Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA


Accordo, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sulle “Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute”.


Rep. Atti n. 72/CU dell’11 maggio 2022
 

LA CONFERENZA UNIFICATA


Nell’odierna seduta dell’11 maggio 2022:
VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.132, che demanda ad un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, la possibilità di dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e servizi di polizia locale;
VISTA la nota del 26 marzo 2019, con la quale il Ministero dell’interno ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, diramato il 29 marzo 2019 (Prot. n. DAR 5407);
TENUTO CONTO che, a seguito della riunione tecnica del 10 aprile 2019, il 6 maggio 2019 è pervenuto un nuovo testo dal Ministero dell’interno, diramato il successivo 10 maggio 2019 (Prot. n. DAR 7488);
VISTA la nota pervenuta il 22 maggio 2019, diramata il 23 maggio 2019 (Prot. n. DAR 8231), con la quale la Regione Toscana ha inviato delle osservazioni;
TENUTO CONTO della nota Prot. n. DAR 10770 del 5 luglio 2019, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha sollecitato l’invio di eventuali osservazioni;
VISTA la nota del 12 settembre 2019, diramata il 19 settembre 2019 (Prot. n. DAR 14645), con la quale il Ministero dell’interno ha risposto alle osservazioni della Regione Toscana;
TENUTO CONTO che il 29 ottobre 2019 si è svolta la seconda riunione tecnica nel corso della quale sono state prese in esame delle osservazioni regionali;
VISTA la nota pervenuta il 27 gennaio 2020, diramata il 30 gennaio 2020 (Prot. n. DAR 1764) con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere del Consiglio superiore di sanità;
VISTA la nota del 13 luglio 2020, diramata il 14 luglio 2020 (Prot. n. DAR 11444) con la quale il Ministero dell’interno ha trasmesso una nuova versione del provvedimento, seguita, il 27 agosto 2020 da una ulteriore nuova versione, diramata il 31 agosto 2020 (Prot. n. DAR 14205);
VISTA la nota Prot. n. DAR 15232 del 18 settembre 2020, con la quale questo Ufficio di segreteria ha sollecitato l’invio di elementi utili per la prosecuzione dell’istruttoria;
TENUTO CONTO che il 9 luglio 2021 è stata convocata la terza riunione tecnica a seguito della quale il Ministero dell’interno, il 13 luglio 2021, ha ritrasmesso l’ultima versione del provvedimento in argomento, diramata il 15 luglio 2021 (Prot. n. DAR 11822), in quanto mancante della tabella;
TENUTO CONTO che il 16 novembre 2021 è stata convocata la quarta riunione tecnica a seguito della quale il Ministero della salute ha trasmesso, il 22 dicembre 2021, una nota di osservazioni, diramata il 30 dicembre 2021 (Prot. n. DAR 22201);
VISTA la nota del 21 marzo 2022 con la quale il Ministero dell’interno ha trasmesso un nuovo testo, diramato l’8 aprile 2022 (Prot. n. DAR 5748), con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 29 aprile 2022 a conclusione della quale tutte le Amministrazioni presenti hanno comunicato l’assenso tecnico, confermato con comunicazione scritta da parte dell’ANCI e delle Regioni il 4 maggio 2022 (Prot. n. DAR 7131 e DAR 7244);
VISTA la nota dell’11 maggio 2022 (Prot. n. DAR 7571) con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di inserire la seguente frase: “le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente Accordo nei limiti delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Accordo;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;
 

SANCISCE L’ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:
 

PREMESSO CHE:

- L’art. 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 1° dicembre 2018, n.132, il quale dispone, al comma 1, che previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e servizi di polizia locale;
- Il comma 1 bis del citato art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma;
- ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 19, del predetto decreto-legge n. 113 del 2018, con il Regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell’incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d’intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale;
- il comma 3 del ripetuto art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018 stabilisce che al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata e che si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
- il comma 4 del più volte citato art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018 sancisce che i comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci;
- le linee generali di cui al comma 1 del ripetuto articolo 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, sono rivolte a configurare un quadro di riferimento in materia di formazione del personale e di tutela della salute che assicuri una disciplina tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, nel rispetto della quale saranno adottati i regolamenti comunali che disciplineranno le attività di sperimentazione propedeutiche all’utilizzo di armi comuni ad impulso elettrico, allo scopo di implementare le possibilità operative della Polizia locale;


