Tipologia: Regolamento RLST
Data firma: 22 marzo 2023
Validità: 01.01.2023
Parti: EBAP (Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila
Settori: Agroindustriale, Piacenza
Fonte: ebapiacenza.it


Sommario:


Regolamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

L’Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Piacenza (EBAP) in osservanza dell’art. 45 e l’allegato n. 2 del CPL Operai agricoli e florovivaisti della prov. di Piacenza e successive modificazioni, si prefigge di aumentare la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza a livello Territoriale, con particolare riferimento alle imprese agricole ancora sprovviste di RLS.
Premesso che l’art. 45 e l’allegato n. 2 del CPL operai agricoli e florovivaisti della prov. di Piacenza hanno affidato il compito all’ Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Piacenza (EBAP) di mettere a disposizione le risorse economiche/finanziare necessarie allo svolgimento dell’attività del RLS Territoriale in possesso di adeguate competenze e al rimborso dei corsi di formazione particolari in materia di salute e sicurezza sul lavoro concernente i rischi specifici nel settore agricolo, attingendo ad un particolare capitolo di bilancio alimentato dalla parte dei contributi F.I.M.I. a carico delle parti datoriali, e hanno affidato all’EBAP anche di individuare le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dell’RLS Territoriale.
Considerato che l’RLS Territoriale di cui l’art.48 del D.Lgs. 81/2008 esercita le competenze di cui all’art. 50 del medesimo decreto e successive modificazioni, con riferimento a tutte le aziende del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e che abbiano optato per la scelta dell’RLS Territoriale.
Tutto ciò premesso, così come previsto dallo Statuto, le Organizzazioni costituenti quali Sindacati di Categoria Flai - Cgil Piacenza, Fai - Cisl Federazione di Parma e Piacenza, Uila Territoriale di Parma e Piacenza e le Associazioni Datoriali Confagricoltura-Piacenza, Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza, Cia Piacenza costituiscono il presente regolamento per la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), con decorrenza 1° gennaio 2023.

1. Soggetti beneficiari
Aziende del settore agricolo che aderiscono all’ Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Piacenza (EBAP) e che sono in regola con i versamenti contributivi provinciali F.I.M.I (Fondo Integrativo Malattia e Infortuni) e C.A.C (Contributo Assistenza Contrattuale).
Possono beneficiare del servizio anche le aziende agricole nuove assuntrici di manodopera previa presentazione all’Ente Bilaterale della Denuncia Aziendale corredata della Comunicazione di assunzione UNILAV degli operai assunti con Contratto Prov.le di Lavoro per operai agricoli e florovivaisti della prov. di Piacenza. Qualora la contribuzione provinciale non fosse regolarmente versata, l’Ente Bilaterale sospenderà il servizio.

2. Modalità di presentazione della domanda e assegnazione RLS Territoriale
Per la richiesta del servizio RLS Territoriale, l’azienda deve presentare la domanda su appositi moduli predisposti dall’EBAP Le domande devono essere presentate complete di tutta la documentazione richiesta.
La Segreteria dell’Ente Bilaterale procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle aziende beneficiare e della correttezza formale delle richieste.
Constatata la regolarità della richiesta di fruizione del RLS Territoriale, EBAP provvede ad effettuare formale comunicazione di accoglimento della domanda ed assegnare entro 60 giorni la pratica all’RLS Territoriale effettuando formale comunicazione del nominativo all’impresa beneficiaria.
Nel corso dell’istruttoria, l’Ente può richiedere alle aziende, tramite email/Pec, integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultano incomplete.
L’Ente Bilaterale potrà chiedere alle aziende del settore agricolo l’avvenuta nomina o meno dell’RLS per l’eventuale erogazione del servizio Territoriale.

3. Condizioni di ammissibilità
Solo le aziende in regola con i versamenti F.I.M.I (Fondo Integrativo Malattia e Infortuni) e C.A.C (Contributo Assistenza Contrattuale) potranno avvalersi del servizio RLS Territoriale. Qualora la ditta che presenta domanda risultasse inadempiente verso l’Ente, quest’ultimo si attiverà immediatamente per il recupero del contributo verso l’azienda anche al fine dell’accettazione della pratica.

4. Domande Respinte
Le domande di adesione vengono respinte quando:
• La domanda di adesione è incompleta;
• L’azienda non sia in possesso dei requisiti previsti dalle condizioni di ammissibilità;
• EBAP ravvisi elementi di illegittimità in ordine alla domanda o alla documentazione allegata e in tal senso si sia pronunciato il Comitato di Gestione.

5. Revoca del servizio RLS Territoriale da parte dell’azienda agricola
La domanda di revoca del servizio dovrà essere comunicata dall’azienda alla Segreteria dell’Ente attraverso apposito modulo predisposto dall’EBAP e ha effetto immediato.

