PROTOCOLLO DI INTESA


tra
CONSIGLIERE di PARITÀ REGIONALE DELLA LOMBARDIA
e
SEGRETARI REGIONALI CGIL - CISL - UIL

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea in tema di pari opportunità, mercato del lavoro, occupazione inclusiva, imprese e imprenditoria femminile , attraverso numerose Comunicazioni, nell'ambito della Strategia complessiva di Europa 2020, sollecitano e impegnano tutti gli Stati e gli organismi preposti a lavorare per la piena occupazione e garantire la sostenibilità dei modelli sociali
- il D.lgs 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna - attribuisce alle Consigliere e ai Consiglieri di parità, effettivi e supplenti, il compito di intraprendere ogni utile iniziativa per la promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro
- le trasformazioni avvenute nel mercato del lavoro lombardo nell'ultimo decennio unitamente alla significativa presenza di occupazione femminile, necessitano di risposte sempre più articolate e personalizzate ai bisogni vecchi e nuovi delle lavoratrici e dei lavoratori
- il tasso di occupazione femminile lombarda in riduzione dal 2009 ad oggi segnala il persistere di elementi di discriminazioni quali segregazione verticale e orizzontale, nonché di retribuzione, anche per effetto della crisi economica
- un'elevata percentuale di donne abbandona il posto di lavoro, dopo la maternità, per le difficoltà legate alla conciliazione tra le esigenze personali e familiari con le esigenze professionali e lavorative, e per le discriminazioni contrattuali e professionali subite al rientro dal periodo di congedo, quali demansionamento, spostamento sede di lavoro ecc.
- l'attuale crisi economica ha colpito e continua a colpire lavoratrici e lavoratori, determinando una costante perdita di quote di occupazione e di professionalità importanti
- la precarietà occupazionale e la disoccupazione giovanile in costante aumento inducono soprattutto le donne a scelte obbligate rispetto le possibilità di autonomia, indipendenza e maternità
 

VALUTATO CHE

- è necessaria una collaborazione e una sinergia tra tutti i soggetti che nella società civile e nel mondo del lavoro, hanno il compito e l'interesse di promuovere politiche per la piena occupazione di donne e uomini, senza vincoli di età, etnia, religione e orientamento sessuale, nonché la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria
- è indispensabile una costante e attiva collaborazione tra l’ufficio delle Consigliere di parità regionali e le organizzazioni sindacali regionali per affrontare e dare risposte adeguate alle reali attuali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori
 

Tutto ciò premesso e valutato,
LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO SI IMPEGNANO A

- contrastare ogni forma di discriminazione che, direttamente e indirettamente, limita o impedisce la piena occupazione, in particolare delle donne e dei giovani, sia nell'accesso che nella permanenza nel mercato del lavoro
- favorire la ricollocazione e il reinserimento al lavoro con particolare attenzione alle donne e uomini over 45 a bassa scolarità
- sviluppare proposte per un'effettiva valorizzazione professionale delle lavoratrici anche al fine di superare il differenziale retributivo
- diffondere buone pratiche finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza in ambito lavorativo
- intervenire tempestivamente per rimuovere e sanzionare ogni atteggiamento e/o comportamento lesivo della dignità della donna sui luoghi di lavoro
- incentivare le aziende, pubbliche e private, alla sperimentazione e adozione di politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso modifiche dell'organizzazione del lavoro, con l'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari offerti da leggi europee, nazionali e regionali
- sostenere iniziative volte al radicamento di una nuova cultura basata sulla condivisione tra i generi dei bisogni di cura di minori, anziani e disabili
- promuovere la costituzione di un Tavolo di confronto regionale sul tema delle politiche dei tempi delle città, ex Legge 8 marzo 2000, n. 53
- rafforzare il ruolo attivo per gli aspetti collegati alle pari opportunità e alla parità sostanziale tra uomini e donne, su temi oggetto di concertazione a livello regionale, nell'ambito della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro e della Formazione prevista dalla legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006
 

LE CONSIGLIERE DI PARITÀ REGIONALI DELLA LOMBARDIA SI IMPEGNANO A

- informare tempestivamente sulle novità legislative regionali, nazionali ed europee, in diritto del lavoro, nonché in materia di salute, benessere psico-fisico e sicurezza nei luoghi di lavoro
- fornire periodicamente dati, analisi e documenti di cui dispongono sull'andamento del mercato del lavoro, con particolare attenzione al genere
- inviare ogni due anni i dati relativi al rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti (ex art.46 DLgs 198/2006);
- monitorare e fornire dati aggiornati sulle dimissioni delle lavoratrici madri e del lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino, secondo le indicazioni che verranno fornite in relazione alla nuova normativa (Legge 92/2012)
- organizzare momenti di riflessione, sia in ambito privato che in ambito pubblico, a partire dall'analisi condivisa dei dati disponibili, delle sperimentazioni e delle politiche attive sul territorio regionale
- promuovere la progettazione di Azioni Positive nelle aziende e sul territorio, allo scopo di prevenire e rimuovere situazioni di squilibrio di genere
 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SI IMPEGNANO A

- fornire a fini statistici - col consenso dei soggetti eventualmente coinvolti - i testi delle sentenze, transazioni, e ogni altro elemento utile e relativo a situazioni discriminatorie di cui si siano occupati
- segnalare le situazioni di squilibrio di genere nei luoghi di lavoro al fine di promuovere la progettazione di Azioni Positive congiunte
- incentivare una contrattazione di secondo livello innovativa che permetta alle lavoratrici e ai lavoratori una maggiore flessibilità a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
- sostenere politiche di genere nella contrattazione aziendale e/o territoriale con particolare attenzione allo sviluppo delle professionalità e delle carriere femminili, anche attraverso un maggior coinvolgimento nei percorsi di formazione continua, al superamento del differenziale salariale di genere e alla promozione di nuove forme di organizzazione del lavoro.

LE PARTI FIRMATARIE si impegnano a riunirsi periodicamente, individuando di volta in volta le modalità operative per realizzare gli impegni sottoscritti.

VALIDITÀ E DURATA DELL'INTESA
Le Parti firmatarie concordano di attribuire al presente protocollo una validità di tre anni dalla sottoscrizione con possibilità di proroga
 

Milano, 23 aprile 2013