5 - Accordo sul conglobamento e riproporzionamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione
Allegato n. 6 - Accordo Interconfederale in materia di formazione professionale e contratti di formazione e lavoro
Allegato n. 7 - Accordo Interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 19/9/94, n. 626)
Sezione II - Classificazioni del personale
Norme specifiche di settore
Protocollo aggiuntivo (20/12/84)
Protocollo aggiuntivo (20.12.1983)


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 maggio 2000 per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile-abbigliamento

Costituzione delle parti
In Milano il 19 maggio 2000, tra l'Uniontessile - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile-Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio […] con la partecipazione di una delegazione di industriali del tessile-abbigliamento […] e con l'assistenza della Confapi - Confederazione italiana della Piccola e Media Industria […] e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) […] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea), […] con l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento - Uilta […] con l'assistenza della Unione italiana del lavoro (Uil)
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori della piccola e media industria
- cotoniera
- della lana, del feltro-tessuto, del feltro battuto ed articolo da caccia;
- della canapa, del lino, del cocco, e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo
- della tintoria, stamperie e finitura tessile per conto proprio e conto terzi
- della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche
- della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta
- della produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; camicerai; biancheria personale e da casa; confezione in pelle e succedanei; divise ed abiti da lavoro; corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard; accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere
- della maglieria calzetteria e tessuti a maglia
- dei tessili vari (nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusia, tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo) - accessori per filatura e tessitura - scardassi - amianteri (compreso gruppo freni) - tappeti - interfodere
- della iuta
- delle tende da campo - teli e copertoni impermeabili -manufatti indumenti impermeabili ed affini per uso industriale civile e militare
- del feltro e cappello di pelo -feltro e cappello di lana, pelo per cappello
- dei berretti e copricapo diversi (non di lana e di feltro) e di fodere e marocchini
- delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie
- affini da intreccio e delle trecce meccaniche del tessuto e non tessuto
- dei bottoni ed articoli affini

Sezione I
Parte Generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 4 - Interpretazione del contratto e controversie

Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto sia il rapporto di lavoro.
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminati ed eventualmente risolte tra lavoratori e datore di lavoro, con l'intervento delle RSU o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà sottoporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, secondo la loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali: la procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

Art. 8 - Sistema di relazioni industriali nel settore tessile-abbigliamento
Il sistema di relazioni industriali di cui al presente contratto nazionale per il settore tessile abbigliamento:
- recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998, sottoscritto dal Governo, Confapi e Confederazioni sindacali;
[…]
- riprende e razionalizza in modo sistematico la consolidata prassi di dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella concertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni indispensabili per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

Art. 9 - I livelli di contrattazione
Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23 luglio 1993, le Parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

Art. 9 ter - La contrattazione aziendale
1) - Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altra alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

2) - Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

3) - Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[…]

4) - Procedure di consultazione e di verifica
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art. 10 punto 5 del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.

5) - Procedure
[…]
b) Viene istituita una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al paragrafo 4 e la costituzione della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Gli organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.

Capitolo II - Sistema di informazioni
Art. 10 - Occupazione - Investimenti - Mercato Del Lavoro

Le parti si danno atto che quanto concordato nel presente capitolo costituisce uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi delle aziende rappresentate dalla Uniontessile.
Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per l'elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate, di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che, in quanto tali, garantiscano le possibilità di sviluppo del settore tessile/abbigliamento anche con riferimento al problema occupazionale.
L'apporto così fornito dalla Uniontessile a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:

