Cassazione Penale, Sez. 3, 30 agosto 2023, n. 36183 - Attrezzature e impianti non conformi. Necessario distinguere la procedura amministrativa di regolarizzazione delle infrazioni e l'accertamento sulla sussistenza del reato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Luigi - Presidente -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. CORBO Antonio - Consigliere -

Dott. MAGRO B.Maria - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 12-04-2022 del Tribunale di Pordenone;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la reazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette la memorie trasmesse dall'avvocato Longo Francesco, difensore di fiducia di A.A., che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
 

 

Fatto


1. Con sentenza del 12 aprile 2022, il Tribunale di Pordenone condannava A.A., riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione interna, alla pena di Euro 5.100 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ci cui al del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 1, a lui contestato perchè, quale datore di lavoro nella "Emmegi Zincature Srl ", ometteva di mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature e impianti conformi ai requisiti di sicurezza prescritti; fatto accertato in (Omissis).

2. Avverso la sentenza del Tribunale friulano, A.A., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevano quattro motivi.

Con il primo, la difesa del ricorrente censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che, come dimostrato nel corso della istruttoria dibattimentale attraverso il contributo degli esperti B.B. e C.C., l'assunzione ab origine di precise misure tecnologiche e organizzative, connesse alle specifiche modalità di esercizio dell'attività industriale, rendeva gli impianti conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il Tribunale non ha esaminato i documentati rilievi degli esperti della difesa, riguardanti l'avvenuto adeguamento degli impianti, il che avrebbe dimostrato un'implicita adesione alle contestazioni mosse dagli organi accertatori, ma, in realtà, come spiegato dall'imputato in dibattimento, la sua decisione di procedere invece che di contestare le prescrizioni è dipesa solo dalla volontà di tutelare maggiormente la salute di familiari e lavoratori, non potendosi far discendere la responsabilità penale dal solo miglioramento dell'efficienza delle linee produttive.

Con il secondo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza del reato, rimarcandosi la carenza sia dell'elemento oggettivo del reato, essendo state provate la regolarità degli impianti produttivi e la conseguente assenza di pericolo per la salubrità degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori, sia dell'elemento soggettivo, avendo A.A. agito nella consapevolezza di aver realizzato un impianto sicuro e salubre, oltre che rispettoso delle norme vigenti.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, risultando la valutazione negativa del Tribunale in contrasto con le considerazioni del Dott. B.B., che confermano la sostanziale assenza di pericolo per il bene giuridico tutelato dal precetto che si assume violato, deponendo la stessa concessione della sola pena pecuniaria per una considerazione di lievità della vicenda, per cui poteva essere riconosciuta l'invocata causa di non punibilità, e ciò anche alla luce dell'episodicità del fatto.

Con il quarto motivo, la difesa si duole della determinazione della pena base, risultata superiore a minimo edittale, pur avendo il giudice monocratico dato atto della condotta collaborativa dell'imputato e dell'adempimento di tutte le prescrizioni, anche mediante il consistente esborso economico di 289.000 Euro.

2.1. Con una prima memoria trasmessa il 7 aprile 2023, il difensore di A.A. ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni, mentre, con una seconda memoria pervenuta il 18 aprile 2023, ha replicato alle considerazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale.

 

Diritto


Sono fondati e assorbenti i primi due motivi di ricorso.

1. In via preliminare, deve osservarsi che il Tribunale, nella ricostruzione della vicenda, ha richiamato gli esiti dei sopralluoghi ispettivi effettuati il (Omissis) presso la sede di (Omissis) della Emmegi Zincatura Srl , società di cui era legale rappresentante l'imputato A.A.; venivano in particolare riscontrate violazioni della normativa antiinfortunistica rispetto ai quattro impianti dell'impresa (impianto automatico zincatura cataforesi, impianto di fosfatazione ferro/manganese, linea di cromotazione alluminio e impianto rotabile), venendo impartite le relative prescrizioni per la messa in sicurezza.

Come accertato dagli operanti, due degli impianti in questione, denominai A2 e A4, erano stati tempestivamente adeguati alle prescrizioni, mentre per altri due impianti, denominati A3 e A5, l'adeguamento è avvenuto solo nell'ottobre 2021, ovvero ben oltre l'apertura del dibattimento, avvenuta il (Omissis).

Nel dare atto della disponibilità manifestata dall'imputato nel corso del suo esame del (Omissis) di voler completare la sanatoria delle vasche non ancora in regola, il giudice monocratico ha evidenziato che, in seguito, gli sforzi economici di A.A. e della sua impresa hanno portato alla regolarizzazione completa delle infrazioni ravvisate, precisando (cfr. pag. 3 della decisione impugnata) che "alcune contestazioni fatte dal consulente tecnico dell'imputato Dott. B.B. circa le modalità e la velocità di captazione sono di fatto superate, atteso che comunque la ditta si è adeguata alle prescrizioni dello SPSAL, con ciò quindi aderendo all'imputazione dell'organo accertatore. Ne consegue che la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui contestato debba essere affermata con riferimento a tutti i quattro impianti in questione".

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata in punto di giudizio di responsabilità non sia immune da censure.

Il Tribunale, infatti, ha sostanzialmente ritenuto superfluo approfondire il tema della colpevolezza dell'imputato, in ragione del fatto che le prescrizioni impartite dai verbalizzanti erano state rispettate, ma tale circostanza non può essere ritenuta pregnante ai fini del giudizio sulla configurabilità del reato, non potendo attribuirsi all'adeguamento delle prescrizioni una sorta di valenza confessoria.

La procedura amministrativa di regolarizzazione delle infrazioni, infatti, attiene a un ambito distinto da quello volto all'accertamento sulla sussistenza del reato, per cui dall'espletamento della prima non può farsi automaticamente discendere la prova della fattispecie contestata, tanto è vero che l'esercizio dell'azione penale è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità non condizionato dagli esiti del procedimento di sanatoria delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva (cfr. in termini, ex multis, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Rv. 269140).

Deve pertanto ritenersi che l'omessa risposta del Tribunale alle deduzioni del consulente tecnico della difesa integri una lacuna motivazionale censurabile in questa sede, non essendosi la sentenza impugnata confrontata con i temi introdotti dalla difesa mediante il supporto del proprio consulente, temi attinenti alla sussistenza del reato, che non erano superati dal fatto che l'imputato aveva fatto ricorso alla procedura di regolarizzazione delle violazioni, per cui, a fronte degli argomenti tecnici proposti e a prescindere dalla scelta di A.A. di dare corso alla sanatoria, sarebbe stato necessario verificare la plausibilità della differenze tesi difensiva rispetto alla contraria ricostruzione accusatoria.

3. Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone, restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze formulate nel ricorso.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2023