SI CONVIENE

1. Sul documento (Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo all’approvazione delle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente Accordo nei limiti delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

 

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

 

ALLEGATO A
ACCORDO SULLE LINEE GENERALI ADOTTATE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI TUTELA DELLA SALUTE


1. PREMESSA
Il presente Accordo definisce le linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 1 dicembre 2018, n.132, rubricato "Sperimentazione’ di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie locali'', allo scopo di assicurare una disciplina tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale nell’applicazione della medesima disposizione. La norma in esame, nel consentire alle Polizie locali di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici, si colloca sulla scia del Decreto del Ministro dell'interno 4 luglio 2018 il quale, in attuazione dell’articolo 8, comma 1-bis del decreto legge 22 agosto 2014 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, autorizza l’avvio da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con le necessarie cautele per la salute e ['incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, della sperimentazione della pistola elettrica "Taser'' per le esigenze dei propri compiti istituzionali.
Il citato decreto del 4 luglio 2018 individua gli Uffici, Reparti e Comandi cui è affidata la sperimentazione, nonché le relative modalità ed i termini, allo scopo di verificare la piena funzionalità della predetta pistola ad impulsi elettrici, per le esigenze dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
Al riguardo, va premesso che per dare attuazione alla disposizione di cui al citato articolo 8, comma l-bis del decreto legge n. 119 del 2014 - a seguito di una indagine di mercato svolta dal Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso le richieste rivolte alle Ambasciate dei Paesi europei finalizzate a conoscere l’utilizzo da parte delle Forze di Polizia delia pistola elettrica - sono stati presi in considerazione due modelli denominati rispettivamente "TASER X26P" e "TASER X2".
Tra i predetti modelli è stato individuato il modello "Taser X2 " quale più confacente ed idoneo alle modalità di impiego operativo nei servizi di polizia, per le caratteristiche tecniche di impiego e di sicurezza possedute, come risulta dalla relazione conclusiva in data 12 febbraio 2018, redatta a seguito delle prove tecniche eseguite su entrambi i modelli dal Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno, con la collaborazione di istruttori di Tecniche Operative della Scuola Tecnica di Polizia.
Le descritte attività sono state coordinate da un apposito "Tavolo tecnico interforze", istituito con il decreto del Ministro dell’interno in data 16 marzo 2015, presso l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, composto anche da esperti designati dal Ministro delia salute, incaricato di svolgere gli specifici preliminari approfondimenti volti ad individuare i principi di precauzione e le necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica, cui uniformare la sperimentazione della pistola elettrica.
Il predetto "Tavolo tecnico interforze", nel corso dei lavori sviluppati, ha acquisito gli esiti degli approfondimenti svolti, concernenti le prove balistiche e di precisione effettuate dal Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; le prove tecniche di compatibilità elettromagnetica, di conformità e di resistenza alle scariche elettriche a cura dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENFA), nonché le valutazioni di competenza dell’istituto Superiore di Sanità.
In particolare nella seduta del 28 febbraio 2018 il Tavolo tecnico ha approvato le "Linee guida tecnico-operative " per l'avvio della sperimentazione della pistola elettrica "Taser modello X2 in ordine alle quali è stata espressa l’intesa con la nota nr. 5345-P-24/05Z2018 I.8.d.(712-19 del 24 maggio 2018, a firma d'ordine dei Ministro della Salute.
Pertanto, ai sensi del citato Decreto del Ministro dell’interno 4 luglio 2018, la sperimentazione è effettuata nel rispetto delle cautele contenute nelle predette "Linee guida tecnico-operative " di cui all’Allegato A al medesimo Decreto, da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza appartenente agli Uffici, Reparti e Comandi, con sede nelle seguenti città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi.
Il più volte citato Decreto del Ministro dell’interno 4 luglio 2018. fermo quanto previsto dalle predette "Linee guida tecnico-operative ", ha. altresì, stabilito, l’istituzione con decreto del Capo della Polizia, presso il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel tiro di Nettuno, di un gruppo interforze incaricato di redigere - al fine di assicurare la necessaria uniformità addestrativa - il "Manuale tecnico-operativo" per l'uso dell'arma “Taser X2". che definisce, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall’istituto Superiore di Sanità, le modalità di addestramento e di sperimentazione dell’arma in argomento, in base alle quali abilitare il personale o individuato dalle Forze di Polizia.
Sulla base del predetto manuale, successivamente approvato con decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 10 agosto 2018, ciascuna Forza di Polizia ha provveduto all’addestramento del personale ed alla relativa sperimentazione operativa, tuttora in corso, atteso che la durata di tre mesi fissata dal decreto del 4 luglio 2018. è stata prorogata due volte, per tre mesi, a decorrere dal 6 dicembre 2018 e dal 7 marzo 2019.
In particolare, al termine del primo periodo di sperimentazione, concluso il 6 marzo 2019, a seguito dell’analisi degli esiti dell’attività svolta, compendiata nelle relazioni conclusive degli Uffici, Reparti e Comandi interessati, l'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza unitamente ai rappresentanti delle Forze di Polizia interessate, del Ministero della Salute, dell’istituto Superiore di Sanità e dell’ENEA, hanno condiviso la necessità di effettuare una ulteriore sperimentazione della pistola elettrica "Taser X2", per altri tre mesi, atteso che i dati valutati non sono risultati sufficienti a restituire un dato consolidato sulla sperimentazione della pistola elettrica, idoneo a valutare adeguatamente la , funzionalità dell’arma per le esigenze dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia.
Successivamente, il citato articolo 8, comma 1 -bis, del decreto legge n. 119 del 2014, ha subito una modifica ad opera del comma 5 dell’art. 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, che ha a sostituito il riferimento alla «pistola elettrica Taser», con quello all':«arma comune ad impulsi elettrici», per evidenti ragioni di armonizzazione con l'articolo in esame.
In conseguenza di tale modifica, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha pubblicato in data 14 dicembre 2018 un avviso di manifestazione di interesse, al fine di individuare altri operatori economici che siano in grado di offrire armi comuni ad impulsi elettrici.