1) - Osservatorio di settore
Tra l'Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta si conviene di approfondire il reciproco rapporto informativo, con modalità che consentano la nascita di occasioni di intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo delle parti di consentire lo sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria tessile/abbigliamento anche con riferimento al dato occupazionale, nel suo complesso e/o nei singoli settori, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
A tale fine tra l'Uniontessile e la Filta, Filtea, Uilta, viene istituito un Osservatorio Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile/Abbigliamento.
Sono materie di pertinenza dell'Osservatorio:
- Andamento congiunturale dei comparti
- Formazione
- Interpretazioni contrattuali
- Lavoro esterno
L'Osservatorio Nazionale di settore, con il supporto di informazioni ed elaborazioni di strutture anche esterne e/o paritetiche e attraverso canali attivati da queste strutture si pone uno scopo conoscitivo delle situazioni e dei fenomeni del settore e dei suoi comparti ed uno scopo propositivo di indicazioni e suggerimenti alle sedi istituzionali per la ricerca di soluzioni alle problematiche di interesse.
Si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'Osservatorio stesso per la verifica congiunta di dati; a tal fine l'Osservatorio concorderà le caratteristiche delle campionature ritenute necessarie, nonché le modalità di eventuale ricorso a strutture specializzate.
Nell'Osservatorio confluiranno anche i dati reciprocamente in possesso delle parti che lo compongono, che consentiranno ad Uniontessile e Filta, Filtea e Uilta di procedere ad un esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali relativamente
- Ai problemi della scuola e della formazione professionale per quanto attiene:
a) gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture esistenti;
b) gli effetti dell'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali e della formazione derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche
- Agli interventi da realizzare nei confronti degli organi nazionali per quanto attiene il costo del lavoro con particolare riferimento alla legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica, nonché alle problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare la competitività internazionale;
- Ai riflessi ecologici dell'insediamento industriale tessile - abbigliamento;
[…]
- Ai programmi di investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati;
- Alla struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[…]
- Le previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando particolare attenzione alle dinamiche del lavoro giovanile) anche in rapporto con l'Accordo Interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 31.03.1995 sui contratti di formazione e lavoro.
L'Osservatorio si attiverà per ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento dei particolari progetti che lo richiedessero.
Le parti convengono che il miglior utilizzo delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo dell'occupazione e, a tempo stesso, della maggiore competitività delle imprese.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori.
Le parti annualmente o per richiesta di una di esse, sulla base del materiale acquisito dall'Osservatorio, integrato con altra utile documentazione, valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione di tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, i bisogni formativi presenti e prevedibili, l'adeguatezza delle risposte che, in termini scolastici e di formazione professionale, sono date dalle strutture pubbliche e private.
Nell'ambito di tale esame potranno essere individuate le proposte da sottoporre all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi ritenuti necessari nel campo della istruzione, formazione riqualificazione professionale per consentire al sistema produttivo di rispondere con flessibilità ai cambiamenti. Le proposte andranno coordinate con analoghe iniziative eventualmente poste in essere a livello interconfederale.
La documentazione e il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
Allo scopo di rendere operativo l'osservatorio si conviene che lo stesso sarà composto di sei membri di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale. Il regolamento per il funzionamento dell'osservatorio verrà approvato nel corso della prima riunione all'unanimità. I nominativi dei rappresentanti dovranno pervenire all'Uniontessile nazionale, che nella fase di avvio svolgerà compiti di segreteria, entro il 31 dicembre 2000. Uniontessile, Filta, Filtea e Uilta si impegnano a ricercare fonti e forme di finanziamento.
Dichiarazione a verbale
Le parti, nel comune obiettivo di relazioni sindacali innovative e adeguate allo sviluppo del sistema economico e civile, riconoscono "nell'Osservatorio Nazionale Tessile/Abbigliamento Piccola e Media Industria" lo strumento utile per la realizzazione di comportamenti congiunti successivi alla fase della contrattazione, per la realizzazione di specifiche iniziative di tutela e valorizzazione del comparto, ferma restando l'autonomia di entrambe.
Con riferimento al sistema delle aziende della piccola e media industria (intendendosi come tali quelle così definite dalle leggi) è assegnato all'Osservatorio il particolare obiettivo di produrre elementi ed organizzare occasioni di valutazione ed orientamento circa:
- I processi di internazionalizzazione;
- Il terzismo;
- Il rapporto con le grandi imprese ed il sistema finanziario e bancario.

2) - A livello regionale
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede, verranno ricondotte, per competenza agli organismi bilaterali regionali di cui agli Accordi Interconfederali 13.05.1993 e 31.03.1995 e successive intese.

3) - A livello territoriale
Le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali elementi conoscitivi globali per settori (tessile, confezioni, ecc.) e articolati per comparti produttivi (lana, cotone, ecc.) e per quanto possibile per fasi o cicli di lavoro (filatura, tessitura, ecc.) riguardanti:
- Le prospettive produttive
- I programmi di investimenti industriali e la loro localizzazione;
- Le evoluzioni tecnologiche;
- La struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- Lo stato di applicazione della legge 09.12.1977, n. 903 e legge 125/91 (parità uomo -donna);
- L'andamento, per quanto a conoscenza, del fenomeno del lavoro parasubordinato atipico intendendosi per tale le collaborazioni coordinate e continuative e quelle occasionali, suddivisi per tipologia di rapporto e di impiego.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto delle implicazioni prevedibili:
[…]
b) Sulle condizioni ambientali ed ecologiche
[…]
e) In relazione e ad integrazione di quanto previsto dalle leggi 12.08.1977 n. 675 e relative norme di attuazione (legge 26.05.1978, n. 215 e legge 09.02.1979, n. 36) e 223/91 per affrontare in modo corretto e concreto i problemi occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva e di crisi aziendali si conviene quanto segue:
1) Le aziende del settore operanti nel territorio, per richiesta delle Associazioni Territoriali di categoria degli imprenditori, comunicheranno alle medesime le prevedibili occasioni di occupazione, specificando le caratteristiche professionali dei posti di lavoro disponibili;
2) Periodicamente, per richiesta di una delle parti, si rileveranno in appositi incontri le situazioni di crisi aziendali e occupazionali al fine di accertare la potenziale mobilità della forza lavoro nel territorio e si verificherà l'andamento dei processi di mobilità favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e promovendo anche l'istituzione, ove se ne ravvisi la necessità, tramite l'Ente Regione competente, di corsi professionali;
3) Le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche riportate all'interno delle strutture e delle procedure previste dalla legge 12.08.1977, n. 675 e dalle successive norme di attuazione (legge 26.05.1978, n. 215 e legge 09.02.1979, n. 36)
4) Le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norma di legge o di accordo Interconfederale in contrasto con le stesse.
Le parti si dichiarano disponibili a costituire nelle aree sistema momenti di osservazione, sistematica e congiunta, finalizzati ala conoscenza delle dinamiche strutturali dell'area, dell'occupazione, dei fabbisogni formativi, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e dell'impatto ambientale.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto a mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- Sviluppare congiuntamente attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore
- Recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale.
Al riguardo alle parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi Interconfederali 13.05.1993 e 31.03.1995.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti alla valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alla realtà locale, i progetti elaborati a livello nazionale.
Anche attraverso l'attivazione di strumenti di bilateralità, potranno essere sperimentati la gestione di strumenti quali la struttura degli orari, la tipologia delle assunzioni, la flessibilità, orientati a recepire le opportunità di mercato ed a favorire i processi di competitività nel quadro di comportamenti uniformi per imprese e lavoratori.

