INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Circolare n. 40            
                                                                                       Roma, 12 settembre 2023
 

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

 

Oggetto
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2023.

 

Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235.
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448: “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
- Legge 27 dicembre 1975, n. 780: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”. Articolo 8.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 11 e 13.
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2000: “Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti”.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 203, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, comma 1126, lettera i), recante disposizioni in materia di assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), disciplinato dall’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 114: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2023”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2023, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria e navigazione.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 21 giugno 2023, n. 88, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2023, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura.
- Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
- Circolare Inail 14 luglio 2022, n. 26: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2022”.

Premessa
Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’ Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente¹ sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.
Gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per l’anno 2022, non essendosi verificata la suddetta condizione, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale relative ai settori industria, navigazione e agricoltura è stata approvata dai decreti ministeriali del 9 giugno 2022, n. 106 e del 15 giugno 2022, n. 108, con decorrenza 1° luglio 2022.
Per l’anno 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
La relativa proposta è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 114, e approvata con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, e 21 giugno 2023, n. 88, relativi, rispettivamente, al settore industria e navigazione e al settore agricoltura (allegati 1 e 2).
Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.

1. Prestazioni economiche
1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 91,53².
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
 

Retribuzione annua minima

euro 19.221,30

Retribuzione annua massima

euro 35.696,70

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 91,53) e della retribuzione annua minima (euro 19.221,30), la retribuzione annua massima è così fissata³:
 

Comandanti e capi macchinisti

euro 51.403,25

Primi ufficiali di coperta e di macchina

euro 43.549,97

Altri ufficiali

euro 39.623,34

 

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 29.010,95⁴.
Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:

Lavoratori subordinati a tempo determinato

Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo euro 19.221,30
massimo euro 35.696,70

Lavoratori autonomi

Su retribuzione annua convenzionale euro 19.221,30⁵


1.2 ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE
Nei settori industria e navigazione e agricoltura l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 11.612,92⁶.

1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo Determinato⁷

Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 48,00

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Lavoratori autonomi

Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 53,95⁸

 
1.4 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a euro 632,94.

1.5 ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
Gli importi degli assegni continuativi⁹, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:

INABILITÀ (%)

SETTORE INDUSTRIA

SETTORE AGRICOLTURA

Da 50 a 59

euro 355,14

euro 444,83

Da 60 a 79

euro 498,27

euro 620,74

Da 80 a 89

euro 925,12

euro 1.065,70

Da 90 a 100

Euro 1.425,28

euro 1.510,28

100 + a.p.c.

euro 2.059,02

euro 2.143,55


2. Riliquidazione delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale¹º, secondo i seguenti criteri:

2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
 

Per l'anno 2021 e precedenti

1,081

Per l’anno 2022 e I semestre 2023

1,000

 
In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:
 

Lavoratori subordinati a tempo determinato

Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95¹¹

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982

Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:
minimo euro 19.221,30
massimo euro 35.696,70

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982

Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95

Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993

Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95

Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993

Su retribuzione minimale del settore industria euro 19.221,30¹²


2.2 INTEGRAZIONE RENDITA
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2022 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

3. Istruzioni operative alle Sedi ai fini della riliquidazione
Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:
a) rendite tuttora escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale¹³;
b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti¹⁴, elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2023, dovranno essere adeguati¹⁵ alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi¹⁶ al 1° luglio 2023;
c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).

3.1 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE
Con effetto dall'anno 2006¹⁷ è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (codice 7-8), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2023, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali; qualora le verifiche non siano state effettuate le prestazioni verranno azzerate nello stesso mese.

3.2 PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. INDAGINE ANAGRAFICA.
Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi dei citati decreti ministeriali 21 giugno 2023, n. 88 e 21 giugno 2023, n. 89 sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di novembre 2023.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

3.3 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO – AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE
Per consentire in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, navigazione e agricoltura, vanno riferiti al 1° luglio 2023.
Le Sedi procedono quindi al conteggio dei ratei di rendita utilizzando l’apposito applicativo aggiornato con gli importi delle retribuzioni rivalutate ai sensi dei predetti decreti.
Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, devono chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.


_______
1 Cfr articolo 11, comma primo, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2 Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali del 21 giugno 2023, n. 89, settore industria e navigazione, articolo 1, comma 1.
3 Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali del 21 giugno 2023, n. 89, settore industria e navigazione, articolo 1, comma 2.
4 Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali del 21 giugno 2023, n. 88, settore agricoltura, articolo 1, comma 1.
5 Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori del settore industria.
6 Ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, lettera i) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2019 l’importo dell’assegno è stato fissato nella misura di euro 10.000,00.
7 Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.
8 Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
9 Si tratta, in particolare, degli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 e 235 del d.P.R. n. 1124/1965 che, ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
10 Allegato 3.
11 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448.
12 Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
13 Allegato 3: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
14 Legge 5 maggio 1976, n. 248.
15 Legge 10 maggio 1982, n. 251.
16 Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.
17 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778.

 

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