Cassazione Penale, Sez. 4, 07 agosto 2023, n. 34535 - Infortunio con il carroponte. Comportamento abnorme del lavoratore o omissioni del datore di lavoro? La Corte annulla con rinvio


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. MICCICHE’ Loredana - rel. Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

dalla parte civile A.A., nato a (Omissis);

nel procedimento a carico di:

B.B., nato a (Omissis);

SIDERPRESS SPA;

avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI;

che ha concluso chiedendo:

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio:

udito il difensore;

E' presente l'avvocato PASTORELLI LUCA del foro di MODENA in difesa di:

B.B.;

Il quale chiede il rigetto del ricorso della parte civile.

E' presente l'avvocato LEPERA MARLON del foro di COSENZA in difesa di: PARTE CIVILE A.A.;

il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Deposita conclusioni e nota spese.

E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato BORTOLOTTI ROBERTO del foro di MODENA in difesa di:

SIDERPRESS Spa l'avv. SANTI SILVIA FORO BOLOGNA La quale chiede il rigetto de della parte civile.

 

 

Fatto


1 Con sentenza resa in data 11 febbraio 2016 il Tribunale di Modena ha condannato B.B. per il reato previsto e punito dall'art. 590 c.p., comma 1 e 2, in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1 c c.p., perchè, in qualità di datore di lavoro e di legale rappresentante di Siderpress Spa aveva cagionato al dipendente A.A. lesioni personali gravissime per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, nonchè nella violazione delle norme per la prevenzione per gli infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008). Al B.B., era stata infatti contestata la violazione dell'art. 71 comma 1, art. 70 comma 2 nonchè art. 71 comma 7, per avere omesso di fornire ai lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza in riferimento ad un apparecchio di sollevamento, per via dell'inadeguatezza degli accessori di sollevamento a garantire che i carichi sollevati non precipitassero in caduta libera e per via del mancato collaudo del carro ponte, messo in servizio senza la dovuta dichiarazione di corretta installazione. La Siderpress, società di cui era legale rappresentante, veniva condannata per l'illecito e previsto dal L.gs. 231 del 2001, art. 5, 6 e 25 septies..

2. I fatti sono stati cosi ricostruiti dai giudici di merito.

2.1 A.A. era un operaio specializzato di quarto livello e lavorava nella sede principale della Siderpress. Egli era stato assunto nel 2000 con contratto di operaio specializzato ma, per via della sua invalidità parziale, era stato licenziato per poi essere riassunto nelle categorie protette; nella ditta si occupava di prendere gli ordini dei clienti e di svolgere lavori con taglio macchina e tagli laser delle lamiere. La lavorazione veniva svolta con le seguenti modalità un primo operaio portava i fogli davanti alla macchina, mentre poi subentrava il A.A., per la lavorazione vera e propria; lo spostamento del foglio avveniva tramite il carro-ponte che trasportava le lastre di metallo. Il carro ponte da lui utilizzato aveva due carrelli, di cui uno non funzionante, ed il foglio di lamiera veniva legato al carro ponte con delle catene. Secondo le dichiarazioni del A.A., durante le lavorazioni l'operaio si trovava spesso in mezzo a tre elementi: materiale di lavorazione, scarto dei materiali e macchina con cui lavorava, e ciò rendeva difficoltosa l'operazione da eseguire. La macchina veniva inoltre azionata con pulsantiera a filo che imponeva la presenza e lo spostamento dell'operaio all'interno della zona di lavorazione. Il giorno dell'incidente, il (Omissis), egli si trovava sul macchinario e stava lavorando con un carro ponte della Siderpress chiamato Valicelì. A un tratto, un cavo si era impigliato nella lastra, che aveva subito una leggera rotazione, che sua volta aveva determinato il rilascio dei ganci che tenevano il foglio di lamiera. Vista la situazione di forte criticità il A.A. aveva cercato di azionare il telecomando a pulsantiera per allontanare la lastra ma i pulsanti del telecomando erano invertiti e la manovra di emergenza non era riuscita, comportando una caduta della lastra sui suoi arti inferiori. L'infortunato veniva subito soccorso e portato in ospedale e sottoposto ad intervento ai piedi; se tuttavia inizialmente gli era stata presentata una prospettiva di riabilitazione, dopo pochi mesi gli era stata registrata cianosità del piede e nel 2010 gli veniva diagnosticata algodistrofia, per cui in seguito subiva ben tre amputazioni progressive dell'arto, fino ad essergli riconosciuta un'invalidità dell'80%.

