FONDAZIONE BRUNO KESSLER
REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
Unità Sicurezza e Prevenzione
AGGIORNAMENTO
 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

1. Datore di lavoro nell’organizzazione di FBK
Il “Datore di lavoro” è definito all’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81 del 2008 e ss.mm. (“Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro” o “TUSL”).
Nella Fondazione Bruno Kessler è stato individuato nel Consiglio di Amministrazione in quanto soggetto che collegialmente ha la responsabilità dell'organizzazione, in virtù dei suoi compiti di indirizzo generale, programmazione, alta amministrazione e controllo, esercitando i relativi poteri decisionali e di spesa.
Gli obblighi del Datore di lavoro sono dettagliati all'art. 18 del D. Lgs. n. 81 del 2008.


Deleghe di funzioni
Il Datore di lavoro ha conferito deleghe di funzioni coerentemente a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 81 del 2008:
- Al Responsabile del Servizio Patrimonio della Fondazione Bruno Kessler, per gli aspetti che riguardano la corretta progettazione e la direzione lavori nei luoghi di lavoro, la sicurezza dei fabbricati, la salubrità degli ambienti lavoro, la conformità dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, la conformità degli impianti tecnologici, la conformità negli acquisti e negli appalti, la gestione e la rappresentanza nelle tutele ambientali, la gestione del DUVRI per quanto di specifica competenza, fatta eccezione per quanto concerne le attrezzature, i macchinari e le attività di ricerca che rientrano nella sfera di altri delegati di funzioni;
- Al Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione della Fondazione Bruno Kessler, con compiti di verifica, vigilanza, corretta predisposizione della documentazione di sicurezza, alcuni aspetti operativi relativi alla gestione dei rifiuti e quanto altro più sotto riportato nel capoverso: Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione con riferimento alle funzioni delegate;
- Al Direttore del Centro Sustainable Energy - SE, per gli aspetti che riguardano, nella specifica area di lavoro delle attività del Centro stesso, la progettazione e la gestione in sicurezza delle attività di ricerca, la sicurezza delle attrezzature di ricerca compresa la loro regolare manutenzione anche verso i danni ambientali, la sicurezza dei lavoratori nelle attività di ricerca, la gestione del DUVRI per quanto di specifica competenza;
- Al Direttore del Centro Sensors & Devices - S&D, per gli aspetti che riguardano, nella specifica area di lavoro delle attività del Centro stesso, la progettazione e la gestione in sicurezza delle attività di ricerca, la sicurezza delle attrezzature di ricerca compresa la loro regolare manutenzione anche verso i danni ambientali, la sicurezza dei lavoratori nelle attività di ricerca, la gestione del DUVRI per quanto di specifica competenza;
Rispetto alle funzioni delegate, permane in capo al Datore di Lavoro un obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del/della delegato/a delle funzioni trasferite. Tale obbligo è assolto mediante adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, e attraverso audizione e relazioni dei/delle delegati/e al Consiglio di Amministrazione come previsto dallo Statuto.
Per visionare il testo integrale delle deleghe conferite si rinvia alla pagina di Amministrazione Trasparente https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-generali/Atti-generali/Atti-amministrativi-generali/Procure-e-deleghe-di-funzioni.