4) - Distretti industriali tessile/abbigliamento
Per operare un'integrazione tra i due livelli informativi, nazionale e territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore tessile/abbigliamento da identificare in incontri nazionali tra le parti di intesa e previa verifica operativa con le competenti Associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze:
- Lo stato di applicazione delle leggi di parità uomo-donna, con le iniziative di azioni positive, delle leggi sull'occupazione giovanile e degli accordi Interconfederali sui contratti di formazione e lavoro;
- I dati più significativi e le tendenze evolutive del mercato del lavoro locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione professionale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
- Sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
- Sulle condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;
- Sulle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze;
- Sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile. Le analisi e gli approfondimenti sulle materie, che formano oggetto di informazione e consultazione reciproca, in quanto si concretizzino in proposte comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli Enti Pubblici competenti e degli organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione ed attuazione di loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile/abbigliamento.
Anche attraverso l'attivazione di strumenti di bilateralità, potranno essere sperimentati la gestione di strumenti quali la struttura degli orari, la tipologia delle assunzioni, la flessibilità, orientati a recepire le opportunità di mercato ed a favorire i processi di competitività nel quadro di comportamenti uniformi per imprese e lavoratori.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione a livello locale, le rispettive Organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e strumenti delle rilevazioni (ad es. Osservatori) e le modalità per condurre le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze ed il modo di rapportarsi con Enti, organismi esterni e Centri di formazione per il tessile/abbigliamento.
Le parti individuano, indicativamente, i seguenti distretti:
- Carpi
- Prato
- Asse Del Sempione
- Biella
- Como
- Urbania

5) - A livello aziendale
Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e unità produttive occupanti più di 85 dipendenti, tramite le Sezioni Territoriali Uniontessile, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per il territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- Le prospettive produttive con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale nelle sue diverse tipologie.
- I programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- Le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- Le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- Le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- All'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- Alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- Alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- Allo stato di applicazione delle legge di parità (legge 09.12.1977, n. 903 e legge 125/91);
- Allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo Interconfederale sui contratti di formazione e lavoro;
- All'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di apprendistato in atto.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti quando si determinano condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zona territoriali diverse, o per complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'Associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
In relazione alla direttiva U.E. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore tessile/abbigliamento nel suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Art. 10 bis - Formazione
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24 giugno 1997 n. 196 e nei relativi decreti attuativi in merito alla formazione dei lavoratori apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola -industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto collettivo nazionale, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:
1) Agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
2) Fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:

A livello nazionale
Utilizzare i dati confluiti nell'Osservatorio di settore, previsto ai sensi dell'art. 10 al fine:
a) Di esaminare congiuntamente gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture assistenti;
b) Di esaminare congiuntamente gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;
c) Avviare un confronto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, con il Ministero della Pubblica Istruzione e con la Conferenza Stato - Regioni per favorire un adeguamento dei programmi e delle strutture pubbliche all'esigenza del settore, con la finalità specifica di:
- Promuovere iniziative di formazione atte al perseguimento degli obiettivi indicati nella Premessa con la definizione di programmi di formazione mirata;
- Individuare la possibilità della istituzione di un corso di laurea ad indirizzo tessile nella facoltà di ingegneria;
- Sollecitare l'attenzione sul problema delle scuole professionali statali ad indirizzo tessile -abbigliamento la cui assenza costituisce grave fattore negativo per la possibilità di assunzione di personale specializzato.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di nuove tecnologie e il materiale disponibile presso l'Osservatorio.
A questo fine viene costituito presso l'Osservatorio un gruppo di lavoro per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione, composto da rappresentanti designati dall'Uniontessile e da rappresentanti designati congiuntamente da Filta, Filtea e Uilta con i seguenti compiti
- Esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;
- Formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti tecnologici;
- Promuovere studi e ricerche in tema di formazione ed orientamento professionale;
- Segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- Promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- Promuovere l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94;
- Condurre un'analisi delle strutture formative, scolastiche e di orientamento esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del rapporto di lavoro;
- Promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di azioni positive le quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale sono da considerare progetti convenuti con le organizzazioni sindacali e l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

A livello territoriale e distretti
1) Approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- Migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico.
- Recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale;
- Verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani in contratto di formazione lavoro;
- Elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione dei programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli enti pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi degli accordi interconfederali 13 maggio 1993 e 31 marzo 1995, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile -abbigliamento.
In questo ambito saranno inoltre approfondite le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione. A tal fine verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 125/91, e degli indirizzi espressi dalle parti stipulanti in sede nazionale.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
2) Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico -organizzative delle unità produttive.
Le parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine di formare al lavoro le persone disabili.

