Tipologia: Regolamento elezione RLS
Data firma: 5 novembre 2020
Parti: Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca, Emilia Romagna
Fonte: progettopescaflai.it


Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nella pesca
Flai Cgil - Fai Cisl - Uila Uil Emilia Romagna
Rimini, 5 novembre 2020

Ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale e territoriale
Con la costituzione dell’organismo Paritetico Regionale Emilia Romagna Pesca (OPRER Pesca), il 6 agosto 2020, si è formalizzata la comune volontà di Organizzazioni Sindacali ed Associazioni datoriali cooperative ed industriali di dotare tutte le imprese della pesca ed acquacoltura dell’Emilia Romagna dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, così come previsto dalle vigenti normative.
A tale fine, le Organizzazioni Sindacali regionali di settore maggiormente rappresentative e firmatarie dei CCNL, definiscono il presente regolamento per l’elezione degli RLS e per la designazione degli RLST; si sottolinea l’importanza dell’effettiva conoscenza e rappresentanza di queste figure da parte dei lavoratori del comparto.

Elezione del RLS aziendale
Nelle imprese di pesca ed acquacoltura con 7 e più dipendenti, o nelle imbarcazioni da 24 metri di lunghezza in su, i RLS possono essere eletti a livello aziendale tra i lavoratori dipendenti di cui saranno rappresentanti per la sicurezza, da parte dei lavoratori stessi.
L'elezione del RLS aziendale è indetta in assemblee unitarie organizzate dalle OO.SS. locali e si svolge secondo quanto previsto dai CCNL o, in subordine, da quanto qui previsto.
Le imprese di pesca ed acquacoltura con 7 e più dipendenti, interessate all’elezione di un RLS aziendale, lo comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie il presente regolamento affinché venga organizzata una apposita assemblea sindacale unitaria in azienda.
Nella convocazione di tale assemblea sindacale, da affiggere in azienda con almeno 7 giorni di preavviso, saranno indicati nell’ordine del giorno la possibilità di candidarsi a tale ruolo all’inizio della riunione, e l’elezione del RLS al termine della riunione stessa.
Prima di procedere alle operazioni di voto le OO.SS. illustreranno il valore ed i compiti del ruolo del RLST. L’elezione avverrà a voto palese, fatta salva espressa richiesta di voto segreto nel quale caso i rappresentanti delle tre OO.SS., che fungeranno anche da presidenza e scrutatori, predisporranno un urna e schede per il voto.
I risultati dell’elezione verranno verbalizzati ed ì nominativi dei RLS aziendali risultati eletti saranno comunicati alla impresa datrice di lavoro ed all’OPRER Pesca.
L’impresa di pesca deve fornire loro la formazione obbligatoria al ruolo prevista dalla vigente normativa, e trasmettere poi la relativa attestazione all’OPRER Pesca perché la formazione ricevuta venga validata.
Il RLS aziendale resta in carica tre anni. In caso di decadenza o dimissioni prima della scadenza naturale si procede a nuova elezione.

Designazione dei RLS Territoriale
Nelle imprese di pesca ed acquacoltura fino a 6 dipendenti, e nelle imprese con 7 e più dipendenti ove non sia stato eletto un RLS aziendale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è Territoriale.
I RLST sono designati dalle OO.SS. firmatarie sulla base dell’accordo per la costituzione dell’OPRER Pesca e del presente regolamento.
La lista degli RLST da poter designare è composta esclusivamente da soggetti compatibili con quanto previsto dall'accordo regionale per la costituzione del OPRER pesca:
• “figure che già operano come RLST in altri settori lavorativi, e che abbiano quindi già ricevuto la formazione obbligatoria necessaria allo svolgimento del ruolo (64 ore di formazione iniziale e 8 ore all’anno di aggiornamento”;
• disponibilità a ricevere l’ulteriore “pacchetto di formazione di 16 ore specifiche sulle peculiarità del settore, e 8 ore di aggiornamento all’anno” da parte di OPRER Pesca;
• disponibilità ad operare nelle marinerie della provincia nella quale è assunto, ed anche nelle altre della regione finché non saranno operativi RLST in tutte le province costiere;
• figure messe a disposizione da sedi sindacali che sottoscrivano con OPRER Pesca apposite convenzioni che rispecchiano il sistema di compensi e rimborsi spese previste dal verbale di accordo del 6 agosto 2020.
Entro la fine di novembre 2020 ogni Organizzazione Sindacale comunicherà alle altre due sigle sindacali i nominativi delle figure designate come RLST dell’OPRER pesca, affinché possa essere predisposta una lista unitaria di nominativi. Tale lista sarà comunicata ad OPRER pesca, perché predisponga l’apposita formazione specifica di settore.
Al fine di perseguire la reciproca conoscenza degli RLST designati con i lavoratori del settore, e la maggiore efficacia possibile della rappresentanza, in ogni territorio provinciale si individuerà il periodo più idoneo allo svolgimento di assemblee di marineria, inizialmente non appena designati e poi periodicamente quando le OO.SS. lo riterranno utile.
Il calendario di dette assemblee interaziendali dì marineria, definito unitariamente dalle OO.SS locali sentite le OO.SS. regionali, viene comunicato alle imprese presenti nell’elenco fornito dall'OPRER pesca, a cura di quest’ultimo.
In tali assemblee, preferibilmente alla presenza dei RLST, si porteranno a conoscenza dei lavoratori del settore il diritto ad una Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza, le titolarità di questa figura, il sistema OPRER pesca, e verranno consegnati loro i recapiti di OPRER pesca e dei loro RLST.
Il presente regolamento, sottoscritto dal Cgil Cisl e Uil firmatarie dell'accordo per la costituzione del OPRER pesca del 6 agosto 2020, diviene parte integrante dell’accordo stesso.


Le Organizzazioni Sindacali regionali della pesca