2. LINEE GUIDA OPERATIVE PER L’ADDESTRAMENTO
L’articolo 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 nel consentire alle Polizie locali di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici, precisa che i Comuni potranno deliberare, con proprio regolamento, di dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato tra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale.
La sperimentazione delle citate armi interessa i comuni che siano capoluogo di provincia o abbiano una popolazione superiore ai centomila abitanti o rientrino nei parametri "connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità”, definiti con decreto del Ministro dell’Interno previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ai fini dell’adozione del richiamato regolamento comunale di cui al comma 1 del citato art. 19, dovranno essere redatte, d’intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, le "Linee guida tecnico-operative " che definiscano, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell’incolumità pubblica, le modalità e i termini della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato.
Una volta prescelto il tipo di arma, dovrà essere elaborato un apposito "Manuale tecnico operativo per l'addestramento e la sperimentazione operativa ", elaborato sempre d’intesa con le aziende sanitarie locali, che disciplinerà le modalità operative da eseguire durante l’utilizzo dellarma¹.
In particolare, oltre ai riferimenti normativi, indicherà le caratteristiche tecniche dell'arma, le modalità di impiego del dispositivo e gli effetti sulla persona, le informazioni sanitarie, le avvertenze e le precauzioni di impiego, le attività di manutenzione del dispositivo, le attività di formazione per gli operatori, secondo quanto illustrato nei paragrafi seguenti.
Ai sensi del comma 3 del più volte ricordato art. 19 del decreto legge n. 113 del 2018, al termine del periodo di sperimentazione, i comuni con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto Tarma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Il medesimo comma richiama, in proposito, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2.
Il D.M. n. 145 del 1987 detta norme sull’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.
L’art. 2, comma 2, richiamato dalla disposizione in commento stabilisce che i regolamenti comunali che disciplinano i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi, siano trasmessi al Prefetto.
Ai sensi della disposizione in commento tale adempimento non è dovuto con riguardo alla disciplina delle armi ad impulsi elettrici.
Il comma 4 pone a carico dei comuni e delle regioni gli oneri derivanti, rispettivamente, dalla sperimentazione e dalla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