3. In relazione alla responsabilità dell'imputato, il tribunale di primo grado riteneva la ricostruzione del A.A. credibile, riscontrata visione delle fotografie e dei disegni del luogo in cui si era verificato l'incidente nonchè confermata dalle risultanze delle verifiche dei tecnici ASL, ed aveva condannato l'imputato sulla base delle seguenti considerazioni:

a) il macchinario non aveva ancora ricevuto l'ultima certificazione e non poteva essere immesso nel ciclo di produzione;

b) A.A. non aveva svolto alcun tipo di corso di formazione sulla sicurezza, nè in relazione all'utilizzo del macchinario in esame;

c)l'utilizzo della pulsantiera a filo non risultava essere stato preceduto da adeguata valutazione di impatto con la lavorazione della lastra;

d)i comandi della pulsantiera erano invertiti;

e) non vi erano camminamenti lungo le zone di lavorazione e vi era invece presenza di scarti di lavorazione durante le fasi di svolgimento delle manovre;

f) non era previsto e disciplinato il numero degli operatori che dovevano utilizzare il macchinario;

g) era in uso uno solo dei due motori che sollevavano la trave.

Seguiva alla affermazione di responsabilità per il reato anche la condanna della società per l'illecito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 septies, sussistendone i presupposti.

4. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Bologna, dando preliminarmente atto della intervenuta prescrizione del reato, assolveva il B.B. e la società ai sensi dell'art. 530 c.p.p. a seguito di una diversa valutazione delle risultanze processuali. La Corte, in particolare, accoglieva le istanze difensive nella loro totalità, sottolineando che era del tutto incerta se non carente la prova della sussistenza della violazione della normativa antinfortunistica e della sua efficacia causale in ordine alla causazione dell'infortunio.

4.1 Ad avviso della Corte, il primo profilo di colpa relativo alla rilevanzà messa in opera del carro ponte prima del rilascio della certificazione definitiva si appalesava del tutto inesistente; inoltre, mancava la prova che fosse necessaria un'apposita formazione per l'utilizzo del nuovo carro ponte poichè questo si differenziava da quelli già in uso in azienda solo per le maggiori dimensioni, considerato che l'infortunato A.A., era operatore esperto ed addetto alle mansioni da otto anni, inoltre, non era riconducibile alle carenze del sistema la modalità di aggancio della lastra poichè quello in atto era l'unico modo possibile per eseguire la lavorazione, tanto da essere rimasto lo stesso anche dopo il verificarsi dell'infortunio. In relazione poi all'utilizzo della pulsantiera a cavo al posto di quella a radio comando si trascurava il dato essenziale per cui la movimentazione della lastra mediante il carro ponte non poteva essere comandata da remoto, poichè era necessario che l'operatore accompagnasse il pezzo lungo il suo percorso al fine di controllarne la regolarità e correggere eventuali oscillazioni, per cui anche l'utilizzo del radiocomando non avrebbe consentito all'operatore di restare lontano dal carro ponte e dal suo carico. Secondo la Corte, inoltre, non si era raggiunta la prova che i comandi fossero invertiti in quanto nella stessa narrazione del A.A., erano emerse delle incongruenze tali da fare ritenere che, in realtà i comandi funzionassero correttamente, per cui l'infortunio risultava essersi verificato per una scorretta condotta della vittima piuttosto che in conseguenza di omissioni colpose del datore di lavoro.

