Tipologia: Protocollo Rinnovo CCNL
Data firma: 29 agosto 2023
Validità: 01.09.2023 - 31.08.2026
Parti: Anpit, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario
Settori: Commercio
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Decorrenza e validità del rinnovo del CCNL “Commercio”
Art. 2 - Incrementi della P.B.N.C.M. del rinnovo nel CCNL “Commercio”
Art. 3 - Previdenza Complementare previste nel rinnovo del CCNL “Commercio”
Art. 4 - Trattamento economico in caso di assenza del Dipendente per malattia e maternità nel rinnovo del CCNL “Commercio”

 

Art. 5 - Welfare Contrattuale nel rinnovo del CCNL “Commercio”
Art. 6 - Sicurezza sul lavoro nel rinnovo del CCNL “Commercio”
Art. 7 - Adeguamento/aggiornamento del testo integrale del CCNL “Commercio”
Art. 8 - Indennità di Vacanza Contrattuale


Protocollo di Rinnovo del CCNL Commercio

Il giorno 29 agosto 2023, presso la sede dell’Ente Bilaterale En.Bi.C., in Via Cristoforo Colombo n. 113- 00147 - Roma, si sono incontrate le seguenti Parti: Anpit - Associazione Nazionale per l’industria e il Terziario […], Confimprenditori - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti […], Unica - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato […], Cisal Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo […], con l’assistenza della Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori […], per definire il rinnovo a decorrere dal 1° settembre 2023 della parte retributiva del CCNL “Commercio” del 19 Dicembre 2019, scaduto il 31 Dicembre 2022.

Premesso che:
1. in data 19 dicembre 2019 le Parti in epigrafe hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL “Commercio”, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;
2. il periodo pandemico ha impegnato le Parti, così come tutte le Parti sociali, nelle assistenze e richieste degli ammortizzatori sociali a tutela del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, nella stipulazione di Accordi aziendali per la rimodulazione dell’orario di lavoro e dei flussi dei lavoratori al fine di ridurre i rischi di contagi, la sicurezza sul lavoro, l’utilizzo dello smart working, il continuo confronto con i Lavoratori, i Datori di Lavoro, i Responsabili della Sicurezza, i Medici Competenti, gli Enti e Istituzioni, perla ricerca di soluzioni conciliative atte a garantire il proseguo delle attività, nonostante le difficoltà e, per quanto possibile, alla promozione di nuova occupazione;
3. durante tale periodo pandemico, le Parti, anche per il tramite degli Enti Bilaterali, hanno corrisposto ai Lavoratori ed alle famiglie molte prestazioni di natura economica, assistenziale, previdenziale, di tutela ed assistenza. Inoltre, per il rilancio delle professionalità, le Parti, anche in convenzione con Università Telematiche hanno avviato percorsi formativi atti all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, il reinserimento dei disoccupati, la più attenta qualificazione delle maestranze al fine di promuovere azioni di crescita continua e per la riduzione delle disparità;
4. nonostante le ulteriori difficoltà economiche nel frattempo verificatesi, le Parti, hanno concordato il presente rinnovo del trattamento economico contrattuale, sia quale spinta propulsiva verso il rilancio delle attività della Categoria, sia a tutela del reddito dei lavoratori dipendenti. Ciò, anche grazie al miglioramento retributivo e normativo, la diffusione della Contrattazione Aziendale di secondo livello e la partecipazione dei lavoratori, la garanzia di sistema di Welfare, sempre più ampi ed integrati, condizioni contrattuali d’ingresso agevolate per promuovere, in ogni ambito, l’occupazione e lo sviluppo professionale.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti definiscono il seguente rinnovo del CCNL “Commercio”.

Art. 6 - Sicurezza sul lavoro nel rinnovo del CCNL “Commercio”
Le Parti, anche con l’ausilio di AIFES, aggiorneranno ed approfondiranno la disciplina contrattuale specifica in materia di sicurezza, adeguandola alla recente normativa, anche in relazione al Ruolo del preposto.

Art. 7 - Adeguamento/aggiornamento del testo integrale del CCNL “Commercio”
Le Parti predisporranno il testo integrale del CCNL, che conterrà sia le previsioni economiche di cui al presente Protocollo che altri adeguamenti sulle tipologie contrattuali (tempo determinato, lavoro agile ecc.), la classificazione del personale, l’orario di lavoro ed altri istituti. Il testo contrattuale sarà quindi aggiornato anche alle previsioni contenute nel c.d. “Decreto Trasparenza” e “Decreto Lavoro”, così come successivamente modificato.
Tale testo integrale, a norma di legge, sarà depositato al CNEL entro il 30/09/2023.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, la decorrenza dei trattamenti normativi/retributivi sarà quella indicata dagli articoli di riferimento previsti dal testo integrale del rinnovato CCNL “Commercio”