2. Dirigenti per la sicurezza nell’organizzazione di FBK
Il/La dirigente per la sicurezza è definito/a all’art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.
Nella Fondazione Bruno Kessler i/le dirigenti per la sicurezza - che attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilano su di essa - sono individuati/e come segue:
1. Il/la Segretario generale;
2. i/le Responsabili delle Articolazioni organizzative a supporto della ricerca e studio. Nella configurazione attuale, pertanto, sono dirigenti per la sicurezza i/le seguenti Responsabili:
- Responsabile del Servizio Risorse Umane
- Responsabile del Servizio Infrastrutture IT
- Responsabile del Servizio Patrimonio
- Responsabile del Servizio Amministrazione
- Responsabile del Servizio Appalti e Contratti
- Responsabile del Servizio Comunicazione e Relazioni esterne
3. i/le Responsabili delle Articolazioni organizzative di ricerca e studio. Nella configurazione attuale, pertanto, sono dirigenti per la sicurezza i/le seguenti Responsabili:
- Direttore del Centro ISIG
- Direttore del Centro ISR
- Direttore del Centro IRVAPP
- Direttore del Centro Cyber Security CS
- Direttore del Centro Digital Society DIGIS
- Direttore del Centro Digital Industry DI
- Direttore del Centro Digital Health & Wellbeing DHWB
- Direttore del Centro Health Emergencies HE
- Direttore del Centro Sustainable Energy SE
- Direttore del Centro Sensors & Devices SD
- Direttore del Centro ECT*
4. Il/la Responsabile delle Articolazioni organizzative di scopo. Nella configurazione attuale, pertanto, è dirigente per la sicurezza il Direttore Strategia di Marketing e Sviluppo Business SMSB;
5. I/Le Responsabili di Unità e Uffici di staff con autonomia di budget e personale afferente. Nella configurazione attuale, pertanto, sono dirigenti per la sicurezza i/le seguenti Responsabili:
- Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione
- Responsabile dell’Unità Valutazione della Ricerca
- Responsabile dell’Unità FBK Digital
- Responsabile dell’Unità Ricerca e Innovazione per la Scuola
- Responsabile dell’Unità Supporto alla Governance
6. In funzione dell’analisi dei rischi, i Responsabili delle Unità e Infrastrutture di Ricerca del Centro Sensors & Devices:
- Responsabile Unità Integrated & Quantum Optics I&QO
- Responsabile Unità Microsystems Technology MST
- Responsabile Unità Integrated Radiation Image and Sensors IRIS
- Responsabile Unità MicroNano characterization and fabrication Facility MNF
I/Le Dirigenti per la sicurezza secondo il D. Lgs. n. 81 del 2008 possiedono:
o l’autorità e la responsabilità di organizzare l’attività lavorativa nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e di vigilarne il corretto svolgimento;
o l'obbligo di attenersi alle indicazioni del Datore di Lavoro e dei soggetti dallo stesso delegati per la sicurezza sul lavoro, come sopra individuati;
o l’autorità e la responsabilità di verificare costantemente l’operato dei preposti.
I/Le dirigenti per la sicurezza, inoltre, sono tenuti a:
o garantire piena applicazione a quanto contenuto nel documento “Politica della Sicurezza” e nel presente documento;
o svolgere periodicamente e in occasione di sopravvenute modifiche che interessino l’organizzazione, le attività e gli ambienti di lavoro di cui siano competenti, azioni ispettive e di verifica volte a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dall’art. 18 del D. Lgs. n. 81 del 2008, anche in collaborazione con il/la Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione e con il/la RSPP;
o informare il Datore di Lavoro, il/la Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione e il/la Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”), in particolare nei casi di riscontrata violazione delle norme e delle procedure di sicurezza, sullo stato di attuazione del “sistema sicurezza” e sui provvedimenti adottati per assicurarne la conformità, compresa l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi stabiliti. Il/La Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione assicura informazione ai/alle rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (“RLS”) nei casi previsti dalla normativa;
o attivarsi secondo competenza per ristabilire immediatamente lo standard di sicurezza stabilito dal D. Lgs. n. 81 del 2008 a seguito di eventi straordinari. La competenza di intervento è commisurata al potere decisionale di cui si dispone e al budget riconosciuto dalla Fondazione;
o fornire al personale, secondo competenza, le informazioni e le istruzioni di sicurezza necessarie, garantendo un adeguato addestramento, sia al primo accesso nel lavoro che in caso di nuove o diverse mansioni lavorative e in occasione dell’inserimento di nuove attrezzature o quando si modificano i processi lavorativi con effetti sulla sicurezza;
o adempiere a quanto altro previsto, secondo competenza, dall’art. 18 del D. Lgs. n. 81 del 2008, e in particolare:
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il/la RSPP e il medico competente anche tramite il SPP;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico;
- richiedere l'osservanza alle norme vigenti da parte dei singoli lavoratori, comprendendo le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- comunicare tempestivamente, all’Unità Sicurezza e Prevenzione, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e nel fornire istruzioni, affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il/la rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e di evacuazione dei luoghi di lavoro per il caso di pericolo grave e immediato;
- aggiornare le misure di prevenzione a seguito dei mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
La competenza di intervento è commisurata al potere decisionale di cui si dispone e al budget riconosciuto dalla Fondazione.
È necessario che l’individuazione dei Dirigenti per la sicurezza da parte del Datore di Lavoro sia completata dalla formazione specifica, organizzata dall’Unità Sicurezza e Prevenzione, cui è altresì demandato il compito di tenere aggiornato l’elenco dei Dirigenti stessi.