5. Propone ricorso la parte civile costituita A.A., a mezzo del proprio difensore di fiducia, elevando quattro motivi.

5.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa acquisizione da parte del tribunale della documentazione comprovante la sua situazione di invalidità derivata da un precedente infortunio verificatosi al di fuori dell'ambito lavorativo nella misura del 55%, documentazione che avrebbe determinato un diverso esito nel giudizio di appello. Come già emerso nel corso del giudizio, infatti, il A.A. era stato dapprima assunto alla Siderpress con un contratto da operaio specializzato, e poi successivamente riassunto nelle categorie protette ed assegnato come operaio specializzato addetto al taglio laser; tuttavia, a causa della sua invalidità non avrebbe dovuto svolgere quei compiti di tipo manuale che attengono al processo produttivo e che non risultavano consoni rispetto allo stato di salute ed alla ridotta capacità lavorativa del lavoratore. E' evidente, dunque, che la ditta avrebbe dovuto individuare soluzioni alternative, facendo svolgere al lavoratore disabile prestazioni compatibili con le sue menomazioni, con ciò violando la L. 68 del 1999, art. 13, ciò sarebbe stato anche dalla Corte d'appello, se i documenti comprovanti lo stato di invalidità del A.A., fossero confluiti nella documentazione concernete il processo.

5.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il travisamento delle prove dichiarative assunte, con conseguente disarticolazione di tutto il ragionamento posto alla base della motivazione, manifestamente illogica. La Corte d'appello aveva escluso che vi fosse stata colpa del datore di lavoro sulla base delle dichiarazioni di un dipendente della Siderpress, C.C., che aveva la mansione di capo officina, tuttavia la Corte territoriale non aveva considerato il possibile interesse del teste a rendere tali dichiarazioni, posto che egli era colui che aveva sottoscritto i documenti di collaudo. Sul punto doveva evidenziarsi che, come emergeva da altro materiale probatorio acquisito al giudizio, nel corso della prima verifica ISPEL del (Omissis), era stata riscontrata una non corrispondenza tra i simboli relativi ai movimenti del carroponte presenti sul radiocomando e i simboli presenti sul carroponte. In aggiunta, la Corte d'appello di Bologna non aveva preso in considerazione la dichiarazione dll'istallatore sulla mancanza di conformità del carro-ponte, nè tantomeno quella tecnico della Asl relativa alla sussistenza di anomalie sul macchinario, decidendo di aderire alla tesi secondo cui la mancanza di certificazione era solo una mancanza formale. Con riguardo poi alle dichiarazioni del Diazzi relativamente al fatto che l'infortunio si era verificato poichè il lavoratore si trovava in una posizione scorretta/bisognava considerare che, anche se queste fossero veritiere, ciò comunque non potrebbe far sì che il comportamento del A.A., costituisca causa sopravvenuta sufficiente a causare l'evento ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2.

5.3 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole dell'omesso esame di una prova decisiva costituita dai disegni sul macchinario, i quali anche da soli avrebbero potuto inficiare l'efficacia di una o più prove utilizzate dal giudice d'appello a sostegno del convincimento assolutorio in riferimento agli strumenti di lavoro utilizzati dal A.A., al momento dell'incidente (ganci e catene, trave ad H vecchissima, carroponte marca (Omissis), non omologato con un solo motore funzionante), al carico di lavoro (lastra di 14 metri e 8 tonnellate) ed alla sua necessaria lavorazione manuale.

5.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce la non corretta sussunzione del fatto storico nella norma incriminatrice, in quanto non era stata nè contestata nè ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 590, comma 3, i riguardante la violazione delle norme concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pur essendo stato richiesta in primo grado la modifica della contestazione; in ogni caso rientrava nei poteri del giudice la riqualificazione del fatto. Era inoltre indiscussa la mancata preventiva adozione ed attuazione del modello organizzativo da parte della società Siderpress e la Corte d'appello non aveva individuato esattamente il parametro sul quale andava calibrato il giudizio di adeguatezza del modello organizzativo in base alle specifiche caratteristiche dell'ente (dimensioni, tipo d'attività d'impresa, evoluzione diacronica) ed all'effettiva idoneità allo scopo preventivo affidatogli dalla legge.

 

Diritto


1.- Il primo motivo non è fondato. La circostanza che il A.A., assunto come lavoratore con invalidità parziale nelle categorie protette, non avrebbe potuto essere adibito alla lavorazione nel corso della quale si era verificato il grave infortunio, è circostanza che non ha mai costituito oggetto di discussione nel processo e mai è stata esaminata dai giudici di merito sotto il profilo della efficienza causale rispetto alla verificazione dell'infortunio. Si tratta dunque di un elemento che non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità, in cui non possono trovare spazio diverse ricostruzioni e letture di circostanze di natura esclusivamente fattuale.