6. Revoca del servizio RLS Territoriale da parte dell’Ente Bilaterale
In caso cui l’azienda rifiuti per più di 2 volte la visita senza adeguata motivazione da parte dell’RLS Territoriale, l’Ente può revocare/sospendere il servizio oppure nel caso in cui l’azienda risulti inadempiente verso il pagamento dei contributi provinciali F.I.M.I (Fondo Integrativo Malattia e Infortuni) e C.A.C (Contributo Assistenza Contrattuale).

7. Requisiti e individuazione nominativi RLS Territoriale
Gli RLS Territoriali sono individuati dalle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori così come previsto dall’allegato 2 CPL operai agricoli della prov. di Piacenza e successive modificazioni, e nominati dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della provincia di Piacenza che ne determina anche il numero.
Gli RLS Territoriali devono avere adeguate conoscenze e capacità sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sia in materia di lavorazioni agricole così come previsto dal comma 3, allegato 17 CCNL Operai agricoli e florovivaisti.
La carica è incompatibile con il ruolo di componente degli organismi paritetici /Ente Bilaterale, comma 4, allegato 17 CCNL Operai agricoli e florovivaisti e successive modificazioni.
La formazione è quella prevista dal comma 7, art. 48 D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni che prevede un corso base RLS Territoriale settore agricolo di 64 ore e una formazione annuale di aggiornamento della durata di 8 ore.
Così come previsto dal comma 8, art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, l’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

8. Durata e compenso RLS Territoriale
L’incarico RLS Territoriale è di durata triennale rinnovabile. L’Ente Bilaterale potrà decidere la revoca dell’incarico all’RLS Territoriale, in caso di gravi e motivate ragioni.
EBAP versa trimestralmente ai Sindacati dei Lavoratori le risorse finanziare per organizzare il servizio degli RLS Territoriali.
L’Ente Bilaterale metterà a disposizione degli RLS Territoriali i Dispositivi di Protezione Individuali richiesti dagli stessi per lo svolgimento della loro attività.
È cura di EBAP predisporre e consegnare i tesserini di riconoscimento previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, agli RLS Territoriali nominati.

9. Presa incarico dell’azienda e modalità di svolgimento della visita
L’EBAP comunica all’RLS Territoriale l’incarico e gli affida la documentazione pervenuta dall’impresa (domanda di adesione, visura, contatti, altri documenti).
L’organizzazione ed esecuzione della visita è a capo dell’RLS Territoriale che entro 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico è tenuto a contattare l’azienda e fissare la data della visita. L’RLS Territoriale ha il diritto di accedere alle sedi dell’azienda, previa comunicazione, con l’indicazione della data e dell’ora della visita.
Ogni qualvolta che l’RLS Territoriale prende un appuntamento deve comunicare tempestivamente, anche via mail, alla Segreteria dell’Ente la data e l’orario della visita. Anche i casi di mancato accesso devono essere comunicati tempestivamente alla Segreteria dell’Ente Bilaterale.
Nel corso delle visite l’RLS Territoriale è tenuto a compilare la Scheda Visita, vagliata e approvata dal Comitato di Gestione. Entro 10 giorni dalla visita, l’RLS Territoriale è tenuto a inviare una copia della Scheda Visita, anche via mail o Pec, all’azienda e una alla Segreteria dell’Ente Bilaterale.
In caso di motivate richieste di ulteriori visite aziendali, queste dovranno essere preventivamente comunicate ad EBAP.

10. Privacy e tutela dei dati personali e sensibili
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della legislazione in vigore, i dati forniti vengono trattati per il fine esclusivo della gestione del servizio RLS Territoriale.
Il conferimento dei dati è dunque strettamente funzionale all’instaurazione di tale rapporto che, senza i dati richiesti, potrebbe non essere (in tutto o in parte) eseguito.
Sul sito dell’EBAP è disponibile l’informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (Reg. UE 679/2016).

11. Durata del regolamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Il presente regolamento per il servizio RLS Territoriale si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ed è valido fino a revoca o nuova stesura approvata da parte del Comitato di Gestione dell’EBAP.
Per situazioni eccezionali e/o di particolare gravità, non contemplate dal presente regolamento, si demanda la decisione di merito al Comitato di Gestione dell’EBAP.

12. Contatti
Via Colombo, 35 (c/o Palazzo dell’Agricoltura) - 29122 Piacenza
Telefono: Presidente ***, Segreteria ***
E-mail: ***@confagripc.it PEC: ***@pec.confagripc.it
Sito internet: www.ebapiacenza.it
Il presente regolamento RLS Territoriale è stato approvato dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della prov. di Piacenza con delibera del 22/03/2023.