A livello aziendale
1) Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 56, Parte generale, "Iniziative a sostegno della formazione continua".
2) Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
3) Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
4) In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.
Tale azione sarà raccordata con l'attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al punto 2 del precedente paragrafo

5) Imprese a dimensione europea
In relazione alla direttiva U.E. 94/45, le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tal fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e degli accordi interconfederali demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore tessile - abbigliamento nel suo complesso, anche per le organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Art. 11 - Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSU, annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- Supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
[…]
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (art. 31 - Parte Generale per i permessi per riduzione di orario; art. 32 - Parte Generale per le modalità applicative della flessibilità; art. 33 bis - Parte Generale Banca Ore, 11 - Parte Operai, 2 - Parte Intermedi, 3 - Parte Impiegati per le ex festività; art. 12 - Parte Operai, 3 - Parte Intermedi, 4 - Parte Impiegati per le ferie).

Art. 12 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore Tessile/Abbigliamento a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, si impegnano ad operarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del tessile/abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l'applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 85 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le API territoriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- Acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'API territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l'API territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- Utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- Promuovere nei confronti dei casi cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine che pervenire alla loro regolarizzazione;
- Comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- Ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obbiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5 della legge 20.5.1975, n. 164 e dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, daranno comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali.
A tal fine concordano di prevedere, nell'ambito dell'Osservatorio congiunturale e strutturale tessile-abbigliamento, funzioni di monitoraggio del fenomeno, riconducendo ad esso anche l'invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (L. 31 dicembre 1996, n. 675).
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'API territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria API territoriale alle API territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le API territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore tessile/abbigliamento.

Chiarimento a verbale
Con l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 14 - Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive aventi più di 85 addetti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dalla avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 15 - Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al sistema di informazioni dell'industria tessile e dell'abbigliamento minore e che quanto al riguardo convenuto comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello aziendale, salvo che per le imprese individuate nei presenti articoli.
Quanto indicato negli articoli precedenti per la individuazione delle aziende a cui è applicabile la parte seconda (investimenti, occupazione, mobilità) non costituisce criterio di individuazione né indicazione delle dimensioni delle piccole e medie imprese.
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli "investimenti ed occupazione", "lavoro esterno", "mobilità", daranno facoltà all'Uniontessile di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prime in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 16 - Rappresentanze sindacali unitarie

In ogni unità produttiva le OOSS, in conformità con quanto previsto dall'accordo del 27.02.95, riportato all'allegato 1, potranno eleggere proprie rappresentanze.

Art. 17 - Delegato di impresa
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla L. 300/70 per la RSA.

Art. 21 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dell'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
[…]

Art. 22 - Affissioni
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 24 - Assunzione

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 25 - Lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione al lavoro delle donne e dei minori deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.

Art. 26 bis - Lavoro interinale
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni e variazioni […]
Ferma restando l'informazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui agli accordi interconfederali tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil, nonché dal CCNL, sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
[…]
Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, su richiesta di una delle parti e comunque almeno una volta l'anno, si effettuerà un esame congiunto, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, per verificare o fornire agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Le Parti concordano di effettuare una verifica di questo accordo entro la scadenza del vigente CCNL e comunque in relazione all'emanazione di eventuali provvedimenti attuativi della legge n. 196/97, onde armonizzare l'accordo stesso con disposizioni eventualmente in contrasto.

Art. 28 - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro
A) - Apprendistato

