Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S.

 

“Con riferimento alla nota n. 7.7/ic/757/2016 del 29 settembre 2016, concernente l'oggetto, si forniscono i chiarimenti pervenuti dall'Ufficio Dipartimentale competente in materia.
Il R.L.S., figura inserita nel "sistema aziendale di gestione della sicurezza" in rappresentanza dei lavoratori, è chiamato alla esclusiva e qualificata interlocuzione con il datore di lavoro, anche sulla scelta delle modalità mirate a garantire la sicurezza e, previamente informato e consultato sulla valutazione dei rischi, ad esercitare autonomi poteri propositivi mirati, più in generale, a sovrintendere e controllare in tempo reale ogni processo decisionale del datore relativo alla sicurezza del posto di lavoro.
Proprio in ragione del ruolo istituzionale che è chiamato a rivestire all'interno “dell'azienda”, il R.L.S. deve venire a conoscenza e/o ricevere informazioni contenute nel D.V.R..
La giurisprudenza (Trib. Ord. Milano - Sez. Lavoro n. 7273/2009) chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento in capo al R.L.S. del diritto a ricevere una copia cartacea del D.V.R. e del diritto di consultarlo anche fuori dalla sede aziendale, ha espressamente sancito l'incontrovertibilità dell'obbligo del datore di lavoro di consegnare il D.V.R. al R.L.S. (art 18, comma l, letto), del D.Lgs n 81/2008) cui corrisponde il diritto soggettivo di questi di ricevere copia dei citato documento (art 50, comma 4 del medesimo decreto) precisando, di contro, che nessun dubbio sussiste sulle modalità di svolgimento della consultazione da parte del R.L.S., in quanto la legge espressamente esclude che possa avvenire al di fuori degli spazi aziendali, cautela, quest'ultima introdotta proprio a tutela delle informazioni contenute nel D.V.R..
Per questa ragione il R.L.S. è espressamente tenuto, ai sensi dell'art 50, comma 6 del menzionato D.Lgs n. 81/2008 " ....al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui dell'art 26, comma 3, nonché al segreto in ordine, ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nel/'esercizio delle funzioni".
Tale obbligo di riservatezza va rapportato al contenuto del D.V.R. che, ai sensi dell'art 28 del D.Lgs n. 81/2008 deve sostanziarsi, tra l'altro nella valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nei criteri adottati per la valutazione stessa, nelle misure di prevenzione e di protezione attuate, oltre ad un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.