PROTOCOLLO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO IN PROVINCIA DI LATINA
 

Visto:
- il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue seguenti modifiche
Premesso che:
- Fermo restando l’impegno delle Istituzioni preposte alla sorveglianza sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro necessita di azioni coordinate da attuarsi d’intesa sia con i soggetti che l’attuale legislazione ha individuato nell’ambito degli istituti contrattuali, sia con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (Rlst), al fine di intraprendere un percorso più incisivo, condiviso e coordinato che possa caratterizzare e potenziare le attività di prevenzione, formazione e informazione nei luoghi di lavoro e l’attività di controllo della regolarità contributiva delle aziende del settore edile e promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza e della legalità
- gli infortuni mortali sui luoghi di lavoro si verificano in tutti i settori produttivi, ma quelli maggiormente a rischio, sia per le dinamiche specifiche di produzione che per la peculiare frammentazione del settore, risultano essere l’edilizia, l’agricoltura e la logistica, sulla quale incide la condizione del patrimonio viario provinciale
- è necessario elaborare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti da ciascuno dei sottoscrittori del presente documento, linee-guida di intervento coordinato tra gli organismi pubblici di controllo e quelli paritetici di prevenzione.
- è convinzione dei soggetti sottoscrittori del presente protocollo che l’integrazione e il coordinamento degli Enti preposti alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro possa conferire un utile supporto all’azione svolta dalle Forze dell’Ordine di contrasto ai tentativi di infiltrazioni malavitose, specie in settori particolarmente esposti a rischio quali l’edilizia (pubblica e privata).
Visto :
- il parere reso dal Ministero dell’interno con nota n,13501/40-Gab/Uff.III dell’ 11 giugno 2011
Le parti convengono:
 

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente Protocollo.
 

Art. 2
(Nucleo tecnico permanente)

I. È costituito, presieduto dal Prefetto di Latina o da un suo delegato, il Nucleo tecnico permanente composto dai rappresentanti provinciali designati da: Forze di Polizia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Inail, Direzione provinciale del Lavoro, Inps, Asl, Camera di Commercio, Cassa edile della provincia di Latina, Ente scuola edile della provincia di Latina, Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Latina, Edilcassa del Lazio, P.F.L. -Prevenzione Formazione Lazio, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (Rlst).
II. Il Nucleo tecnico permanente adotta un proprio Regolamento interno di funzionamento nella prima seduta, dopo la costituzione con decreto del Prefetto di Latina.
 

Art. 3
(Compiti del Nucleo tecnico permanente)

I. Il Nucleo tecnico permanente, ferme restando le competenze istituzionali svolte dagli Enti di cui al punto I dell’art. 2, ha il compito di elaborare linee guida condivise e coordinate per l’analisi e il monitoraggio del fenomeno degli incidenti sui luoghi di lavoro tenendo conto delle criticità con le modalità che saranno segnalate dagli Enti competenti sopra citati così come meglio indicato nel successivo art. 4 e 5.
II. Il Nucleo tecnico permanente, nella sua funzione di raccordo, adotterà l’approccio preventivo e informativo, avvalendosi anche degli organismi paritetici e degli RLST.
III. Il Nucleo tecnico permanente assume il compito di segnalare alle Istituzioni preposte alla vigilanza, secondo l’analisi dei dati acquisiti, una scala di priorità per meglio indirizzare le varie tipologie di intervento.
 

Art 4
(Monitoraggio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul lavoro irregolare)

I. Gli Enti istituzionali competenti in materia s’impegnano a costituire una Banca dati del fenomeno degli infortuni sul lavoro i cui dati verranno inviati periodicamente al Nucleo tecnico permanente per il monitoraggio e le valutazioni necessarie riguardo al quadro provinciale.
II. Il Nucleo Tecnico permanente riferirà periodicamente delle sue analisi e proposte alla Conferenza Permanente, avente sede in Prefettura, integrata con tutti gli Enti firmatari del presente Protocollo
 

Art. 5
(Banca dati generale)

I. In base ai dati di cui all’articolo 4 e a quelli in possesso degli altri organismi partecipanti al Nucleo tecnico permanente è costituita una Banca dati generale quale strumento per l’individuazione delle priorità che costituiranno le indicazioni di intervento per gli Enti preposti alla vigilanza, proponendo anche interventi di assistenza, formazione, informazione, elaborazione di linee-guida finalizzate alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro al fine di ottenere una costante implementazione conoscitiva del fenomeno.
II. La Banca dati costituita dal Nucleo tecnico permanente verrà affidata ad uno degli Enti firmatari del presente Protocollo ai fini della sua gestione ed operatività.
 

Art. 6
(Trattamento dati)

I dati di cui agli art. 4 e 5 verranno fomiti in forma anonima ed aggregata per tipologia.
 