[…]
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 16 e non superiore ai 24 anni, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93; possono essere assunti come apprendisti anche i giovani che abbiano i requisiti di età ed abbiano assolto l'obbligo scolastico così come fissato nelle normative vigenti (legge n. 1859 del 31/12/1962).
Sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei minori.
Per quanto qui non contemplato valgono per gli apprendisti le norme di legge.
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per la prima tipologia di professionalità (2. liv.);
- 48 mesi per la seconda tipologia di professionalità (superiori al 2. liv.).
In caso di part-time tali durate si intendono proporzionalmente prolungate fino ad un massimo complessivo di 48 mesi.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse mansioni.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione effettuata e la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato; tale certificazione sarà valevole quale "credito formativo".
La suddetta documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale e alle medesime mansioni.
[…]
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono definite, con le decorrenze previste dalle norme di legge, 120 ore medie retribuite in ragione di anno destinate ad iniziative di formazione, di cui n. 42 ore per la formazione trasversale così come individuata all'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 8 aprile 1998.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi le iniziative formative. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, idonei rispetto all'attività da svolgere, la formazione sarà articolata su 40 ore, di cui 20 dedicate ai contenuti di carattere trasversale (art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 8 aprile 1998), e 20 ore ai contenuti di carattere professionalizzate di tipo tecnico-scientifico (art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 8 aprile 1998). La formazione svolta sarà attestata dall'azienda al termine del periodo, evidenziando le competenze professionali, inviando apposita comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi per l'impiego.
Copia dell'attestazione sarà consegnata all'apprendista.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe l'azienda dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente, purché sia in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi. L'azienda salvo ulteriori e successive disposizioni legislative conserverà per 5 anni la documentazione relativa all'attività svolta.
La normativa relativa al presente capitolo entrerà in vigore successivamente alla data del 19 luglio 1998 ed all'emanazione dei decreti di cui all'art. 1 del D.M. 8 aprile 1998.
Il tutore nelle iniziative di cui sopra è indicato dall'azienda e qualora la stessa abbia, all'atto dell'assunzione meno di 15 dipendenti, potrà essere identificato nel titolare della medesima. Qualora non fosse il titolare, il tutore dovrà avere le esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale.
L'Osservatorio nazionale di settore di cui all'art 10 - Parte Generale - svolgerà i seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione previsto alla voce tirocinio presso diverse aziende.
Nei territori nei quali non esistano già Enti territoriali per la formazione, le Associazioni territoriali di Uniontessile promuoveranno d'intesa con le strutture territoriali di Filta-Filtea-Uilta, la costituzione di appositi organismi.
Le suddette strutture paritetiche avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative presso cui si svolgono i corsi di formazione secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, ed anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dall'Organismo Nazionale;
c) trasmettere all'Organismo nazionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio;
Gli organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Enti bilaterali di cui all'accordo interconfederale del 31 marzo 1995, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova è quello previsto dai CCNL in relazione al livello di inquadramento finale cui tende l'apprendistato.
[…]
Nel rispetto delle disposizioni di legge previste per i minori e apprendistato, l'orario di lavoro è fissato dalle norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]

Dichiarazione a verbale n. 1
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore tessile-abbigliamento il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.

Dichiarazione a verbale n. 2
Date le particolari caratteristiche organizzative e di orario di lavoro delle imprese del settore tessile abbigliamento, le parti auspicano che, fermi restando i divieti legali di effettuazione di lavoro notturno per i minori e la regolamentazione specifica per il lavoro notturno femminile, venga rimossa la limitazione di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, che vieta a tutti gli apprendisti l'effettuazione di lavoro tra le ore 22 e le ore 6. L'assegnazione a turni notturni dovrà essere compatibile con il regolare svolgimento della formazione e non potrà determinare una diminuzione dei contenuti formativi del rapporto di apprendistato.

Dichiarazione a verbale n. 4
I centri di formazione individuati dagli Organismi paritetici dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno tre anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti e collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richiesti dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie di insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.

Dichiarazione delle parti
Uniontessile e Filta-Filtea-Uilta tenuto conto delle problematiche relative:
[…]
- alla necessità di sostenere la ricerca e l'innovazione per il sistema delle piccole e medie imprese;
- alla necessità di riqualificare il sistema della formazione professionale;
[…]
Ritengono, quindi, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale, auspicabili specifici confronti per analizzare ed eventualmente elaborare, sui temi succitati, proposte comuni da presentare alle competenti autorità.

B) - Periodo di addestramento per operai nuovi assunti di età superiore a venti anni
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del 1. livello.

D) - Contratti di formazione
Si richiamano le norme del decreto legge 30.10.1984 convertito in legge 19.12.1984 n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli accordi interconfederali 13.05.1993 e 31.03.1995.
In relazione alla delega contenuta nell'accordo interconfederale 31.03.95, le parti hanno concordato che sono considerate "intermedie" ai sensi delle norme già sopra richiamate.
Le professionalità inquadrate al secondo livello della classificazione nazionale, con l'eccezione delle mansioni per le quali, in applicazione delle norme contrattuali, si dia luogo ad un iniziale e temporaneo inquadramento al primo livello.
Le parti riconoscono che le professionalità di secondo livello qui richiamate e non rientranti nella eccezione di cui sopra, sono considerate "intermedie" poiché possiedono i requisiti fissati dall'accordo interconfederale 31 marzo 1995.
Tale accordo, infatti, prevede che siano considerate intermedie, prescindendo da ogni altro eventuale requisito, quelle professionalità "per le quali la declaratoria stabilita dal contratto nazionale di categoria preveda espressamente la possibilità di acquisire le conoscenze professionali di cui alla declaratoria medesima anche attraverso la frequenza di un corso di formazione".
Le declaratorie del secondo livello del presente contratto prevedono, infatti, che vi appartengono i lavoratori che svolgono operazioni per la cui abilitazione occorre un periodo di esperienza e/o la frequenza di un "corso professionale".
Le erogazioni aziendali previste dalla contrattazione di secondo livello ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993 sono estensibili anche ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a condizione che la natura e le caratteristiche dell'erogazione consentano il coinvolgimento attivo del lavoratore in contratto di formazione.
Tale estensibilità sarà oggetto di esame congiunto in sede aziendale con la RSU.
In ogni caso non verranno considerate utili agli effetti della maturazione dell'erogazione aziendale le ore di formazione effettuate in luogo della prestazione lavorativa.
Quanto stabilito al presente articolo in materia di contratti di formazione e lavoro costituisce parte integrante della regolamentazione interconfederale contenuta nell'accordo 31.03.1995, ai fini della verifica di conformità dei progetti ad opera delle Commissioni bilaterali regionali.

