Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 luglio 2023, n. 22576 - Demansionamento


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 26/07/2023
 

 

RILEVATO che


Con sentenza del 24 settembre 2018, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, ha accertato la dequalificazione di M.R. dal 22 giugno 2011 al 30 giugno 2011, condannando Telecom Italia S.p.A. a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, una somma pari al 50% delle retribuzioni maturate nel periodo considerato oltre interessi.
In particolare, la Corte, ha ritenuto che, in attuazione di quanto già stabilito dal Tribunale prima e dalla Corte poi, Telecom Italia soltanto in data 1 ottobre 2011 avesse proceduto ad adeguare le mansioni del M.R. secondo quanto giudizialmente accertato in termini di demansionamento ed ha, pertanto, ritenuto di condannare la società anche per il periodo protrattosi dal 22 giugno 2011 al 30 settembre 2011.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Massimo Russo, affidandolo a affidandolo a tre motivi.
Resiste, con controricorso, Telecom Italia S.p.A.


CONSIDERATO che


Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con correlata adesione di Telecom Italia S.p.A. e regolare notifica all’INAIL e formulando istanza di estinzione del giudizio.

La richiesta, la notifica e l’adesione devono ritenersi ritualmente formulate.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.

 

PQM



La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso nell’Adunanza camerale del 10 maggio 2023