Tipologia: Regolamento RLST
Data: 18 ottobre 2019
Parti: Confederazione Nazionale Enti Bilaterali, Formazione, Istruzione e Ricerca (CNEBiFIR)
Settori: Formazione
Fonte: cnebifir.it


Sommario:


RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

1. Che cos’è il RLST
Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la presenza in azienda del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro (RLS) è un obbligo per il datore di lavoro e un diritto dei lavoratori.
Il Decreto prevede che tutte le imprese, con almeno un dipendente non in prova, devono avere un RLS.
Nel caso in cui i lavoratori non vogliano eleggere un RLS interno, possono dichiarare di volersi avvalere del RLS Territoriale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art.47, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. n. 81/2008.
L’RLST:
• accede ai luoghi di lavoro;
• è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
• è consultato in merito alla formazione;
• partecipa alla riunione periodica.
Esiste una sanzione a carico dell’azienda (ex art.55 comma 4 lett.o) D.lgs.81/08 per la mancata nomina del RLS/RLST.

2. Quali sono i compiti di un RLST
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza :
1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37;
8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
10. partecipa alla riunione periodica di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

3. Come viene designato un RLST
Il D.Lgs. n. 81/2008 specifica che le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Pertanto, in attuazione degli accordi intervenuti fra le Parti Sociali CNEBiFIR ha attivato il Servizio RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro Territoriale).
Il servizio RLST consente di avere a disposizione e in tempi brevi, professionisti che vengono sottoposti ad una attenta valutazione del curriculum professionale e specializzati in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli obblighi prescritti dalla legge. Beneficiando di questo servizio l’azienda si avvale di una risorsa preparata, competente, seria ed efficiente. Tutti gli RLST, infatti, vengono attentamente selezionati e appositamente formati.
In base al D.Lgs. n. 81/2008 l’RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
La prescritta formazione dell’RLST è erogata da OPN-CNEBIFIR.
Il RLST opera attraverso l’organizzazione sul territorio di Organismi Paritetici Territoriali (art. 51 e art. 2, comma 1, lettera ee) che, sulla base di specifici accordi contrattuali fra le parti sociali ne regolamenta l’operatività sul territorio (la capacità di intervento nelle aziende, la formazione, ecc.). Nello specifico del comparto artigiano, la figura del RLST viene prevista dall’Accordo Applicativo del D. Lgs. 81/08 del 13 settembre 2011.
Il ruolo del RLST va però ben oltre quanto definito dalle norme. La priorità per qualsiasi lavoratore, imprenditore o istituzione in generale, deve sempre essere quella per la prevenzione per un lavoro sicuro, senza infortuni, né incidenti. Un lavoro in sicurezza vuole anche dire un lavoro sicuro, fatto di aziende sane e produttive. Per questo il ruolo del RLST diventa ancora più importante.
Il RLST designato si metterà in contatto con l’impresa e concorderà la data e l’ora della visita per il sopraluogo. Il RLST può accedere ai luoghi di lavoro previo preavviso alla direzione aziendale di almeno 24 ore, salvo il caso di infortunio grave.
Il RLST redigerà una relazione annuale sulla attività svolta da inoltrare alla Sede Nazionale di OPN-CNEBIFIR.
La carica dura 3 anni e l’RLST è rinominabile. Gli RLST sono eletti per provincia in base alla densità produttiva e soprattutto alle imprese aderenti al servizio RLST offerto da CNEBiFIR
Il numero degli RLST deve essere comunque conforme a quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs.81/08.

4. Accesso al servizio RLST
Il datore di lavoro dovrà quindi fare richiesta di adesione a CNEBiFIR e al servizio RLST attraverso:
- Apposita modulistica:
- Compilazione Modello di Adesione a Uai;
- Modello Privacy in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 GDPR;
- Mod.D1 _Verbale di Assemblea dei Lavoratori;
- Mod.D2_Richiesta adesione al servizio RLST;
- Mod.D3_ Richiesta di designazione del RLST;
- Visura Camerale;
- Documento di identità del legale rappresentante.
- Adesione (se non già aderente):
- Quota Associativa annuale di € 120,00
a favore di Uai - Unione Artigiani Italiani - iban: ***.
- Contributo annuo per ogni dipendente di € 20,00.
Il pagamento del contributo annuo dovrà essere effettuato tramite bonifico:
IBAN: ***.
Intestatario: CNEBiFIR
Causale: Contributo Territoriale per la Sicurezza per n°… lavoratori occupati presso l’azienda.
- In regola con il versamento della Bilateralità CNEBiFIR
La comunicazione del nominativo del RLST designato avverrà entro 10 giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale per la sicurezza e della relativa modulistica debitamente compilata.
L’Ammontare del “Contributo Territoriale per la Sicurezza” verrà ridistribuito agli Organi Territoriali in base a quanto stabilito a bilancio.

5. Comunicazione RLST all’INAIL
Con circolare Inail n.11/2009, d’intesa con le competenti direzioni generali del Ministero del Lavoro, sono state diffuse le modalità per l’attuazione della segnalazione in oggetto.
La comunicazione all’Inail, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale opera/no il/i rappresentanti e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. L’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
La circolare Inail n.43 del 25 agosto 2009 ha riportato che l’art.13 lett.f) D.lgs. 106/09 ha modificato l’art. 18 D.lgs. 81/08 in materia di obblighi del datore di lavoro sancendo che la comunicazione all’Inail del nominativo RLS non va effettuata di anno in anno bensì solo in caso di nuova nomina o designazione.
Per quanto concerne la comunicazione del RLST viene esplicitato nell’Accordo Interconfederale del 28/02/2012 che CNEBiFIR ne darà comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraverso i propri organismi territoriali OPR - CNEBiFIR - Organismo Paritetico Regionale o OPP - CNEBiFIR - Organismo Paritetico Provinciale.
Gli Organismi territoriali di CNEBiFIR comunicheranno all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.