E) - Disposizioni finali
In considerazione di quanto sopra stabilito, le diverse opzioni possibili all'atto dell'assunzione:
- Applicazione del contratto di formazione e lavori;
- Inquadramento al primo livello per un periodo non superiore a 12 mesi per addestramento di operai di età superiore a 20 anni (lett. B del presente articolo);
- Inquadramento temporaneo al primo livello per mansioni semplici che non richiedono specifica esperienza (secondo quanto previsto nella declaratoria del primo livello contrattuale);
Non sono cumulabili tra loro e l'applicazione di una delle ipotesi previste comporta l'esclusione delle altre due.

Art. 29 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico -organizzative delle unità produttive.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché' sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 10 bis - Parte Generale, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico -organizzative delle unità produttive.
[…]

Art. 31 - Orario di lavoro
A) - Regime ordinario

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali e di 8 ore giornaliere di norma distribuite sui primi 5 giorni della settimana.
Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, o per gruppi di lavoro di:
- Altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- Un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando settimane con orario diverso.
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordati dalle parti a livello aziendale Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture di orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché' degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali, dette strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo devono essere ricomprese la testurizzazione e la falsa torsione.

C) - Regimi particolari di orario
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzato al maggior utilizzo degli impianti per sei giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'impresa, nonché dell'introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture di orario.
Per l'adozione del regime di orario 5x8 con il secondo giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana o del regime 6x6 con prestazione lavorativa su sei giorni alla settimana si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni di orario e retributive convenute nella presente regolamentazione.
Nel caso in cui l'azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l'attività su sei giorni ne darà preventiva comunicazione alla RSU.
Seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico -produttive ed organizzative dell'azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate.

1) Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione lavorativa di cinque giorni (schema 5x8 con riposo a scorrimento):
- riduzione annua dell'orario di lavoro pari a 64 ore;
- riduzione annua di 8 ore al raggiungimento di almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, per i turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno notturno, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturno maturate nell'anno precedente.
[…]

2. Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione lavorativa su sei giorni:
- l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione
- la riduzione annua dell'orario di lavoro è di 24 ore.
[…]

D) - Norme particolari per la torcitura
Le parti concordano sulla necessità di una attività degli impianti anche fino a sette giorni per le lavorazioni di torcitura. Le particolari turnazioni ed i regimi di orario saranno definiti a livello aziendale

Art. 32 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Uniontessile e Filta-Filtea-Uilta riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno.
Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e per fronteggiare variazioni di intensità produttiva nell'anno, si darà luogo a regimi diversi di orario settimanale che potranno interessare l'intera struttura aziendale, o parte di essa, con livelli di flessibilità compensati da corrispondenti quantità di minor prestazione nei periodi di inferiore intensità produttiva.
Ciò allo scopo anche di disincentivare ricorsi a straordinari strutturali di produzione, a ridurre il ricorso alla CIG, nonché, fenomeni di anomalo decentramento produttivo.
Tale regime di orario flessibile è orario contrattuale a tutti gli effetti ed è finalizzato a realizzare condizioni ottimali per:
1. esecuzione di campionari
2. puntualità di consegna alla clientela (estera in particolare);
3. adesione ad andamenti stagionali di mercato;
4. esecuzione di commesse straordinarie;
5. superamento di situazioni contingenti di mancanza di lavoro.
Anomali tassi di assenza di lavoro, come pure casi di analoga importanza, ma non compresi nell'elenco precedente, formeranno oggetto di valutazione tra le parti a livello aziendale.
Al verificarsi di una o più condizioni fra quelle sopra indicate, quando l'azienda ravvisi l'opportunità del ricorso alla flessibilità, si darà luogo ad un tempestivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni di cui si tratta, saranno concordate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile, che comunque non potrà determinare una prestazione individuale complessivamente superiore alle 48 ore settimanali, per le settimane del periodo programmato, al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Nello stesso incontro si concorderanno le modalità di recupero nei periodi di prevedibile minore intensità produttiva.
Le parti convengono sull'opportunità che gli incontri di cui sopra si realizzino con sufficiente anticipo rispetto ai periodi di prevedibile attuazione.
Nei casi di particolare urgenza l'incontro tra la direzione aziendale e la RSU per definire le modalità di attuazione degli orari flessibili di cui sopra avverrà di norma entro 5 giorni dalla comunicazione.
Qualora, a livello aziendale non si raggiungesse l'accordo, a richiesta di una delle parti, si darà luogo ad un incontro a livello territoriale con le rispettive organizzazioni per definire le modalità di attuazione della flessibilità nell'ambito dei periodi richiesti dall'azienda.
Allo scadere del quinto giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la flessibilità diventa operativa.
Le ore in questo modo oltre l'orario normale settimanale, fino ad un massimo di 96 ore annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, […]
Le aziende e le RSU potranno concordare, in ragione delle esigenze produttive, il pagamento delle maggiorazioni di cui sopra, che saranno liquidate con la retribuzione relativa al momento dell'effettuazione della flessibilità positiva.
Eventuali riposi a recupero della flessibilità programmata e non effettuabili, saranno oggetto d'incontro tra Direzione aziendale e RSU per definire soluzioni quali: recuperi individuali, recuperi collettivi in altro periodo od altre soluzioni compensative.
Opportune deroghe saranno concesse ai lavoratori che, a causa di comprovate e documentabili necessità, non possono effettuare il programmato regime di flessibilità, ferma restando la possibilità dell'azienda di raggiungere gli obiettivi prefissati anche ricorrendo alla mobilità interna.
Analoghe soluzioni di mobilità saranno ricercate, compatibilmente con le esigenze aziendali, per quei lavoratori ai quali, non avendo prestato le ore di flessibilità positiva, derivi una minore retribuzione nei periodi di riposo compensativo.