3. Preposti per la sicurezza nell’organizzazione di FBK
Il preposto per la sicurezza è definito all’art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.
Nella Fondazione Bruno Kessler i preposti per la sicurezza - che sovraintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente per la sicurezza, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa - sono individuati nei responsabili delle Unità cui è affidata la gestione del budget dell’Unità e del personale eventualmente afferente, da considerarsi "Preposti" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, salvo non siano identificati dal Datore di lavoro come Dirigenti per la sicurezza, sentita l’Unità Sicurezza, come elencato nel precedente punto 2.
Il dirigente per la sicurezza potrà individuare ulteriori figure che svolgano il ruolo di Preposto, in particolare per chi svolga attività particolari per i rischi collegati, sentita l'Unità Sicurezza.
È necessario e opportuno che la nomina dei Preposti da parte dei rispettivi Dirigenti per la sicurezza avvenga dopo che gli stessi hanno seguito la formazione specifica, organizzata dall’Unità Sicurezza e Prevenzione, cui è altresì demandato il compito di tenere aggiornato l’elenco dei preposti, che costituisce allegato modificabile di questo documento.
Il Preposto ha:
o l’autorità e la responsabilità di controllare, nelle attività specifiche assegnate, la corretta applicazione, da parte dei lavoratori, delle direttive ricevute e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
o l’autorità di sospendere, con consultazione del/della proprio/a dirigente, ogni attività o processo che comprometta la salute e la sicurezza dei lavoratori;
o l’autorità e la responsabilità di effettuare le verifiche ispettive anche in collaborazione con il/la Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione o con il/la RSPP e gli/le ASPP nonché di sorvegliare e verificare costantemente l’attuazione e l’efficacia del Sistema di Sicurezza FBK;
o l'obbligo di adempiere a quanto altro previsto, secondo competenza, nell’art. 19 del D. Lgs. n. 81 del 2008, con in particolare i seguenti compiti:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i/le loro superiori diretti/e e il/la Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione o il/la RSPP;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al/alla Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione o al/alla RSPP e al/alla proprio/a dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione stabiliti dalla Fondazione;
- informare il/la proprio/a dirigente, il/la Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione o il/la RSPP e i/le RLS, sullo stato del sistema sicurezza e sui provvedimenti adottati per assicurarne l’osservanza.

4. Applicazione delle norme di sicurezza
L’attività di verifica della conformità alle norme di sicurezza è condotta, secondo competenza, dal/dalla RSPP, dal/dalla Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione e dagli/dalle Addetti/e al medesimo Servizio. Fanno parte dell'Unità Sicurezza e Prevenzione della Fondazione Kessler i/le consulenti del “sistema sicurezza” quali il Medico Competente, il Medico Autorizzato, l’Esperto in Radioprotezione. Il Servizio, inoltre, si avvale in maniera occasionale e con riferimento a specifiche e limitate problematiche della collaborazione di altri/e responsabili interni/e alla Fondazione.


Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione
Il responsabile ha i seguenti compiti:
- svolgere attraverso il personale dell’Unità le funzioni delegate dal Datore di Lavoro e di predisporre, secondo competenza, gli atti della sicurezza stabiliti dal D. Lgs. n. 81 del 2008, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, la predisposizione del programma di miglioramento dei livelli di sicurezza.
- vigilare e verificare la corretta applicazione della politica della sicurezza della Fondazione e la corretta gestione del “sistema sicurezza”, avvalendosi anche degli audit condotti, autonomamente o con il RSPP, nei periodici riesami di verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi definiti.
- vigilare sulle attività della Fondazione per garantire un adeguato livello della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- fornire al personale, secondo competenza, le informazioni e le istruzioni di sicurezza necessarie.
- garantire il corretto svolgimento dell’attività sanitaria e fisica stabilite dalle norme di sicurezza, in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e dal D. Lgs. 101/2020, assicurando la presenza e lo svolgimento dell’attività da parte del Medico Competente, del Medico Autorizzato e dell’Esperto di Radioprotezione.
- garantire il rapporto con i/le rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- verificare la conformità alla sicurezza dei lavoratori, degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei materiali acquistati.
- predisporre la documentazione di sicurezza (DUVRI) per quanto di propria competenza nella stipula dei contratti d’opera e negli appalti.
- rappresentare la Fondazione per questioni attinenti alla sicurezza lavoro e il rischio di danno ambientale.
- garantire la corretta gestione dei rifiuti pericolosi e sanitari prodotti nei laboratori garantendo la presenza del relativo registro o di altri sistemi gestionali stabiliti dalla legge.
- gestire gli infortuni, dalla denuncia all’INAIL ai rapporti con l’infortunato, alla registrazione.
- riesaminare il presente documento e la Politica della Sicurezza proponendo gli aggiornamenti necessari al Datore di Lavoro.
Deve soddisfare i requisiti indicati per il ruolo RSPP dal D. Lgs. n. 81 del 2008.
Il/La Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione si coordina con il/la Segretario generale e risponde al Datore di Lavoro.


Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il RSPP deve garantire l’assolvimento dei precisi compiti previsti per il ruolo RSPP dal D. Lgs. n. 81 del 2008, in particolare quelli stabiliti dall’Art. 33.
Il/La RSPP provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 del D. Lgs. 81/08 (Documento di valutazione dei rischi “DVR”), e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 (riunione periodica della sicurezza con Datore di Lavoro o suo delegato, Medico Competente, RLS);
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D. Lgs. n. 81 del 2008.
Nell’organizzazione FBK il/la RSPP nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale del supporto fornito dal/dalla Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione, che, secondo competenza, dovrà adottare le azioni necessarie a soddisfare gli adempimenti stabiliti.
Il/La Responsabile del Servizio Sicurezza e Prevenzione si coordina con il/la Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione e risponde al Datore di Lavoro.


Medico Competente e Medico Autorizzato per la radioprotezione (MC)
La Fondazione Bruno Kessler ha individuato due Medici Competenti, uno dei quali Medico Autorizzato per la radioprotezione, che effettuano le visite mediche.
Il Medico Competente ha l’obbligo di adempiere i compiti stabiliti dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e il Medico Autorizzato per la Radioprotezione quelli previsti dal D. Lgs. n. 101 del 2020.
Il Medico Competente garantisce fra l’altro la sorveglianza sanitaria stabilendo l’idoneità de lavoratore tramite le visite mediche iniziali, periodiche, straordinarie e alla cessazione dell’attività lavorativa; informa i lavoratori. Verifica la salubrità degli ambienti di lavoro e la conformità dei DPI. Partecipa per quanto di competenza alla stesura dei DVR. Collabora con il/la Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione e con il/la RSPP.


Esperto di Radioprotezione
La Fondazione Bruno Kessler ha individuato l’esperto per la radioprotezione.
L’esperto di Radioprotezione ha l’obbligo di assicurare l'applicazione delle norme di radioprotezione stabilite dal D. Lgs. n. 101 del 2020.
Garantisce fra l’altro la formazione dei lavoratori, la conformità delle macchine radiogene e delle sorgenti radiogene e supporta il Datore delegato - Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione negli adempimenti previsti dalla normativa. Verifica l’idoneità degli ambienti di lavoro e la conformità dei DPI; informa i lavoratori. Collabora con il/la Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione e con il/la RSPP.


Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
La Fondazione Bruno Kessler ha stipulato con le OO.SS. un accordo per l’individuazione di quattro Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Due afferiscono alle aree a rischio medio (rischi da laboratorio e analoghi), e due afferiscono all’area di rischio basso (rischi in amministrazione, videoterminalisti, ecc.).
Secondo la definizione contenuta nel D. Lgs. n. 81 del 2008 è Rappresentante dei Lavoratori la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
I/Le Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza svolgono un ruolo fondamentale, essendo chiamati a contribuire per adeguare agli standard il sistema di sicurezza della Fondazione e garantirne il costante miglioramento. Le loro attribuzioni sono definite dall’art. 50 del D. Lgs 81/08.


Addetti alla gestione delle emergenze
Vi rientrano gli addetti antincendio e gli addetti primo soccorso, che ai sensi degli artt. 18, comma 1 lettera b) e 37 del D. Lgs. n. 81/08 sono appositamente formati e incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso, di gestione dell’emergenza.


I Lavoratori
Qualsiasi persona che opera nel sistema organizzativo della Fondazione è considerata “lavoratore”. Ogni lavoratore è tutelato per garantire i più alti standard di sicurezza e di salute secondo normativa, perché gli sia assicurato, secondo la definizione fornita dal D. Lgs. n. 81 del 2008, uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”.
Per ogni lavoratore è considerata la conformità alla normativa applicabile dell’attività lavorativa svolta e la tipologia di rapporto instaurato con la Fondazione. Sono adottate specifiche procedure e forme particolari di tutela quando operino lavoratori che dipendono da altri datori di lavoro. Il lavoratore svolge un ruolo propositivo per la sicurezza.
Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 81 del 2008 ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
o contribuire, insieme al/alla Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione e al RSPP, all'adempimento degli obblighi previsti;
o osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
o utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
o utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
o segnalare immediatamente al/alla proprio/a Responsabile e al Servizio Prevenzione le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, evitando di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
o non rimuovere o modificare senza autorizzazione del/della Responsabile i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
o partecipare ai programmi di formazione;
o sottoporsi ai controlli sanitari.


Referente
Nell’organizzazione FBK il/la Referente ha i medesimi diritti e doveri del lavoratore (più sopra esposto). In particolare, è quel/la lavoratore/trice cui è assegnata una specifica e particolare attrezzatura o uno specifico spazio di lavoro.
Letto e approvato dal Consiglio di Amministrazione, Datore di Lavoro FBK, in data 27 gennaio 2022.
 

ALLEGATO 1
ELENCO NOMINATIVI ALLA DATA DEL 27 03.2023

…omissis…


Allegato n. III alla delibera n. 01/22 del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 27 gennaio 2022