INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Circolare n. 41            
                                                                                       Roma, 12 settembre 2023
 

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

 

Oggetto
Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1° luglio 2023.

 

Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 11 e 13.
- Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000: “Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”..
- Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
- Circolare Inail 14 luglio 2022, n. 26: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2022”.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Articolo 1, commi 23 e 24.
- Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2009: “Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014, concernente l’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico ai sensi della tabella di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, commi 287 e 303”.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Articolo 1, commi 1121-1126”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45, concernente l’approvazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.
- Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 116: “Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2023”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2023, n. 105, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2023, degli importi degli indennizzi del danno biologico.

Premessa
La legge di stabilità 2016¹ ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.
La stessa legge di stabilità ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.
Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operati e impiegati - intervenuta tra il 2020 e il 2021 - pari all’1,9% e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 143, su proposta del Presidente dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2022.

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2023
Per l’anno 2023, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2021 e il 2022 - pari all’8,1%.
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2023, n. 105 (allegato 1), su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail², è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2023.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Ambito di applicazione
In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo³.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.
Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 2023, n. 105, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.
 

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

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1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 303.
2 In base all’articolo 25 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, la relativa competenza, prima spettante al Presidente, è stata trasferita al Consiglio di amministrazione.
3 Per gli indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2019 si applicano i valori capitali afferenti alla tabella vigente del danno biologico decreto ministeriale 23 aprile 2019; mentre per gli indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 sono confermati gli importi dei valori capitali previsti dalle previgenti tabelle del danno biologico decreto ministeriale 12 luglio 2000, nonché i criteri applicativi utilizzati per il calcolo degli aumenti straordinari, a eccezione degli indennizzi in capitale corrisposti a seguito di richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019 e a seguito delle unificazioni dei postumi con ultimo evento la cui data è successiva al 1° gennaio 2019.
 

ALLEGATO