Dichiarazione a verbale n. 1
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si danno atto che l'istituto della flessibilità di cui al presente articolo attua una delle fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 186 SO, del 10 agosto 1999).

Art. 33 - Lavoro straordinario
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quanto riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSU.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Su richiesta delle RSU, le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario, e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti, saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
[…]
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni ed impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività dell'azienda).
In presenza di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la Direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSU.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando all'azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che l'istituto del lavoro straordinario contrattuale così come disciplinato dalle precedenti regolamentazioni contrattuali ha natura di lavoro supplementare secondo la definizione della presente norma.
[…]

Art. 33 Bis - Parte Generale - Banca Ore.
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni previste dal CCNL che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno e per iscritto, la sua volontà di recupero; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
[…]

Art. 34 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 31 - Parte Generale e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 31 - Parte Generale, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a: - 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a sei ore non è previsto l'intervallo di riposo.
La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz'ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma dell'art. 31 - Parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[…]
Direzione e RSU potranno infine definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al 2. comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalle leggi in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Art. 35 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4 - Durata della prestazione - del citato decreto legislativo, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite delle otto ore nelle 24 ore in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30 giorni. Durante detto periodo verranno utilizzati tutti gli strumenti contrattuali per far fronte a tale situazione.
[…]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e, in mancanza, delle Associazioni territoriali di Categoria stipulanti il presente CCNL; la consultazione effettuata è conclusa entro sette giorni dalla comunicazione del datore di lavoro.
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
[…]

Art. 36 bis - Lavoro Ripartito (Job Sharing)
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti, riconoscendo il carattere di sperimentalità dell'istituto del job sharing, ritengono che esso debba essere oggetto di un particolare monitoraggio specialmente agli effetti del grado di applicazione dei risultati conseguiti sul piano della prestazione di lavoro e dell'adattabilità dei soggetti coobbligati. A tal fine si conviene che le norme qui pattuite saranno riesaminate, ed eventualmente riformulate, in base alle risultanze evidenziate, in concomitanza con il rinnovo biennale della parte economica.

Art. 45 - Inquadramento unico dei lavoratori
[…]
In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell'inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la Direzione Aziendale comunicherà alle RSU le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta della eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell'esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l'intervento, a richiesta di una delle parti delle rispettive organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell'ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'assetto dell'inquadramento aziendalmente in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle parti opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati.
Le parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e della efficienza delle imprese, l'introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire una intercambiabilità nelle prestazioni a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchirne il contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche/di processo/organizzative.
A tal fine la Direzione Aziendale comunicherà alla RSU preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorte dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato.
Al fine di favorire lo sviluppo della professionalità e la mobilità verticale dei lavoratori a livello aziendale, quando nell'organico si rendano disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello inferiore, che a parità di prestazione esigibile, indipendentemente dal sesso, abbiano i requisiti e le capacità.
Per favorire il consolidamento della presenza di manodopera femminile e l'opportunità di offrire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sulla utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.

Commissione paritetica per l'inquadramento
Viene istituita una "Commissione paritetica per l'inquadramento", con lo scopo di rivedere gli inquadramenti previsti dal CCNL e che dovrà terminare i propri lavori entro il 31.12.2001.
Le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno al termine dei lavori della Commissione per una verifica relativa ai risultati conseguiti.
In particolare valuteranno come recepire nel testo contrattuale le conclusioni del rapporto della Commissione con l'obiettivo di:
1) predisporre un sistema di classificazione professionale più rispondente alle realtà produttive ed organizzative dei comparti
2) fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
Le parti sempre al fine di agevolare la complessiva operazione di aggiornamento e modernizzazione dell'inquadramento condotta dalla Commissione, concordano di istituire livelli intermedi tra il secondo ed il terzo e tra il terzo ed il quarto livello.
I criteri e le modalità di riconoscimenti di tali livelli saranno definiti dalla Commissione.
Tali livelli ed i relativi trattamenti retributivi, individuati dalle stesse parti nazionali, saranno definiti in sede di rinnovo della parte economica del presente contratto. In tale contesto saranno computati i costi conseguenti.
L'entrata in vigore del nuovo inquadramento comporterà l'automatica sostituzione di quanto previsto al punto 3) dell'art. 44, Parte Generale del vigente contratto (indennità per pluralità di mansioni).