Art. 7
(Ruolo delle Stazioni appaltanti e dei Comuni per il controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro)

I. Le stazioni appaltanti si impegnano ad inserire nei bandi di gara, per quanto riguarda opere di edilizia, la seguente clausola: '‘All'atto dell'installazione del cantiere, le aziende aggiudicatarie nonché le eventuali aziende subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere una visita del Comitato Paritetico Territoriale (Cpt) di Latina finalizzata alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 nell’ambito delle finalità formative e informative precipuamente riconosciute a tale organismo. Le stesse stazioni appaltanti si impegnano, unitamente alla comunicazione obbligatoria alla Dpi e alla Ausi, ad informare il Cpt della provincia di Latina in merito alle date di inizio lavori relativi alle gare aggiudicate/'
II. Il Comitato Paritetico Territoriale (Cpt) di Latina, ricevuta la comunicazione dalla stazione appaltante, provvederà ad effettuare, a campione, le visite presso i cantieri di nuova installazione, per le diverse fasce di valore dell’opera da realizzarsi, compatibilmente con le risorse a propria disposizione.
III. I Comuni della provincia di Latina firmatari del presente Protocollo, nell’ambito della procedura abilitativa all’esecuzione da parte di privati di lavori edili (permesso di costruire, Dia, etc.) s’impegnano a sensibilizzare i committenti sul contenuto del presente Protocollo con l’invito a inserire nel contratto di appalto, in quanto applicabili, al settore privato, le clausole individuate per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla sicurezza del cantiere.
IV. I Comuni della provincia di Latina firmatari del presente protocollo con riferimento all’edilizia privata s’impegnano a comunicare al Cpt della provincia di Latina, per le finalità formative e informative richiamate al comma I, l’inizio dei lavori relativamente alle concessioni autorizzate e ad inviare periodicamente sui cantieri edili gli agenti di Polizia locale deputati ai controlli antiabusivismo anche al fine di assumere informazioni sulle aziende presenti sul sito e sul numero dei lavoratori impiegati. Inoltre, gli operatori della Polizia locale rilasceranno alle aziende presenti sui cantieri un’informativa sui contenuti del presente Protocollo che sarà tempestivamente elaborata dal Nucleo tecnico permanente al momento del suo insediamento.
 

Art. 8
(Ruolo delle Stazioni appaltanti per il controllo della legalità)

I. Ferme restando le disposizioni della legge 136 del 13 agosto 2010, le Stazioni appaltanti firmatarie del presente Protocollo si impegnano ad includere nei propri bandi di gara le clausole contenute nell’allegato-A che dovranno essere osservate dalle ditte partecipanti.
IL Le clausole di cui all’allegato A devono formare parte integrante dello stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria.
III. L’impresa aggiudicataria s’impegna a sottoscrivere una dichiarazione (allegato B) in cui accetta le clausole di cui ai commi I e II.
IV. Le stazioni appaltanti s’impegneranno a evidenziare nei bandi di gara che l’impresa che si renderà responsabile dell’inosservanza di una delle clausole di cui ai commi I e II del presente articolo sarà considerata di non gradimento per l’Ente appaltante.
 

Art. 9
(Tutela dei lavoratori)

Ferme restando tutte le disposizioni della legislazione nazionale e della con trattazione collettiva, sia nazionale che provinciale, in materia di tutela dei 5 diritti dei lavoratori, in maniera particolare riguardo la responsabilità in solido del Committente, laddove, da verifiche effettuate sia dagli Organismi di cui al punto I dell’art. I, sia dagli Enti locali, si riscontrassero da parte delle Aziende gravi anomalie nell'applicazione della normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e nei parametri retributivi, cosi come definiti dai Ceni e dai Ccpl, ne verrà data comunicazione alla Stazione appaltante per i provvedimenti e le comunicazioni obbligatorie di rito.
 

Art. 10
(Tempi)

Le parti firmatarie del presente Protocollo convengono di nominare il Nucleo tecnico permanente di cui all’art. 2, entro 30 giorni dalla firma del Protocollo stesso
 

Art. 11
(Verifica)

Le parti firmatarie del presente Protocollo convengono di avviare, dopo 12 mesi di operatività del Nucleo tecnico permanente, una fase di verifica dell’attività fino a quel momento svolta, anche al fine di divulgare i risultati ottenuti, nonché di valutare eventuali miglioramenti da apportare alla disciplina del presente Protocollo.
 

Art. 12
(Estensione del Protocollo ad altri settori produttivi)

Il presente Protocollo, dopo una prima fase di sperimentazione pari a 12 mesi dalla stipula, potrà essere esteso agli altri settori produttivi per i quali andranno sottoscritti specifici protocolli integrativi di settore.

Latina,4 luglio 2011

Allegato A: Clausole per bandi di gara pubblici
Clausola n. 1: “La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti o comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori”
Clausola n. 2: “La sottoscritta impresa offerente s’impegna a denunciare immediatamente alle Forze di polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato” che forma parte integrante del presente protocollo.

Allegato B: Dichiarazione ai sensi del comma IV dell’Art. 5 del Protocollo di Sicurezza e legalità sottoscritto in data ___/___ /___ presso la Prefettura - UTG di Latina
Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a _______________ il _____________ e residente in _____________via _____________ iscritto al n. _____________ del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di _____________ beneficiaria finanziamento/affidataria di lavori o forniture nell’ambito _____________
 

S’IMPEGNA

secondo quanto previsto dal comma IV dell’Art. 5 del Protocollo di Sicurezza e legalità sottoscritto in data ____/____/___ presso la Prefettura - UTG di Latina, a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.).
Si impegna, altresì, alla stretta osservanza delle norme di cui alla legge 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”


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In Fede

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