2. E' invece fondato il secondo motivo.

2.1 La Corte territoriale basa il proprio convincimento esclusivamente sulla deposizione del teste D., dipendente del datore di lavoro, attribuendo efficacia causale esclusiva dell'evento alla scorretta lavorazione della persona offesa. Come dedotto nel motivo di ricorso, la motivazione della sentenza impugnata non tiene conto delle risultanze processuali inerenti alla mancanza di conformità del carro ponte alla normativa antinfortunistica, considerata apoditticamente dalla Corte territoriale come carenza di un mero passaggio " formale", senza alcuna valutazione delle risultanze dei verbali redatti dai tecnici ASL, sentiti come testi in sede dibattimentale. Dette risultanze, ben illustrate alle pag. 5 e 6 della sentenza di primo grado, evidenziano come, alla data dell'infortunio, non solo il carro ponte non avrebbe potuto essere utilizzato perchè mancava una certificazione che avrebbe dovuto essere rilasciata dalla ditta a ciò preposta, ma anche che l'esito del controllo sul macchinario era stato di non conformità alla normativa prevenzionistica. I tecnici ASL avevano infatti riscontrato anomalie sul carro ponte, redigendo verbale negativo, ed avevano altresì rilevato come i ganci avrebbero dovuto avere e specificare la relativa portata, non garantendo il rischio di sganciamento, evidenziando altresì che macchinari così grandi e complessi necessitano dell'indicazione precisa di percorsi pedonali, poichè è necessario che siano indicate le zone lungo le quali le persone possano transitare a piedi. Ancora, coglie nel segno la doglianza relativa alla illogicità della pronuncia impugnata per aver attribuito rilievo esclusivo alla condotta del lavoratore come unico antecedente causale dell'evento, affidandosi alla deposizione del teste D. ed escludendo in modo meramente assertivo la rilevanza, nel decorso causale, dell'aver messo a disposizione dell'infortunato un carro ponte che non avrebbe dovuto essere adibito alle lavorazioni in corso.

In proposito, deve ricordarsi che l'attribuzione di efficacia esclusiva nella determinazione dell'evento, rinvenibile alla condotta abnorme, il concorso di colpa del lavoratore può infatti incidere solamente sulla commisurazione del quantum di pena in capo al datore di lavoro, senza poterne in nessun caso escludere la responsabilità, con l'unica eccezione rappresentata dall'abnormità di tale condotta, ricorrente solamente ove essa sia esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione (Sez. 4, 27 giugno 2012, n. 37986, Rv. 254365, Sez. 4, 17 ottobre 2014, n. 3787, Rv. 261946). Si è precisato inoltre che la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile scelta del lavoratore e dunque che è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4, 13 dicembre 2016, n. 15124, Rv. 269603; sez.4, 14 marzo 2012, Rv. 252544; sez. 4, 28 aprile 2011, n. 23292, Rv. 250710; sez. 4, 26 marzo 2014, n. 36227, Rv. 259767; sez. 4, 10 ottobre 2013, n. 7955, Rv. 259313). Di certo non può considerarsi "abnorme" il comportamento del A.A., non risultando nè "eccentrico" ed imprevedibile nè, tanto meno, estraneo al processo di produzione o alle mansioni del lavoratore. In particolare, è pacifico che il lavoratore, al momento dell'infortunio, fosse addetto alle tipiche mansioni di lavorazione e taglio delle lastre di lamiera.

3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è devoluta la complessiva valutazione del materiale istruttorio acquisito, e quindi dei profili di merito evidenziati nel terzo motivo sotto il profilo dell'omesso esame di una prova decisiva, non rientrante tra i vizi deducibili in cassazione, che attengono non all'omesso esame ma alla mancata assunzione della prova con carattere di decisività.

4. Il quarto motivo attiene a profili di carattere penalistico, ormai preclusi in questa sede attesa la prosecuzione del presente giudizio per i soli effetti civili a seguito della intervenuta estinzione del reato per prescrizione: di conseguenza, non vi sono spazi per l'esame delle questioni concernenti la configurabilità di circostanze aggravanti ovvero per l'affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente fondata sulla sussistenza del reato presupposto.

5. Conclusivamente, come esposto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è altresì demandata la definitiva regolamentazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2023