3. TUTELA DELLA SALUTE
Nella redazione delle citate “Linee guida tecnico-operative " occorre specificare che l’arma ad impulso elettrico non deve essere utilizzata nelle modalità a diretto contatto con l'aggressore (modalità drive stimi mode ovvero storditore)
In particolare, l’intervento deve essere preceduto da un’attenta valutazione:
- del contesto operativo e dei rischi associati alla caduta della persona dopo l’utilizzo dell’arma ad impulso elettrico, determinata dalla temporanea inabilitazione muscolare che ne deriva;
- delle eventuali e manifeste condizioni di vulnerabilità del soggetto da attingere quali, ad esempio, un evidente stato di gravidanza o uno stato di disabilità;
- del rischio di colpire altre persone che si trovino nelle immediate vicinanze del soggetto interessato.
La stessa attenzione deve essere prestata qualora le condizioni dell'ambiente circostante destino preoccupazione circa il rischio di incendi, ovvero qualora il soggetto sul quale si interviene si trovi in particolari condizioni (per esempio, perché cosparso di liquido o di sostanze infiammabili).
L’intervento, qualora siano falliti i tentativi di far desistere il soggetto dalla propria condotta, deve essere realizzato colpendo preferibilmente la parte posteriore del corpo, ad eccezione della testa e del collo, ed evitando di colpire il viso, la zona cardiaca e gli organi genitali.
Dopo ogni utilizzo del dispositivo, il soggetto colpito, indipendentemente dalle condizioni fisiche in cui versa, deve rimanere sotto il costante controllo degli operatori e, sulla base anche delle intese raggiunte con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, deve essere valutata l’opportunità di richiedere l'intervento di personale sanitario.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ARMA
Il modello di arma da utilizzare in fase di sperimentazione deve possedere le seguenti specifiche tecniche:
- caratteristiche distintive che ne consentano una facile riconoscibilità rispetto all'armamento in dotazione;
- un pulsante in posizione ambidestra che permetta una visibile scarica di avvertimento senza sparare alcun colpo;
- un sistema di memorizzazione integrato (non estraibile) attraverso il quale verranno documentate e registrate tutte le operazioni compiute tra l’accensione e lo spegnimento dell’arma senza possibilità di modifica o di cancellazione dei dati ivi contenuti e che dovrà essere provvisto di meccanismi di sicurezza tali da garantire la non alterazione delle informazioni e l'accesso alle stesse mediante PC o da remoto attraverso software non proprietario, il cui codice sorgente sarà ceduto all’ Amministrazione;
- una scarica elettrica erogata a distanza con una tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kv;
- una tensione di picco (con carico di tipico di funzionamento) ≤ 1,700V;
- una lunghezza di impulso effettiva ≤ 125 ms;
- una durata del ciclo della scarica elettrica: t≤ 5s;
- una scarica elettrica, dopo aver attinto il bersaglio, non reiterabile in modalità automatica;
- un grilletto protetto da ponticello;
- un sistema di puntamento idoneo a orientare il tiro e a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;
- una capacità di almeno due coppie di elettrodi;
- una sicura o sicure manuali o automatiche o di impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;
- la possibilità di interrompere anticipatamente la scarica tramite intervento dell’operatore.
Inoltre, sulla base del parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità - Sezione V, reso nella seduta straordinaria del 13 gennaio 2020 sulle eventuali conseguenze di carattere medico-sanitario collegabili all’utilizzo di armi ad impulsi elettrici, con particolare riferimento all’effetto su pacemaker e defibrillatori impiantabili, l’avvio della sperimentazione deve essere preceduta dallo svolgimento delle stesse verifiche tecniche compiute per la sperimentazione da parte delle forze di Polizia, sull'arma ad impulsi elettrici che ciascun ente locale riterrà di adottare.
In particolare le verifiche tecniche da svolgere, anche sulla base di quanto emerso nel corso della riunione tecnica interforze tenutasi presso l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, in data 6 agosto 2020, devono riguardare:
■ la "compatibilità con pacemaker e defibrillatori impiantabili'’, che dovrà essere documentata da prove utilizzando il set-up della pubblicazione scientifica: E. Mattei et al., Electrical stun gun and modern implantable cardiac stimulators. Health Phvs. 116(1): 18-26:2019;
■ la “compatibilità elettromagnetica, di immunità alle scariche elettrostatiche”: l'arma e le cartucce operative dovranno superare le seguenti prove di compatibilità elettromagnetica (EMC) negli intervalli di frequenza e con le intensità di campo elettrico e/o magnetico o di tensione, come di seguitò specificati e previsti per i sistemi army ground dalla norma tecnica MIL-STD-461G attualmente in vigore:
- RS103 - Radiated Susceptibility. Electric Field, 2 MHz to 18 GHz, 50 V/m:
- RS 101- Radiated Susceptibility. Magnetic Field, 30 Hz to 100 kHz;
- CS 118 - Personnel Borne Electrostatic Discharge (ESD), ± 2 kV (air), ± 4 kV (air).
± 8 kV (contact/air), ± 15 kV (air);
- RE 102 - Radiated Emissions. Electric Field, 2 MHz to 18 GHz army ground;
- RE 101 - Radiated Emissions Magnetic Field, 30 Hz to 100 kHz;
■ le prove balistiche di precisione che dovranno essere eseguite a diverse distanze, nonché i test di sparo fuori bersaglio, oltre al drop-test da varie posizioni (una per lato) delle armi ad impulsi elettrici da 1,50 m di altezza in condizione di standby, pronti all’uso.