Art. 49 - Recuperi
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate, ove l'azienda ne ravvisi la necessità, a regime normale, previa definizione congiunta, con le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera, o in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra Direzione aziendale e RSU.
Il recupero potrà essere effettuato entro 40 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d'intesa con le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
[…]

Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
[…]
Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni dalla data di ricezione del certificato medico, dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Se si tratta di infortunio che abbia determinato la morte o per il quale sussista tale pericolo, la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore.
[…]

Art. 54 - Abiti da lavoro
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nel caso in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché' quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione alla usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 55 - Mense aziendali
[…]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie o il Delegato di impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[…]

Art. 59 - Ambiente di lavoro
1) - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori così come previsto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni aziendali di igiene e sicurezza.
In particolare:
- Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, relativamente all'osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza.
- L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali collettivi, perché derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati
- Il lavoratore segnalerà tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo.
- Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee e nel "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee" riportati negli allegati dei precedenti CCNL

2) - Rappresentanti per la sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e dell'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti: uno rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: uno rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: due rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: tre rappresentanti per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre i 1000 dipendenti: sei rappresentanti per la sicurezza.

3) - Registro per gli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio

I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza dal lavoro superiore a uno giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa dal lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo del lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.
Sarà istituita la cartella sanitaria di rischio come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbiano per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della Legge 23.12.1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626. La cartella sanitaria di rischio è custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato alla maternità può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.

4) - Lavoratori addetti ai videoterminali
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale. Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continua al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

5) - Disposizioni generali
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 ed all'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1995.

Art. 60 - Disciplina del lavoro
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone alle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
[…]

Art. 61 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse, può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo alle cose non riconsegnate. È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto autorizzazione dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.

Art. 63 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, preventivamente all'attuazione e il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, secondo i casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia carattere tale da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di ERN, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 66 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e l'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l'ipotesi di pericolo grave ed immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
[…]
i) insubordinazione nei confronti dell'imprenditore o dei soggetti da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Parte Operai
Art. 4 - Lavori discontinui

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri e gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre agevolazioni ad esso pertinenti tale orario è di: 12 ore giornaliere e 72 settimanali per tutti i settori.
[…]

Art. 5 - Turni a scacchi
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del concorde parere favorevole delle organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione dell'1,64% sull'ERN. (Per le maggiorazioni fino al 31.12.1995 si rimanda al CCNL 1991)
Dichiarazione a verbale
La normativa del presente articolo non è applicabile al settore bottoni.

Art. 6 - Assegnazione del macchinario
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazioni degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle conseguenti variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la Direzione aziendale, prima della nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o parte degli operai stessi) e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o alla Commissione Interna le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria associazione territoriale, comunicherà alle organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché una indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o alla Commissione Interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione.
Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti né faccia richiesta;
5) per l'esame delle controversie demandate in sede territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 9 Parte Operai;
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o ad incentivo, o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste dall'art. 8 Parte Operai, sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2)
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

Art. 7 - Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 8 - Lavoro a cottimo
A) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile.
[…]
D) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
2) il compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondente.
[…]
F) L'azienda comunicherà alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo nel caso di modifiche ai sistemi in vigore, solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al 2º comma del precedente punto A), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
I) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
[…]
N) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 9 - Parte Operai.
O) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'articolo 6 - Parte generale.
P) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

Art. 9 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Nei casi previsti dagli artt. 6 - punto 5 e 8 - punto N) della Parte Operai, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.
Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiarazione a verbale
Avendo riguardo alle particolari caratteristiche organizzative dei settori tessili, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

Art. 10 - Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
[…]
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

Art. 11 - Giorni festivi - riposo settimanale
[…]
3. Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 12 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 15 - Maternità
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 DPR 25 novembre 1976 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri

Parte Intermedi
Art. 2 - Giorni festivi - riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 3 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 DPR 25.11.1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c) della legge 30.12.1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Parte Impiegati e Quadri
Art. 3 - Giorni festivi - riposo settimanale
[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
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Art. 4 - Ferie
[…]
I giorni di ferie non eventualmente usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 8 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 DPR 25.11.76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5 lettera c) della legge 30.12.1971, n. 1024 sulla tutela delle lavoratrici madri .
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Parte Protocolli Aggiuntivi
Protocollo n. 3 - Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro Uniontessile.

Parte Allegati
Allegato n. 4 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, le RSA o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.