Cassazione Penale, Sez. 3, 03 agosto 2023, n. 34145 - Carenze in un cantiere edile. Mancanza di un preposto, di un RSPP, degli addetti alle emergenze e della recinzione di cantiere


 

 

Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 22/06/2023
 

Fatto

 

1. Con sentenza del 4/7/2022 il Tribunale di Agrigento ha condannato alla pena di giustizia DL. J., in relazione ai reati a lui ascritti ai capi 2,3,4 della rubrica, nonchè dell'ulteriore imputazione contestata in un processo riunito: reati concernenti alcune violazioni delle disposizioni in tema di sicurezza del lavoro (mancata adozione di provvedimenti idonei a consentire ai lavoratori di affrontare le emergenze; mancanza di un terzo soggetto preposto durante l'allestimento del ponteggio; mancata realizzazione della prescritta recinzione del cantiere; mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione/protezione e dell'addetto alla gestione emergenze incendi/primo soccorso), accertate con riferimento ad un cantiere edile in Lampedusa in cui erano impegnati operai dipendenti dalla società di cui il DL.J. era amministratore unico.
2. Avverso tale pronuncia, il DL.J. ha proposto appello (qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte con ordinanza del 06/12/2022), deducendo:
2.1. "Assoluzione con ampia formula". Si deduce, quanto al capo 3), che il DL.J. si era solo momentaneamente assentato dal cantiere; quanto al capo 4), che la recinzione in metallo, alta due metri, era in realtà presente; quanto alla mancata nomina del responsabile e dell'addetto, non si era tenuto conto del Piano Operativo di Sicurezza prodotto dalla difesa, nè degli attestati di partecipazione ai corsi di aggiornamento, ancora validi.
2.2. "Eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche".
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che il ritenendo che la decisione avesse correttamente motivato la condanna per i reati di cui ai capi 2) e 3), mentre, quanto alle accuse residue, la difesa non aveva prodotto la necessaria documentazione.
4. Con memoria di replica, il ricorrente aderisce alla riquailificazione dell'atto impugnatorio come ricorso per cassazione, insistendo per l'accoglimento del motivo sub 2.1.
 



Diritto


1. L'impugnazione è inammissibile.
2. Coerentemente con l'individuazione dello strumento impugnatorio esposta nell'epigrafe (atto di appello"), la difesa del DL.J. ha svolto censure squisitamente di merito, come plasticamente evidenziato dalle già richiamate intitolazioni dei due motivi ("assoluzione con ampia formula; "eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche").
Con la memoria di replica, il difensore ha insistito per l'accoglimento del primo ordine di censure, con le quali sarebbero stati prospettati profili di violazione di legge e di vizio di motivazione. È tuttavia evidente, dalla lettura dell'atto impugnatorio, che le doglianze difensive concernenti la tipologia di recinzione, la presenza o meno del preposto, la designazione dell'addetto alla sicurezza, ecc. si risolvono in realtà in altrettante censure del merito delle valutazioni espresse dal Tribunale, e nella sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite in ordine ai vari profili di violazione delle norme antinfortunistiche contestate al DL.J..
Si tratta evidentemente di valutazioni precluse a questa Corte: gli elementi di prova dichiarativi e documentali, posti a base della decisione di condanna, potrebbero essere in questa sede apprezzati sotto il solo profilo della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, senza alcuna possibilità di ripercorrere la valutazione di merito compiuta dal Tribunale (cfr. sul punto Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01, secondo la quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito»).
Solo per completezza, si evidenzia che, per ciò che riguarda le censure concernenti l'apprezzamento dei dati documentali (piani per la sicurezza, aggiornamento degli attestati di formazione, ecc.), l'impugnazione risulterebbe comunque priva delle indispensabili connotazioni di autosufficienza, proprie del ricorso per cassazione.
Squisitamente di merito, oltre che del tutto generici, risultano infine i rilievi veicolati con il secondo motivo, con il quale la difesa si duole del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, e la condanna del DL.J. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 Giugno 2023