5. PRESUPPOSTI PER L’UTILIZZO
L’arma comune ad impulso elettrico, secondo la qualificazione giuridica offerta dalla vigente normativa in materia di armi, è un'“arma propria’’, che fa uso di impulsi elettrici con proiezione a corto raggio di dardi, che rimangono collegati all’arma per mezzo di fili conduttori, per inibire le funzioni motorie ed impedire, per contrazione muscolare al soggetto attinto, ulteriori movimenti.
L’arma è impiegata dall’operatore appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia locale con qualifica di agente di P.S. autorizzato al porto di armi nei servizi di istituto ed il suo utilizzo è quindi consentito esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa per l’uso delle armi.
Nel pieno rispetto del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, considerate le sue caratteristiche tecniche, il dispositivo inabilitante in questione va utilizzato per fronteggiare una minaccia o una condotta violenta rivolta all'operatore di polizia o verso terzi, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, per facilitare il controllo fisico di un soggetto, neutralizzandone la minaccia.
Tuttavia, l’uso del suddetto non potrà mai sostituirsi al buon senso e ad una comunicazione efficace da parte dell’operatore. Infatti, tra le potenzialità del dispositivo vi è proprio quella di scoraggiare comportamenti aggressivi semplicemente indirizzando l’arma e i puntatori laser verso il soggetto.
In ogni caso dovrà essere sempre espressamente escluso l’impiego dell’arma ad impulsi elettrici nell’esecuzione dei provvedimenti di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), atteso che il Consiglio Superiore di Sanità, nel richiamato parere, ha espressamente raccomandato, tra l'altro.
"... il divieto assoluto delle A.LE. nell'ambito di attività coercitive finalizzate a TSO, con particolare riferimento al possibile uso dell'arma da parte delle Polizie locali previsto dall’art. 19 del decreto legge 113/2018. tenuto conto della particolare suscettibilità in termini di alterazioni delle soglie di stimolazione elettrica dei soggetti sotto l’effetto di stupefacenti, farmaci o alcool

