INTESA

PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE
TRA
LA PREFETTURA DI PALERMO
E
LA CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO


PREMESSO

che le organizzazioni criminali mafiose manifestano una crescente tendenza ad affermare la propria presenza, richiedendo elevata attenzione ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell’economia legale;
che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell’economia, esercitando appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
che nel corso degli anni l’esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato futilità ed incisività di. tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell’attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, .implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;
che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;
che, in tale prospettiva, la Prefettura e la Città Metropolitana di Palermo hanno quindi convenuto sull’opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione promuovendo azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell’economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, dell’urbanistica e dell’edilizia, anche privata;
 

CONSIDERATO

che la L. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori di attività elencati all’art. 1, co. 53 della L. 190/2012, considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa;
che l’art. 4 bis del decreto legge n.23/2020, convertito dalla legge n.401/2020, ha individuato nuove attività a maggior rischio di infiltrazione maliosa, quali quelle relative al settore della ristorazione, della gestione delle mense e catering, dei servizi funerari e cimiteriali nonché dei servizi ambientali;
che interna di misure interdirti ve o di prevenzione collaborativa occorre fare riferimento a quanto disposto agli arti. 92 e 94 bis del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia) come modificati dagli artt. 47 e 49 del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 - Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafioso - convertito con Legge 233/2021:
 

RITENUTO

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra la Prefettura di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo della presente “Intesa per la legalità” finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di : infiltrazione- della criminalità organizzala, in particolare attraverso l’estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle “informazioni” del Prefetto - all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;
che la Città Metropolitana di Palermo ha chiesto, con nota n.0044253 del 16.6.2023, di aderire a tale "Intesa per la Legalità”
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO:
 

APPALTI PUBBLICI
Art. 1
(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia con L. 11 agosto 2014, n. 114 e D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, la Prefettura e la Città Metropolitana di Palermo si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:
a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio, di infiltrazione maliosa ed elencati all’art. 1, co. 53, della L. 190/2012 ed ampliati a seguito di quanto disposto dall’art. 4 bis del decreto legge n.23/2020, (per i quali la L. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori), la Città Metropolitana si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l’avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi già all’atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta; a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni sub contraente o fornitore di tutto .il processo di filiera. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte in White List ma inserite nell’elenco dei richiedenti iscrizione, la Città Metropolitana provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia;
b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, la Città Metropolitana - in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente - provvederà a richiedere informazione antimafia ex artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.).:
b1) per tutti i contratti relativi agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000 euro;
b2) per tutti i contratti di forniture e servizi di importo superiore a 50.000 euro;
b3) per i subappalti e sub contratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore à 50.000 euro;
c) ricevuta la predetta richiesta, la Prefettura attiverà i relativi controlli e verifiche al fine di procedere al rilascio dell’informazione liberatoria tramite B.D.N.A. Analogamente nel caso in cui la ditta contraente abbia sede legale in altra provincia, le relative informazioni rese dalla Prefettura competente per territorio, saranno acquisite sempre tramite B.D.N.A..
Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 1 punto a) del presente articolo, la Città Metropolitana prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, le clausole di cui al comma 3, lett. a), b), e c) del successivo art.3.
 

Art. 2
(Informative antimafia)

Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subcontratti, la Città Metropolitana comunicherà tempestivamente alla Prefettura, tramite B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese - anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari - a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.LA.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).
Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l’art.92 del D.Lgs.159/2011.
Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa ed emetta una informativa ostativa, la Città Metropolitana non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero annulla l’aggiudicazione o nega l’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero - se già rilasciata - intima all’appaltato ce o concessionario di far valere la risoluzione del sub contratto.
Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’art.67 del D.L.vo 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decreto.
 

Art. 3
(Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, la Città Metropolitana s’impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola nr. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. la sottoscritta impresa si impegna altresì a segnalare comunque le ipotesi gravi di reato sopra richiamate all’Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, atteso che, ferme restando le competenze della Prefettura in materia, l’ostensibilità afferente le condotte illecite è rimessa alla valutazione della competente Autorità Giudiziaria;
b) Clausola nr. 2: "la Città Metropolitana si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p.,320 c.p., 321, c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Città Metropolitana è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anti corruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Città Metropolitana della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola, risolutiva espressa- di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicatari a, alla condizione di cui all’art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.
Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui alla presente Intesa, la Città Metropolitana prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono disposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
b) l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare alla Città Metropolitana l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
c) l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro sub contraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa sub contraente.
Inoltre il la Città Metropolitana prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione le seguenti ulteriori clausole:
- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina deh responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatane. salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia' intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
 

Art. 4
(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta, dopò la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
La Città Metropolitana manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e delle imprese sub-appaltatrici per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a- 250.000. euro, per le forniture ed i servizi di importo superiore a 50,000 euro, e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi, dello stesso importo di 50.000 euro con l’indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (ogni 6 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.
Oltre le informazioni e ;certificazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui alla presente Intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.
 

Art. 5
(Verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

La Città Metropolitana verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatimi e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
In caso di inadempienza la Città Metropolitana si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti in materia.
 

Art. 6
(Sicurezza sul lavoro)

La Città Metropolitana si .impegnerà affinché l’affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell’ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell’obbligo di non ingerenza) che l’impresa appaltatrice e l’eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute, e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della legge 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l’obbligo, all’osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sonò soggette a ribasso d’asta.
Qualora vengano riscontrate gravi violazioni la Città Metropolitana risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.
 

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Alla azione di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali un rilevante contributo forniscono gli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari, per la loro capacità di colpire le organizzazioni criminali sul piano economico.
Nella presente Intesa, pertanto, si intendono richiamati tutti gli obblighi a cui sono tenuti a conformarsi, ai sensi dell’art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le stazioni appaltanti, gli appaltatori, i sub appaltatori, e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi, e alle forniture pubblici.
 

Art. 8
(Efficacia giuridica dell’Intesa per la Legalità)

Al fine di assicurare l’obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dalla presente Intesa per la Legalità la Città Metropolitana ne curerà l’inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l’inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi.
In particolare la Città Metropolitana di Palermo riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato. alla presente Intesa, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.
La presente Intesa per la Legalità ha validità due anni e si intende tacitamente rinnovato in assenza di recesso.

Palermo lì, 7 luglio 2023
 

LE PARTI

Il Prefetto di Palermo
(Cucinotta)

Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo
(Lagalla)

 

ALLEGATO
CLAUSOLE CONTRATTUALI


Clausola n. 1

La sottoscritta, impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le nonne pattizie di cui all’Intesa per la legalità sottoscritta dalla Città Metropolitana di Palermo con la Prefettura di Palermo, tra l’altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/palermo, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
 

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicate alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte .nel primo di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui. all’art. 1, comma 1, lett. a) dell’intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino f settori eli attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione maliosa.
 

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
 

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia, di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
 

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o sub contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
 

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
 

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza, del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatane, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
 

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
La sottoscritta impresa si impegna altresì a segnalare comunque le ipotesi gravi di reato sopra richiamate all’Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, atteso che, ferme restando le competenze della Prefettura in materia, l’ostensibilità afferente le condotte illecite è rimessa alla valutazione della competente Autorità Giudiziaria.
 

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.