6. FORMAZIONE
Prima dell’avvio della sperimentazione dell’arma dovrà essere elaborato un apposito “Manuale tecnico operativo per l’addestramento e la sperimentazione operativa”, d’intesa con le aziende sanitarie locali e con il fattivo contributo della casa costruttrice dell’arma ad impulsi elettrici prescelta, che disciplinerà le modalità operative di utilizzo del dispositivo, in relazione alla marca, al tipo ed al modello individuato.
Sulla base del suddetto “Manuale tecnico operativo per l'addestramento e la sperimentazione operativa ”, che dovrà essere oggetto di apposita ed espressa approvazione da parte del Sindaco, dovrà provvedersi all’addestramento degli operatori ai fini della sperimentazione operativa.
In particolare, il manuale dovrà indicare:
- la normativa di riferimento per l'uso dell’arma;
- la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'arma;
- le modalità di impiego del dispositivo e gli effetti sulla persona;
- le informazioni sanitarie;
- le avvertenze e le precauzioni di impiego;
- le attività di manutenzione del dispositivo;
- le attività di formazione per gli operatori.
Con riguardo al periodo di formazione, esso dovrà avere una durata congrua, finalizzata a consentire al personale di utilizzare l’arma ad impulsi elettrici in sicurezza e dovrà svolgersi secondo un programma didattico articolato in moduli formativi idonei a fornire un livello di preparazione e di addestramento adeguato.
In linea di massima, i moduli formativi ed addestrativi dovranno prevedere l’approfondimento delle seguenti aree tematiche:
 

Corso Formazione

MODULO

DESCRIZIONE

NOTE

1

Introduzione e panoramica generale del corso;
Tecnologia utilizzata e criteri d'impiego dell’arma ad impulsi elettrici;
Descrizione e caratteristiche tecniche;
Controlli di funzionamento, risoluzione dei problemi:

 

2

Informazioni sanitarie;
Effetti dell’arma sul soggetto e precauzioni di impiego.

A cura di personale medico

3

Riferimenti normativi
Aspetti giuridici correlati all’uso dell’arma ad impulsi elettrici.

 

4

Considerazioni tecnico - operative;
Procedure e precauzioni d'impiego operativo;
Considerazioni tattiche e acquisizione del bersaglio;
Procedure pre e post-intervento;
Procedure di repertamento.

 

5

Considerazioni sulla sicurezza;
Prove tecniche di familiarizzazione con il dispositivo;
Tecniche di intervento operativo.

 

6

Aspetti medici di sicurezza sulle tecniche di immobilizzazione, con particolare riferimento al rischio di fibrillazione ventricolare e alle cautele da adottare;
Precauzioni igienico - sanitarie.

A cura di personale medico

7

Abilità acquisite ed esercitazione pratica; Simulazione di scenari operativi - role playing.

 

8

Riepilogo generale e approfondimenti; Simulazione di scenari operativi- role playing.

 

9

Modalità di trasferimento dei dati; Uso e manutenzione del dispositivo.

 

10

Esercitazione pratica e verifica delle competenze acquisite.

 

11

Debriefing, feedback e valutazione finale.

 

______
¹ Analogamente a quanto è stato previsto dal 'Manuale Tecnico Operativo" per l'addestramento e la sperimentazione della pistola arnia ad impulsi elettrici sperimentata dalle Forze di Polizia, il Manuale dovrebbe contenere le seguenti indicazioni;
- colpire la parte posteriore del corpo, ad eccezione della testa e del collo:
- evitare dì colpire il viso, la zona cardiaca del petto e gli organi genitali;
- valutare il contesto di impiego:
- valutare i rischi di caduta delta persona successivamente all’impulso elettrico o il possibile rischio di colpire altre persone che SÌ trovano nelle immediate vicinanze del soggetto interessato (durante una manifestazione o evento), in presenza di condizioni ambientali avverse (vento sostenuto) o nel caso-in cui siano presenti soggetti minori di età nelle immediate vicinanze.
- allertare, e se necessario, richiedere l’intervento di personale sanitario assicurando, in attesa del suo arrivo, il primo soccorso;
- non utilizzare Farina ad impulsi elettrici su soggetti in condizioni di evidente vulnerabilità.
- relativamente alla durata dell'impulso elettrico, prevedere in conformità a quanto indicato dall’Istituto Superiore di Sanità - che l’arma impiegata debba avere un ciclo di funzionamento standard pan a 5 secondi, al termine dei quali l’impulso si arresta automaticamente.